Nel 2026 il Bonus Barriere Architettoniche del 75% non è stato prorogato. La detrazione prevista dall’articolo 119-ter del decreto Rilancio si applica alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025. Per le nuove spese del 2026 occorre quindi valutare soprattutto il Bonus Casa per l’eliminazione delle barriere, con aliquota del 50% sull’abitazione principale oppure del 36% negli altri casi ammessi.

La fine del 75% non significa che ascensori, montascale, rampe o adeguamenti dei servizi igienici non siano più agevolabili. Cambiano però percentuali, beneficiari, limite, durata della detrazione e adempimenti. I lavori devono continuare a produrre un’effettiva eliminazione delle barriere e rispettare le norme tecniche applicabili.

Aggiornato al 19 luglio 2026. La guida distingue le spese sostenute entro il 2025 dalle nuove spese pagate nel 2026.

Bonus barriere architettoniche 2026 in sintesi

Agevolazione Spese interessate Aliquota Limite e rate
Bonus Barriere 75% Spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 75% Limiti 50.000, 40.000 o 30.000 euro; quote previste dalla disciplina del periodo
Bonus Casa 2026 Nuove spese per eliminare barriere su immobili residenziali 50% abitazione principale; 36% negli altri casi 96.000 euro per unità; dieci quote annuali
Detrazione sanitaria 19% Specifici mezzi necessari alla mobilità della persona con disabilità 19% Regole proprie; non cumulabile sulla stessa spesa

Per stabilire l’aliquota conta l’anno in cui la spesa è pagata. Una fattura emessa nel 2025 ma saldata nel 2026 da una persona fisica segue normalmente le regole del 2026.

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Che cosa è successo al Bonus Barriere del 75%

L’agevolazione del 75% era stata prorogata espressamente fino al 31 dicembre 2025. La Legge di Bilancio 2026 ha prorogato Bonus Casa, Ecobonus, Sismabonus e Bonus Mobili, ma non l’articolo 119-ter.

Le rate relative a spese sostenute validamente entro il 2025 non scompaiono: continuano a essere utilizzate secondo la disciplina applicabile quando la spesa è stata effettuata. Non è però possibile applicare il 75% a nuovi pagamenti del 2026 soltanto perché il cantiere era già iniziato.

Bonus Casa 2026 per eliminare le barriere

L’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del TUIR include gli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e quelli che, tramite comunicazione, robotica o altre tecnologie, favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave.

Nel 2026 il Bonus Casa riconosce:

  • 50% al proprietario o titolare di diritto reale che sostiene la spesa sull’unità adibita ad abitazione principale;
  • 36% negli altri casi ammessi;
  • un limite complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare, condiviso con gli altri lavori agevolati;
  • ripartizione in dieci quote annuali.

Il 50% non spetta automaticamente per la presenza di una persona disabile. Dipende dal rapporto del contribuente con l’immobile e dalla destinazione ad abitazione principale.

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Lavori che possono essere agevolati

Possono rientrare, quando eliminano concretamente una barriera e rispettano i requisiti:

  • installazione o adeguamento di ascensori e piattaforme elevatrici;
  • montascale e servoscala;
  • rampe con pendenza e dimensioni conformi;
  • allargamento di porte e adeguamento dei percorsi interni;
  • rifacimento di bagni per consentire spazi di manovra e utilizzo degli apparecchi;
  • automazione di porte, cancelli e impianti funzionali alla mobilità;
  • opere murarie, impiantistiche e professionali strettamente collegate.

Non è sufficiente sostituire sanitari, pavimenti o porte con prodotti nuovi se l’intervento non migliora oggettivamente accessibilità, adattabilità o visitabilità.

Requisiti tecnici del DM 236/1989

Il decreto ministeriale 236/1989 resta il riferimento tecnico fondamentale per accessibilità, visitabilità e adattabilità. Stabilisce, tra l’altro, criteri su larghezza delle porte, spazi di manovra, pendenze delle rampe, caratteristiche di scale, ascensori, servizi igienici e percorsi.

Una semplice dichiarazione in fattura non sostituisce una verifica tecnica. Per interventi articolati è opportuno che un professionista rilevi lo stato dei luoghi, individui le barriere e documenti come le opere rispettano i requisiti. L’approfondimento su criteri e misure obbligatorie aiuta a distinguere un vero adeguamento da una normale ristrutturazione.

