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Assegno unico 2026: importi da 58,30 a 203,80 euro per figlio minorenne, soglie ISEE, maggiorazioni, requisiti, domanda, arretrati e pagamenti.
L’Assegno unico e universale 2026 è il sostegno mensile riconosciuto alle famiglie per i figli a carico. Spetta per ogni figlio minorenne, a partire dal settimo mese di gravidanza, per i figli maggiorenni fino a 21 anni quando ricorrono determinate condizioni e, senza limiti di età, per i figli con disabilità.
Nel 2026 importi e soglie ISEE sono stati rivalutati dell’1,4%. Per un figlio minorenne la quota base varia da 203,80 euro al mese, con ISEE fino a 17.468,51 euro, a 58,30 euro in assenza di ISEE o con un indicatore pari o superiore a 46.582,71 euro. A questi valori possono aggiungersi maggiorazioni legate all’età del figlio, alla disabilità, al numero dei figli, all’età della madre e alla presenza di due genitori con reddito da lavoro.
La misura è universale: non avere un ISEE non fa perdere il diritto, ma porta l’INPS a pagare l’importo minimo. L’ISEE resta quindi decisivo per ottenere la cifra corretta. In questa guida vediamo chi può richiederlo, quanto spetta nel 2026, come funzionano domanda, arretrati, pagamenti e variazioni familiari.
Sommario
Chi possiede già una domanda accolta non deve presentarla nuovamente ogni anno. Il pagamento prosegue d’ufficio finché la pratica non risulta decaduta, revocata, rinunciata o respinta. Rimane però necessario rinnovare la DSU per ottenere un ISEE valido e comunicare all’INPS le variazioni che incidono sul beneficio, come la nascita di un figlio, il raggiungimento della maggiore età o un cambiamento nelle modalità di pagamento.
Per il 2026 l’INPS ha aggiornato automaticamente gli importi. Le mensilità di gennaio e febbraio sono state calcolate utilizzando l’ISEE valido al 31 dicembre 2025; da marzo si applica l’ISEE 2026 previsto per le prestazioni familiari e per l’inclusione. Chi non dispone di un indicatore valido riceve la quota minima.
L’Assegno unico è stato introdotto dal decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 ed è pagato direttamente dall’INPS. È definito “unico” perché ha sostituito o assorbito diversi precedenti sostegni destinati ai figli; è “universale” perché comprende lavoratori dipendenti e autonomi, pensionati, disoccupati e persone prive di occupazione.
Il carattere universale non significa che tutte le famiglie ricevano la stessa cifra. La quota mensile dipende dall’ISEE del nucleo del figlio beneficiario e dalle condizioni familiari. Anche una famiglia con ISEE elevato, oppure senza DSU, può ottenere l’assegno, ma nella misura minima prevista.
Il diritto cambia in base all’età e alla condizione del figlio. Per i minorenni non sono richiesti requisiti di studio o di lavoro. Per i nuovi nati la prestazione decorre dal settimo mese di gravidanza, anche se la domanda può essere completata soltanto dopo la nascita, quando è disponibile il codice fiscale del bambino.
Tra i 18 e i 20 anni, fino al compimento dei 21, il figlio deve trovarsi in almeno una delle condizioni indicate dalla legge:
Il figlio maggiorenne può anche presentare una propria domanda, sostituendo quella dei genitori e chiedendo il pagamento diretto della quota che lo riguarda. Dopo i 21 anni il beneficio termina, salvo il caso del figlio con disabilità a carico, per il quale non esiste un limite di età.
La domanda può essere inoltrata da uno dei genitori che esercitano la responsabilità genitoriale, anche se non convive con il figlio. Possono presentarla anche il tutore, nell’interesse del tutelato, oppure il figlio stesso una volta maggiorenne.
Il richiedente deve rispettare congiuntamente i requisiti di cittadinanza o soggiorno previsti, essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia ed essere residente e domiciliato nel territorio italiano. Deve inoltre essere o essere stato residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure possedere un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea occorre verificare il titolo di soggiorno ammesso. La scheda ufficiale INPS sull’Assegno unico riporta l’elenco aggiornato dei permessi e delle condizioni riconosciute.
