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Bonus Condizionatori 2026: quando spettano detrazioni del 50% o 36%, anche senza ristrutturazione, requisiti tecnici, bonifico, ENEA e documenti.
Il Bonus Condizionatori 2026 non è un incentivo autonomo: l’acquisto e l’installazione di un climatizzatore possono rientrare nel Bonus Casa, nell’Ecobonus, nel Bonus Mobili oppure, in alternativa, nel Conto Termico 3.0. La scelta dipende dal tipo di apparecchio, dalla presenza di un impianto di riscaldamento esistente e dall’intervento realmente eseguito.
Nel 2026 la detrazione è generalmente del 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per l’abitazione principale; negli altri casi ammessi è del 36%. Un climatizzatore a pompa di calore può essere agevolato con il Bonus Casa anche senza una ristrutturazione più ampia, purché l’intervento produca un risparmio energetico documentato.
Aggiornato al 28 settembre 2026. La guida considera le aliquote 2026, l’aggiornamento del portale ENEA del 25 giugno e il vademecum ENEA sulle pompe di calore aggiornato il 23 settembre 2026. Le regole dipendono dal bonus scelto e dalla data di inizio dei lavori: verificare i requisiti prima dell’ordine e del pagamento.
Sommario
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| Agevolazione | Aliquota o incentivo | Quando si usa | Limite principale |
|---|---|---|---|
| Bonus Casa | 50% abitazione principale; 36% negli altri casi | Installazione o sostituzione di una pompa di calore con risparmio energetico documentato, anche senza altre opere | 96.000 euro per unità, condivisi con gli altri lavori agevolati |
| Ecobonus | 50% abitazione principale; 36% negli altri casi | Sostituzione integrale o parziale dell’impianto di climatizzazione invernale esistente con pompa di calore ad alta efficienza | 30.000 euro di detrazione massima |
| Bonus Mobili | 50% | Acquisto di un apparecchio per il condizionamento destinato a un immobile oggetto di recupero edilizio | 5.000 euro di spesa complessiva nel 2026 |
| Conto Termico 3.0 | Contributo calcolato dal GSE | Sostituzione di un impianto invernale esistente e funzionante con una pompa di calore ammessa | Dipende da tecnologia, potenza e prestazioni |
Bonus Casa ed Ecobonus restituiscono la detrazione in dieci quote annuali. Il Conto Termico è invece un contributo erogato dal GSE e segue regole proprie. Non si possono applicare due incentivi statali alla stessa spesa.
La domanda più frequente è se sia possibile detrarre un condizionatore senza aprire una CILA e senza ristrutturare casa. La risposta è sì, ma non per qualunque acquisto.
L’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR ammette gli interventi finalizzati al risparmio energetico anche in assenza di opere edilizie propriamente dette. Una nuova installazione fissa a pompa di calore può quindi rientrare nel Bonus Casa 2026 se:
Questo percorso non va confuso con l’Ecobonus. Per l’Ecobonus deve esistere un impianto di climatizzazione invernale e la pompa di calore deve sostituirlo integralmente o parzialmente. La prima installazione in un edificio privo di impianto di riscaldamento non accede all’Ecobonus.
La domanda decisiva non è «quale percentuale promette il venditore?», ma che cosa cambia nell’impianto e quale intervento può essere documentato. Tre situazioni frequenti aiutano a separare i percorsi fiscali.
Se si installa per la prima volta uno split reversibile a pompa di calore, anche senza rifare il bagno o aprire un cantiere più ampio, si valuta il Bonus Casa per risparmio energetico o uso di energia rinnovabile. La funzione di riscaldamento deve essere reale e documentata; ENEA prevede anche la voce «nessuno» per il generatore sostituito nella nuova installazione. Non si deve invece presentare la pratica come Ecobonus per sostituzione di un impianto invernale inesistente. Se il proprietario usa l’unità come abitazione principale può ricorrere l’aliquota del 50%; negli altri casi ammessi si verifica il 36%.
Se la pompa di calore sostituisce integralmente o parzialmente un impianto che riscaldava già l’abitazione, si confrontano Bonus Casa, Ecobonus e Conto Termico 3.0. L’Ecobonus impone requisiti prestazionali specifici e un limite di 30.000 euro di detrazione; il Conto Termico richiede un impianto preesistente e funzionante alla data stabilita dal decreto e riconosce un contributo GSE con proprie condizioni. Prima di scegliere, far indicare all’installatore il generatore dismesso, la potenza precedente e quella nuova, le prestazioni certificate e la documentazione che sarà consegnata.
Un apparecchio per il condizionamento, anche portatile quando rientra nei grandi elettrodomestici ammessi, può essere acquistato con il Bonus Mobili solo se esiste un intervento di recupero edilizio che dà diritto a tale agevolazione e se l’acquisto segue l’inizio dei lavori. Un semplice intervento agevolato con Ecobonus, da solo, non apre il Bonus Mobili. La stessa spesa per il medesimo climatizzatore non può essere portata sia nel Bonus Mobili sia nel Bonus Casa o Ecobonus.