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Serve una persona con disabilità nell’edificio?

Per gli interventi edilizi finalizzati oggettivamente all’eliminazione delle barriere non è sempre necessaria la presenza di una persona con disabilità residente nell’immobile. L’opera deve però possedere le caratteristiche tecniche richieste e non essere un intervento ordinario qualificato soltanto a posteriori come “accessibile”.

La detrazione sanitaria del 19% segue invece regole personali differenti e riguarda specifiche spese sostenute nell’interesse della persona con disabilità. La stessa spesa non può essere utilizzata contemporaneamente per due detrazioni.

Barriere architettoniche in condominio

In condominio occorre distinguere lavori sulle parti comuni, interventi nella singola unità e opere che incidono su facciata, vano scala o strutture. Il limite di spesa del Bonus Casa sulle parti comuni viene calcolato moltiplicando 96.000 euro per il numero delle unità che compongono l’edificio, secondo le regole fiscali applicabili.

La maggioranza semplificata prevista specificamente per il Bonus Barriere del 75% non va applicata automaticamente alle nuove spese 2026. L’amministratore deve verificare la disciplina condominiale dell’opera, le maggioranze e gli eventuali diritti del singolo interessato previsti dalla legge 13/1989.

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CILA, SCIA o edilizia libera

Il bonus fiscale non sostituisce il titolo edilizio. Un montascale privo di opere rilevanti può avere un regime semplice; una nuova piattaforma, un ascensore esterno, modifiche strutturali o prospettiche possono richiedere CILA, SCIA, autorizzazione paesaggistica o altre verifiche.

La guida su CILA, SCIA e permesso per le barriere architettoniche illustra i principali casi, ma la pratica va scelta in base al progetto e alle regole locali.

Pagamenti e documenti da conservare

Per le persone fisiche il pagamento delle spese agevolate con Bonus Casa deve avvenire tramite bonifico parlante. Vanno conservati:

  • fatture dettagliate e ricevute dei bonifici;
  • titolo edilizio o dichiarazione sostitutiva, se l’intervento è libero;
  • delibera e ripartizione millesimale per lavori condominiali;
  • relazione, elaborati e dichiarazioni del tecnico;
  • schede e certificazioni dell’impianto installato;
  • documentazione che dimostra il diritto sull’immobile e, per il 50%, l’abitazione principale.
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Esempi pratici

Montascale nell’abitazione principale

Il proprietario che sostiene la spesa nel 2026 può applicare il 50% se l’intervento è conforme e l’immobile è la sua abitazione principale. Il costo rientra nel limite complessivo di 96.000 euro.

Ascensore sulle parti comuni

Ogni condomino applica l’aliquota spettante alla propria quota: il 50% richiede proprietà o diritto reale e abitazione principale; negli altri casi si applica normalmente il 36%.

Bagno rifatto senza modificare l’accessibilità

La semplice sostituzione di sanitari e rivestimenti non diventa un intervento di eliminazione delle barriere. Può eventualmente rientrare in altre categorie del Bonus Casa se ne possiede i requisiti.

Domande frequenti

Il Bonus Barriere 75% esiste ancora nel 2026?

No per le nuove spese: la misura si è conclusa il 31 dicembre 2025. Restano utilizzabili le rate maturate sulle spese validamente sostenute entro quella data.

Nel 2026 posso detrarre un ascensore?

Sì, attraverso il Bonus Casa se sono rispettati requisiti fiscali, edilizi e tecnici. L’aliquota è del 50% o 36% a seconda del beneficiario e dell’immobile.

Lo sconto in fattura è ancora disponibile?

Per le nuove spese non rappresenta la modalità ordinaria. Le deroghe residue riguardano situazioni specifiche e non vanno confuse con il diritto alla detrazione diretta.

L’IVA al 4% si applica a tutti i lavori?

No. L’aliquota ridotta riguarda specifiche prestazioni e ausili previsti dalla normativa. La fattura deve distinguere correttamente beni, posa e altre opere; va verificata con il fornitore e il consulente fiscale.

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Fonti ufficiali