La tabella seguente riassume i valori estremi della quota base mensile. Tra la soglia minima e quella massima l’importo non cambia a scaglioni rigidi, ma si riduce progressivamente seguendo la tabella INPS. Le cifre indicate non comprendono le eventuali maggiorazioni.
| Beneficiario | ISEE fino a 17.468,51 euro | ISEE intermedio | Senza ISEE o da 46.582,71 euro |
|---|---|---|---|
| Figlio minorenne | 203,80 euro | Importo progressivamente decrescente | 58,30 euro |
| Figlio tra 18 e 20 anni con i requisiti | 99,10 euro | Importo progressivamente decrescente | 29,10 euro |
| Figlio con disabilità, senza limite di età | 203,80 euro | Importo progressivamente decrescente | 58,30 euro |
I valori completi, fascia per fascia, sono contenuti nella tabella ufficiale INPS 2026. Per un risultato personalizzato è preferibile usare il simulatore dell’Assegno unico, perché la somma finale può dipendere da più maggiorazioni contemporaneamente.
L’ISEE utilizzato è quello riferito al nucleo familiare del figlio beneficiario. Non sempre coincide con il semplice reddito dei genitori: considera composizione del nucleo, redditi, patrimoni mobiliari e immobiliari e particolari situazioni familiari. Nei casi di genitori non sposati e non conviventi può essere necessario l’ISEE minorenni, nel quale il genitore esterno al nucleo può essere attratto o considerato come componente aggiuntiva secondo le regole applicabili.
Dal marzo 2026 l’INPS utilizza il nuovo indicatore per specifiche prestazioni familiari e per l’inclusione. Le modifiche possono produrre un valore diverso dall’ISEE ordinario riportato in precedenza. Nella guida all’ISEE 2026 sono spiegati documenti, regole e principali novità dell’anno.
La domanda resta valida e l’assegno viene pagato, ma l’INPS applica gli importi minimi: 58,30 euro per un figlio minorenne e 29,10 euro per un figlio tra 18 e 20 anni. Presentare la DSU non serve quindi ad “attivare” il diritto, bensì a consentire il calcolo della quota legata alla reale condizione economica.
Se l’ISEE viene attestato entro il 30 giugno, l’INPS ricalcola le mensilità da marzo e riconosce gli arretrati. Se viene presentato dopo il 30 giugno, l’importo corretto decorre secondo le regole applicabili dalla mensilità successiva, senza recuperare automaticamente la differenza maturata da marzo. Nel luglio 2026, quindi, chi rinnova ora la DSU può migliorare le rate successive ma ha superato il termine ordinario per gli arretrati da marzo.
La quota base è soltanto il punto di partenza. L’INPS applica automaticamente le maggiorazioni quando le informazioni necessarie sono presenti nella domanda e negli archivi; in altri casi è indispensabile dichiarare o aggiornare la condizione.
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Richiedi informazioni gratisPer ogni figlio di età inferiore a un anno la quota base è aumentata del 50%. La stessa maggiorazione del 50% si applica ai figli tra uno e tre anni nei nuclei con almeno tre figli e con ISEE non superiore a 46.582,71 euro. Il requisito anagrafico va valutato mese per mese.
Un figlio minorenne sotto l’anno, con ISEE fino a 17.468,51 euro, parte quindi da 203,80 euro e riceve una maggiorazione pari a 101,90 euro: il totale della sola quota base maggiorata è 305,70 euro al mese, prima di considerare eventuali ulteriori incrementi.
Per ciascun figlio successivo al secondo è prevista una somma aggiuntiva che nel 2026 varia, in funzione dell’ISEE, da 99,10 a 17,40 euro mensili. Per i nuclei con almeno quattro figli si aggiunge inoltre una maggiorazione forfettaria di 150 euro al mese riferita al nucleo, non a ciascun figlio.
Quando entrambi i genitori sono titolari di reddito da lavoro, per ogni figlio minorenne può spettare un’ulteriore maggiorazione. Nel 2026 raggiunge 34,90 euro al mese nelle fasce ISEE più basse e diminuisce progressivamente fino ad azzerarsi oltre la soglia massima. La nozione di reddito rilevante e i casi assimilati devono essere verificati nella domanda, soprattutto per autonomi, pensionati o nuclei in cui l’attività lavorativa è iniziata durante l’anno.
Per ciascun figlio spetta una maggiorazione di 23,30 euro mensili quando la madre ha meno di 21 anni. Il dato anagrafico deve risultare correttamente nella pratica.