Prima di pagare, scegliere una sola agevolazione per le medesime spese, chiedere una fattura che distingua apparecchio e installazione e verificare che il mezzo di pagamento sia quello previsto dal percorso scelto. Acquistare prima e cercare successivamente un bonus può lasciare senza i documenti tecnici necessari.
Per le spese sostenute nel 2026 il Bonus Casa riconosce:
“Abitazione principale” non significa automaticamente “prima casa” acquistata con agevolazioni notarili. Conta l’uso effettivo dell’immobile e, per il 50%, la titolarità della proprietà o di un diritto reale.
Il limite di 96.000 euro è riferito all’unità immobiliare e alle pertinenze e viene condiviso con gli altri interventi di recupero edilizio. Una spesa di 3.000 euro genera una detrazione di 1.500 euro al 50%, oppure di 1.080 euro al 36%, da ripartire in dieci anni.
L’Ecobonus 2026 riguarda la sostituzione integrale o parziale di impianti di climatizzazione invernale esistenti con pompe di calore ad alta efficienza, anche geotermiche, e la contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.
Per il 2026 le aliquote seguono la distinzione del 50% per l’abitazione principale del proprietario o titolare di diritto reale e del 36% negli altri casi. Il limite specifico è di 30.000 euro di detrazione, non di spesa.
Il prodotto deve rispettare i requisiti tecnici vigenti alla data di inizio dei lavori. Il vademecum ENEA aggiornato il 23 settembre 2026 chiarisce sia la sostituzione richiesta sia i controlli sulle prestazioni. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026, oltre ai valori minimi di COP/GUE ed EER quando pertinenti, vanno verificate le condizioni su SCOP, SEER e SPER e l’efficienza stagionale previste dalle norme richiamate da ENEA. Queste sigle misurano prestazioni diverse: non basta la sola classe commerciale stampata sull’etichetta.
Il nuovo generatore non può superare di oltre il 10% la potenza termica di quello sostituito, a meno che l’incremento sia giustificato con una verifica dimensionale secondo UNI 12831; il vademecum prevede una specifica eccezione per i generatori unifamiliari combinati. Chiedere al tecnico di verificare potenza e certificazioni prima dell’acquisto, soprattutto per un multisplit o una sostituzione parziale. Non è corretto affermare che serva sempre un nuovo APE: la documentazione varia in base all’intervento. Sono invece centrali schede tecniche, dichiarazione di conformità e libretto d’impianto quando dovuti, documentazione dei requisiti, congruità delle spese quando richiesta e pratica ENEA.
Gli apparecchi per il condizionamento rientrano tra i grandi elettrodomestici ammessi al Bonus Mobili. Nel 2026 la detrazione è del 50% su una spesa complessiva massima di 5.000 euro per unità immobiliare, comprensiva degli altri mobili ed elettrodomestici acquistati.
Per gli acquisti del 2026 occorre beneficiare della detrazione per un intervento di recupero edilizio iniziato non prima del 1° gennaio 2025. L’acquisto deve essere successivo alla data di avvio dei lavori, mentre non è necessario che le spese edilizie siano pagate prima dell’elettrodomestico. Il solo Ecobonus non è un intervento che dà accesso al Bonus Mobili: serve una delle opere di recupero ammesse, sulla stessa unità immobiliare. Documentare l’inizio dei lavori anche quando si opera in edilizia libera.
Per il Bonus Mobili sono ammessi carta di debito, carta di credito o bonifico ordinario. Non serve il bonifico parlante; non sono ammessi contanti e assegni. Il contribuente che sostiene la spesa per l’elettrodomestico deve essere lo stesso che beneficia della detrazione per i lavori.
Dal 25 dicembre 2025 è operativo il Conto Termico 3.0. Per le pompe di calore può essere più interessante di una detrazione decennale perché prevede un contributo erogato dal GSE.
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Richiedi informazioni gratisOccorre però sostituire un impianto di climatizzazione invernale esistente e funzionante alla data prevista dal decreto. La domanda in accesso diretto va normalmente presentata entro 90 giorni dalla conclusione dell’intervento. Per persone fisiche e condomìni il contributo non è cumulabile con altri incentivi statali riferiti alle stesse spese.
La tipologia più facilmente inquadrabile è il climatizzatore fisso reversibile, cioè capace di raffrescare e riscaldare tramite pompa di calore. Possono rientrare, in base all’agevolazione scelta:
La sola etichetta energetica non dimostra automaticamente il diritto alla detrazione. Contano la funzione dell’apparecchio, l’intervento eseguito, l’impianto preesistente e la documentazione tecnica.
Quando collegate a un intervento agevolabile possono essere comprese:
Canoni di manutenzione, estensioni di garanzia non collegate e servizi successivi all’installazione non diventano detraibili soltanto perché acquistati insieme all’apparecchio.
Per Bonus Casa ed Ecobonus le persone fisiche devono utilizzare un bonifico parlante bancario o postale contenente:
La banca applica al beneficiario la ritenuta prevista dalla legge. In caso di finanziamento, la società finanziaria deve pagare il fornitore con le modalità richieste e il contribuente deve conservare la ricevuta. Un errore non comporta sempre la perdita definitiva del beneficio, ma va corretto secondo i chiarimenti dell’Agenzia: la guida dedicata spiega cosa fare in caso di bonifico errato per il climatizzatore.
