Secondo quanto stabilito dalla normativa che regola l’applicazione del Superbonus 110%, alcuni contribuenti sono obbligati all’utilizzo della maxi agevolazione sfruttando i SAL, ovvero lo Stato Avanzamento Lavori.
Secondo quanto stabilito dalla normativa che regola l’applicazione del Superbonus 110%, alcuni contribuenti possono fruire della maxi-agevolazione con i SAL, ovvero con gli Stati Avanzamento Lavori.
In sostanza, parliamo di quel documento che attesta il raggiungimento di una percentuale dei lavori sul totale da eseguire, e che dimostra che gli interventi stanno procedendo in base alle fasi precedentemente scritte nel progetto. Nel SAL è anche obbligatorio precisare l’ammontare di costi necessari per la parte di interventi eseguiti messa a confronto con la cifra totale.
L’utilizzo del SAL dà la possibilità a diversi beneficiari di usufruire del Superbonus 110% in fasi differenti, come se si trattasse di più progetti che fanno riferimento ad un solo edificio. In questo periodo si è parlato inoltre anche dei vari dubbi sull’utilizzo del SAL anche per quanto riguarda i vari Bonus Casa.
Insomma, di seguito chiariremo in che modo funziona l’usufrutto del Bonus 110% con il SAL e come si procede.
Sommario
Chiariamo innanzitutto che l’usufrutto del Superbonus 110% con la regola delle percentuali SAL è possibile solo quando si opta per l’utilizzo dell’incentivo nelle sue forme fiscali alternative.
Ovvero, quella che descriveremo è una regola che dovrà seguire unicamente chi decide di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura in più fasi differenti. Non riguarda quindi chi invece decide di usufruire del Superbonus con il metodo della detrazione in 5 anni (4 anni se i lavori iniziano nel 2022), in sede di Dichiarazione dei Redditi.
Tale concetto è ben chiarito nell’art. 121 comma 2 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio), convertito nella Legge n. 77 del 17 luglio 2020. Qui si stabilisce infatti che i contribuenti che scelgono di beneficiare del maxi-credito con la cessione o con lo sconto in fattura, potranno scegliere di procedere all’usufrutto per Stato di Avanzamento Lavori, seguendo però delle regole ben precise.
Tale concessione dà la possibilità ai beneficiari di non dover attendere la conclusione totale dei lavori per poter “monetizzare” il credito ottenuto, e anche le imprese saranno maggiormente incentivate alla concessione delle opzioni fiscali alternative.
Questo significa che, proprio come se si stesse usufruendo del bonus più volte, il contribuente potrà far valere il suo diritto a riscuotere l’incentivo ogni volta che redige il SAL, ovviamente in riferimento solo alla percentuale di lavoro svolto.
Advertisement - PubblicitàTale concessione, seppur risulti essere piuttosto allettante per molti, lascia ancora diversi dubbi sui reali metodi di utilizzo del Superbonus 110%.
Sempre all’art. 121 del Decreto Rilancio, si legge infatti come i SAL non possano essere più di 2 per “ciascun intervento complessivo”, oltre a quello di fine lavori. Inoltre, ogni SAL dovrà contenere un resoconto su almeno il 30% del lavoro svolto.
La regola vuole dunque che, chi decide di utilizzare lo sconto in fattura o la cessione del credito con il metodo dei SAL, lo farà generalmente secondo 3 frazionamenti:
Nulla vieta comunque di applicare la regola come meglio si crede, per esempio procedendo con 30%-40%-30%, o anche con 30%-60% e viceversa. L’unico criterio fondamentale per redigere uno stato di avanzamento lavori è che il minimo dei lavori eseguiti sia almeno del 30%, dopodiché ci si può gestire il calcolo come meglio si crede.
È ovvio poi che, nel caso in cui il primo SAL si riferisca, ad esempio, al 37% dei lavori eseguiti, il secondo non potrà essere del 23% per raggiungere una percentuale del 60%. Ogni SAL dovrà essere minimo del 30%, per cui, nel caso mostrato, per il secondo SAL si dovrà attendere il raggiungimento del 67%, per poi concludere i lavori con un SAL del 33%.