Per i figli con disabilità di età inferiore a 21 anni sono previste maggiorazioni mensili di 122,30 euro in caso di non autosufficienza, 110,60 euro per disabilità grave e 99,10 euro per disabilità media. Per il figlio con disabilità il diritto alla quota base prosegue anche oltre i 21 anni, senza limite anagrafico; cambia però il sistema delle maggiorazioni in base all’età e alla condizione riconosciuta.
È importante controllare che nella domanda siano presenti il codice fiscale del figlio e la corretta condizione di disabilità. Se il verbale o la situazione cambiano, la pratica deve essere aggiornata senza attendere il rinnovo annuale.
Famiglia con un figlio minorenne e ISEE di 15.000 euro. La quota base è 203,80 euro al mese. Se il figlio ha meno di un anno, la maggiorazione del 50% porta la base a 305,70 euro. Altre condizioni, come due genitori lavoratori o una madre con meno di 21 anni, possono aumentare ulteriormente il pagamento.
Famiglia senza ISEE con un figlio di 10 anni. L’INPS riconosce 58,30 euro al mese. La famiglia non perde la prestazione, ma senza DSU non può ottenere una quota base più alta legata alla propria situazione economica.
Figlio di 19 anni iscritto all’università. Se il nucleo ha un ISEE fino a 17.468,51 euro, la quota base è 99,10 euro. In assenza di ISEE è 29,10 euro. Il diritto prosegue fino al compimento dei 21 anni finché permane uno dei requisiti previsti.
Nucleo con quattro figli. Alle quote calcolate per ciascun figlio si sommano le maggiorazioni per i figli successivi al secondo e l’incremento forfettario di 150 euro mensili per il nucleo. Se uno dei figli ha meno di un anno, anche la sua quota base beneficia dell’aumento del 50%.
Gli esempi hanno finalità orientativa. Il calcolo reale può cambiare anche per pochi euro di differenza nell’ISEE e per la decorrenza delle singole condizioni; per questo non è corretto moltiplicare semplicemente la quota massima per il numero dei figli.
No, se la domanda già presentata risulta accolta e attiva. La continuità automatica evita di ripetere ogni anno la procedura. Occorre invece presentare una nuova domanda quando non ne esiste una, quando la precedente risulta respinta, revocata, rinunciata o decaduta, oppure quando nasce il primo figlio per il quale si chiede la prestazione.
La prosecuzione automatica non sostituisce l’obbligo di aggiornare la pratica. Una nuova nascita deve essere aggiunta; per il figlio che compie 18 anni bisogna indicare la condizione che consente di mantenere il beneficio; vanno inoltre comunicati cambiamenti nell’affidamento, nelle modalità di ripartizione tra i genitori, nell’IBAN o nei requisiti di soggiorno e residenza.
La richiesta può essere presentata online nel servizio dedicato dell’INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS. In alternativa ci si può rivolgere a un patronato oppure contattare il Contact Center INPS al numero 803 164 da rete fissa o 06 164 164 da rete mobile.
Prima di iniziare è utile avere a disposizione i codici fiscali dei figli e dell’altro genitore, un IBAN intestato o cointestato al beneficiario del pagamento e le informazioni sulle condizioni dei figli maggiorenni. L’ISEE non deve essere allegato alla domanda: l’INPS lo acquisisce dagli archivi dopo la presentazione della DSU.
Le domande presentate dal 1° marzo al 30 giugno consentono, in presenza dei requisiti, di ottenere le mensilità arretrate da marzo. Dopo il 30 giugno il beneficio decorre dal mese successivo alla domanda ed è calcolato in base all’ISEE disponibile in quel momento.
L’assegno può essere pagato interamente al richiedente oppure, su richiesta, in parti uguali ai due soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale. Il secondo genitore può accedere alla domanda con le proprie credenziali e inserire i dati per ricevere direttamente il 50%; la sua quota decorre dal mese successivo alla comunicazione.
In caso di affidamento esclusivo il richiedente può indicare il pagamento del 100%. Non basta però confondere l’affidamento esclusivo con la semplice collocazione prevalente del minore: la scelta deve riflettere il provvedimento o l’accordo applicabile. Se esiste contrasto tra i genitori, è prudente verificare la pratica con un patronato e conservare la documentazione che giustifica la modalità richiesta.