La comunicazione all’ENEA è obbligatoria per l’Ecobonus e va trasmessa anche per gli interventi Bonus Casa che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili, come l’installazione di una pompa di calore.
La scheda descrittiva va inviata attraverso il portale Bonus Fiscali entro 90 giorni dalla fine dei lavori. Il portale 2026 è stato aggiornato il 25 giugno alle disposizioni del decreto legislativo 5/2026 e del decreto ministeriale 26 ottobre 2025. Per gli interventi iniziati dal 4 febbraio 2026 e conclusi prima del 25 giugno, il termine decorre dal 25 giugno 2026; negli altri casi si calcola dalla data dichiarata di fine lavori secondo l’avviso ENEA.
Vanno conservati il codice CPID della pratica, la scheda trasmessa e gli allegati tecnici. L’APE non è automaticamente necessario in ogni sostituzione di split: occorre verificare la documentazione prevista per la specifica agevolazione e potenza.
Molte installazioni rientrano nell’edilizia libera, ma questo non elimina eventuali vincoli paesaggistici, regole comunali o limiti relativi alla facciata. In condominio vanno rispettati decoro architettonico, parti comuni, distanze e regolamento: l’approfondimento dedicato spiega le cautele per installare il condizionatore in condominio.
I collegamenti al circuito frigorifero devono essere eseguiti da un’impresa e da personale in possesso delle certificazioni previste dalla disciplina F-gas. Quando applicabile, l’installatore deve rilasciare la dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del decreto ministeriale 37/2008.
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Per i nuovi interventi del 2026 Bonus Casa ed Ecobonus vengono normalmente utilizzati in dichiarazione dei redditi. Sconto in fattura e cessione del credito non sono disponibili in via generale, salvo limitate deroghe transitorie riferite a interventi con requisiti e date precedenti.
Per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro si applica inoltre il limite generale agli oneri detraibili previsto dall’articolo 16-ter del TUIR. Il limite di 96.000 euro o quello specifico dell’Ecobonus non garantiscono quindi, da soli, che l’intera detrazione sia utilizzabile.
Spesa agevolabile con Bonus Casa: 2.400 euro. Detrazione al 50%: 1.200 euro, pari a 120 euro l’anno per dieci anni.
Spesa agevolabile: 2.400 euro. Detrazione al 36%: 864 euro, pari a 86,40 euro l’anno per dieci anni.
Condizionatore e montaggio: 2.000 euro, acquistati dopo l’avvio di lavori ammessi. Detrazione al 50%: 1.000 euro, entro il plafond complessivo di 5.000 euro.
Sì. Una pompa di calore fissa che produce un risparmio energetico documentato può rientrare nel Bonus Casa anche senza altre opere edilizie. L’Ecobonus richiede invece la sostituzione di un impianto di climatizzazione invernale esistente.
Può esserlo con il Bonus Casa, se l’apparecchio a pompa di calore e la documentazione dimostrano il risparmio energetico. Non è ammessa come nuova installazione nell’Ecobonus quando l’edificio era privo di impianto invernale.
No. Nel Bonus Casa e nell’Ecobonus il 50% spetta nel 2026 al proprietario o titolare di diritto reale per l’abitazione principale. Negli altri casi ammessi l’aliquota è normalmente del 36%. Il Bonus Mobili segue regole diverse ed è al 50%.
Sì per l’Ecobonus e per gli interventi Bonus Casa che comportano risparmio energetico, compresa normalmente la pompa di calore. Il termine ordinario è di 90 giorni dalla fine dei lavori.
No. Non è corretto considerarlo obbligatorio per ogni split o pompa di calore. La documentazione varia in base all’agevolazione, alla potenza e alle caratteristiche dell’intervento.
Per Bonus Casa ed Ecobonus va usato il bonifico parlante. Carta di debito o credito è ammessa nel Bonus Mobili, che consente anche il bonifico ordinario.
Non rientra normalmente nel Bonus Casa o nell’Ecobonus perché non costituisce un impianto fisso a pompa di calore. Può essere valutato come grande elettrodomestico nel Bonus Mobili, se esiste il necessario intervento di recupero edilizio.
Non sempre. Molte installazioni sono in edilizia libera, ma vincoli, opere accessorie, facciata e regole locali possono richiedere verifiche o autorizzazioni.
Sì, se ricorrono i requisiti dell’agevolazione scelta. Per Bonus Casa ed Ecobonus l’aliquota 2026 è normalmente del 36%.
Dipende dalla data di avvio e dal tipo di pompa di calore. Per i lavori iniziati dal 4 febbraio 2026 ENEA richiede, oltre ai valori tecnici già previsti per COP/GUE ed EER quando applicabili, le verifiche stagionali SCOP, SEER e SPER e l’efficienza stagionale pertinente. Il tecnico deve confrontare la scheda del modello con il vademecum aggiornato.
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