Per poter eseguire il SAL relativo alla conclusione dei lavori, il regolamento dell’Ecobonus 110% impone una tempistica massima di 2 anni.
Se quindi, ipotizzando che si segua la regola del 30%-30%-40%, si presentano i primi 2 SAL e poi si fanno trascorrere più di 2 anni di tempo per l’ultimo SAL di fine lavori, il maxi-incentivo andrebbe a decadere. Il contribuente perderebbe la possibilità di beneficiare del Superbonus e sarebbe anche tenuto a restituire le somme già fruite, nel caso ne abbia già beneficiato.
Advertisement - PubblicitàChiarito questo, cosa si intende per intervento complessivo?
Tale questione ha generato non pochi dubbi, e infatti diversi contribuenti hanno rivolto interpelli all’Agenzia delle Entrate per capire in che modo si calcola la percentuale del 30% e a cosa, precisamente, si debba fare riferimento.
Per quanto riguarda la definizione di “intervento complessivo”, il Fisco ritiene ci si debba riferire alla distinzione tra i lavori ammissibili al Superbonus mirati all’efficienza energetica e a quelli volti al consolidamento strutturale. In poche parole, nel SAL si deve distinguere l’Ecobonus 110% dal Sismabonus 110%.
Se gli interventi che il contribuente si presta a svolgere sono riferibili unicamente ad uno dei suddetti incentivi (quindi o ad Ecobonus 110% o a Sismabonus 110%), basterà sottoscrivere un unico SAL di riferimento (che dovrà poi essere distinto in più parti a seconda delle tempistiche di lavorazione).
Nel caso in cui invece si debbano eseguire lavori che si riferiscono sia al Super Ecobonus 110% che al Super Sismabonus 110%, occorrerà redigere due “serie” di SAL, distinguendo le due agevolazioni.
L’Agenzia crede dunque che con intervento complessivo si debba intendere, ad esempio, l’Ecobonus 110% (che incorpora in sé lavori differenti ma con riferimento allo stesso scopo, quello del risparmio energetico). Allo stesso modo, si può definire tale anche il Sismabonus 110%.
Advertisement - PubblicitàIn merito invece al metodo di calcolo delle percentuali per i lavori svolti, nella risposta all’interpello n. 538/2020, il Fisco spiega come, per calcolare correttamente la percentuale di lavori svolti, occorra:
“fare riferimento all’ammontare complessivo delle spese riferite all’intero intervento e non, come prospettato dall’Istante, all’importo massimo di spesa ammesso alla detrazione”.
Si chiarisce inoltre come in ogni SAL si debba riportare: “il costo dei lavori agevolabili, stimato in fase di progetto, e l’ammontare di quelli corrispondenti alla stato di avanzamento dei lavori oggetto dell’asseverazione”.
Per ciascun SAL bisognerà quindi allegare l’analisi dei costi totali relativi al progetto incentivabile con il Superbonus 110%, e distintamente i costi riguardanti i lavori svolti fino a quel momento, ai quali il SAL si riferisce.
Ma non solo. Ad ogni SAL si dovrà anche allegare:
Passiamo quindi all’ultimo quesito.
Abbiamo appurato che chi sceglie di usufruire del Superbonus 110% con le opzioni della cessione del credito o dello sconto in fattura, possa farlo con il metodo dei SAL. Ma questo vale solo per l’incentivo con aliquota maggiorata al 110%, oppure fa riferimento anche a tutti gli altri bonus che permettono di scegliere le opzioni fiscali alternative?
In pratica, tutti i Bonus Casa che consentono di optare per la cessione del credito e dello sconto in fattura possono seguire la ripartizione dei SAL?
La risposta è no. L’obbligo di redigere i SAL secondo come finora descritto, si limita ai lavori ammissibili al Superbonus 110%, e non si riferisce agli altri bonus che concedono le opzioni.
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