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Rifare il bagno eliminando le barriere: i criteri di progettazione richiesti

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Il Bonus Barriere Architettoniche ammette, tra i lavori che possono beneficiare della detrazione al 75% delle spese sostenute, la possibilità di rifare il bagno nel rispetto dei criteri di progettazione imposti.

Incentivi a parte comunque, per quanto riguarda tutte le opere di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia, è sempre obbligatorio considerare i criteri di progettazione disposti nell’ambito dell’abbattimento delle barriere architettoniche.

A stabilirlo è la Legge di settore, ovvero il DM n. 236 del 14 giugno 1989, che in primo luogo impone il soddisfacimento dei livelli di accessibilità o visitabilità o, se ciò non fosse possibile, richiede che l’opera sia realizzata tenendo conto almeno dei requisiti di adattabilità degli immobili in tema di abbattimento delle barriere architettoniche.

Per saperne di più, leggi: “Barriere architettoniche: criteri obbligatori da rispettare nelle costruzioni

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Rifare il bagno eliminando le barriere: quali incentivi?

È possibile dunque procedere a rifare il bagno usufruendo del Bonus Barriere Architettoniche – disciplinato dal Decreto Rilancio all’art. 119-ter.

L’incentivo ammette una detrazione da IRPEF o da IRES in misura pari al 75% delle spese sostenute per conseguire interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche su immobili già esistenti.

I lavori potranno interessare le singole unità immobiliari oppure parti comuni di edifici condominiali, purché si tratti appunto sempre di immobili già esistenti, che quindi non sono in fase di costruzione e non sono stati oggetto di demolizione e ricostruzione.

Possono beneficiare del Bonus barriere architettoniche le persone fisiche, i professionisti, gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale, le società semplici, le associazioni, le imprese e le società di persone e di capitali, a patto che siano proprietari dell’immobile oggetto di lavori, oppure ne abbiano il possesso o la disponibilità sulla base di un diritto reale di godimento o un contratto di locazione o comodato d’uso.

Per usufruire della detrazione, i lavori che si conseguono devono essere obbligatoriamente finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche e, in quest’ottica, sarà fondamentale il rispetto dei criteri di progettazione disposti dalla Legge di settore citata.

Come già detto, in ogni caso, il soddisfacimento dei criteri legati all’abbattimento delle barriere è oggi necessario per tutte le nuove costruzioni e per gli immobili che sono oggetto di ristrutturazione, a prescindere dal fatto che si usufruisca o meno delle detrazioni.

Leggi anche: “Bonus barriere architettoniche: la guida per il 2024, cosa cambia?

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Criteri di progettazione per utilizzare il bagno: cosa si intende?

I criteri di progettazione da rispettare per rifare il bagno favorendo l’eliminazione delle barriere architettoniche puntano chiaramente a garantire, anche per le persone con mobilità ridotta o impedita, il diritto di accedere senza problemi ai servizi igienici e di utilizzarli autonomamente.

Affinché ciò accada dev’essere sempre assicurata e resa agevole, innanzitutto in termini di spazio, la mobilità di una sedia a rotelle, tenendo in considerazione gli spostamenti e le manovre necessari per poter usufruire di tutti gli apparecchi sanitari.

Bisogna garantire inoltre l’accostamento laterale al WC e, se presenti, anche al bidet, alla vasca, alla doccia e alla lavatrice. Per il lavandino, invece, bisognerà assicurare lo spazio per l’accostamento frontale della sedia.

Leggi anche: “Ristrutturazione bagno: sì col Bonus Barriere Architettoniche 75%

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Rifare il bagno eliminando le barriere: criteri tecnici da soddisfare

I criteri tecnici da soddisfare per rifare il bagno eliminando le barriere architettoniche, nello specifico, sono i seguenti:

  • Lo spazio necessario all’accostamento e al trasferimento laterale al WC (e al bidet se presente) dev’essere di minimo 100 cm, misurati dall’asse dell’apparecchio sanitario;
  • Lo spazio necessario all’accostamento laterale alla vasca dev’essere minimo di 140 cm lungo la vasca, con profondità minima di 80 cm;
  • Lo spazio per l’accostamento frontale al lavandino dovrà essere invece di minimo 80 cm, misurati dal bordo anteriore del lavabo.

Per quanto riguarda in particolare gli apparecchi sanitari, si richiede inoltre:

  1. Per i lavandini:
    • Che abbiano il piano superiore posto a 80 cm dal calpestio;
    • Che siano senza colonna;
    • Che abbiano preferibilmente un sifone di tipo accostato oppure incassato a parete;
    • Che sia data preferenza a rubinetti con manovra a leva e, dove prevista, con erogazione dell’acqua calda regolabile mediante miscelatori termostatici.
  1. Per i WC e i bidet (se presenti):
    • Che siano preferibilmente di tipo sospeso;
    • Che l’asse della tazza WC o del bidet sia posto ad una distanza minima di 40 cm dalla parete laterale. Se la distanza è maggiore di 40 cm, si dovrà installare un maniglione o un corrimano;
    • Che il bordo anteriore sia posto a 75-80 cm dalla parete posteriore;
    • Che il piano superiore sia posto a 45-50 cm dal calpestio;
    • Che in prossimità sia installato un campanello di emergenza;
    • Nei bagni dei locali aperti al pubblico, è sempre necessario installare un corrimano in prossimità del WC, con diametro pari a 3-4 cm e posto ad un’altezza minima di 80 cm dal suolo. Se fissato alla parete, dovrà essere posto ad almeno 5 cm dalla stessa.
  1. Per la doccia:
    • Che sia a pavimento;
    • Che sia dotata di sedile ribaltabile e doccia a telefono.
  1. Per la vasca:
    • Che sia dotata di campanello di emergenza;
    • Che sia dotata di sportello apribile;
    • Che sia dotata di opportuno maniglione o corrimano.

Nei casi di adeguamento è possibile eliminare il bidet per recuperare maggiore spazio, soprattutto per assicurare l’utilizzo del WC. È possibile inoltre procedere con la sostituzione della vasca con una doccia a pavimento.



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TAGS: bagno, bonus barriere architettoniche, rifare il bagno, ristrutturare bagno

Autore: Redazione Online

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