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Richiedi informazioni gratisPer le prestazioni già in corso e senza variazioni l’INPS pubblica un calendario con finestre mensili prestabilite. I conguagli, le pratiche nuove o modificate e i pagamenti soggetti a verifiche possono arrivare in date diverse. Il primo accredito è normalmente disposto nell’ultima settimana del mese successivo alla presentazione della domanda.
Le date vengono aggiornate nella pagina INPS dedicata al calendario dei pagamenti 2026. Nel fascicolo previdenziale e nel servizio Assegno unico è possibile controllare importo, data di disponibilità, eventuali conguagli e stato della domanda.
Il pagamento può avvenire su conto corrente bancario o postale, libretto con IBAN, carta dotata di IBAN oppure tramite bonifico domiciliato. L’IBAN deve rispettare i requisiti di intestazione richiesti dall’INPS; un conto chiuso o non correttamente associato al beneficiario può bloccare l’accredito pur in presenza di una domanda accolta.
Per il neonato il diritto economico parte dal settimo mese di gravidanza. La domanda viene però presentata o integrata dopo la nascita, inserendo il codice fiscale. L’INPS calcola quindi anche le mensilità relative agli ultimi due mesi di gravidanza, oltre a quella della nascita, secondo la decorrenza spettante.
La nascita di un altro figlio non viene aggiunta automaticamente a una vecchia domanda: il genitore deve comunicare il nuovo beneficiario. La stessa operazione può far scattare maggiorazioni prima non dovute, ad esempio quella per il figlio sotto l’anno, per il terzo figlio o per il nucleo con almeno quattro figli.
L’Assegno unico non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF. È compatibile con il Bonus asilo nido, con le misure in denaro per i figli erogate da Regioni ed enti locali e con il Bonus mamme, nei limiti previsti dalle rispettive discipline.
Non va confuso con l’Assegno per il Nucleo Familiare. Dopo l’introduzione dell’AUU, gli ANF continuano a riguardare nuclei composti da soggetti diversi dai figli, come coniuge, fratelli, sorelle e nipoti nei casi ammessi. È inoltre terminata nel febbraio 2025 la maggiorazione transitoria che compensava alcune famiglie provenienti dal vecchio sistema di ANF e detrazioni: non deve essere conteggiata nelle simulazioni 2026.
Un importo diverso dal mese precedente non indica necessariamente un errore. Può dipendere dall’aggiornamento dell’ISEE, dal compimento di un anno o di tre anni, dalla maggiore età del figlio, dalla fine di una maggiorazione, da un conguaglio oppure dalla modifica del numero dei componenti del nucleo.
Quando il pagamento non arriva, conviene controllare prima lo stato della domanda e il dettaglio della mensilità nel portale INPS. Le cause più frequenti sono un IBAN non valido, informazioni mancanti sul figlio maggiorenne, una pratica in evidenza per controlli, la necessità di integrare la domanda o la perdita di un requisito. Se la schermata non chiarisce il motivo, è possibile usare il servizio di assistenza INPS o rivolgersi a un patronato portando numero di protocollo e documentazione aggiornata.
Per un figlio minorenne la quota base varia da 203,80 a 58,30 euro mensili; per un figlio tra 18 e 20 anni varia da 99,10 a 29,10 euro. Le maggiorazioni possono aumentare il totale.
Sì. L’assegno è universale e viene pagato anche senza ISEE, ma nella misura minima. La DSU consente all’INPS di riconoscere l’eventuale importo più elevato.
No, se la domanda è accolta e attiva. Bisogna però rinnovare l’ISEE e comunicare ogni variazione rilevante.
Non gli arretrati ordinari da marzo. Dopo il 30 giugno l’ISEE aggiornato produce effetti sulle mensilità successive secondo le regole INPS.
Fino a 18 anni senza condizioni ulteriori; dai 18 ai 21 anni soltanto se il figlio studia, svolge un tirocinio o un lavoro sotto il limite di reddito, cerca lavoro tramite i servizi pubblici o svolge il servizio civile. Per i figli con disabilità non esiste limite di età.
No. Non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini IRPEF.
I valori 2026 derivano dalla circolare INPS n. 7 del 30 gennaio 2026 e dalla relativa tabella di importi e maggiorazioni. Poiché il risultato individuale dipende dall’ISEE e dai dati presenti nella domanda, il simulatore e il fascicolo INPS restano gli strumenti corretti per verificare la cifra effettivamente spettante.
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