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Barriere Architettoniche, criteri e specifiche tecniche: possono essere ignorati?

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Ogni limite o ostacolo che possa costituire un impedimento nella mobilità alle persone con ridotte capacità motorie o sensoriali è considerato una barriera architettonica e, come tale, è preferibile che venga eliminato.

Esistono molti incentivi in ambito edile che consentono di realizzare interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche, sia nelle singole unità immobiliari che nelle parti comuni degli edifici condominiali.

La detrazione al 50% del Bonus Ristrutturazione, ad esempio, ammette solo le spese per i lavori che interessino gli immobili a destinazione abitativa. Il Bonus Barriere Architettoniche invece include tutte le tipologie di immobili, abitativi e non, e concede una detrazione in misura pari al 75%.

È possibile inoltre usufruire del Superbonus, ma solo se i lavori si conseguono in concomitanza ad ulteriori interventi principali, in quanto l’abbattimento delle barriere rientra tra i lavori trainaTI.

In tutti i casi nei quali si realizzino nuove opere oppure opere di ristrutturazione, è necessario che risultino soddisfatti determinati criteri per assicurare l’eliminazione delle barriere, mentre sono in alcuni specifici casi è possibile ignorarli.

Approfondiamo di seguito le specifiche tecniche stabilite per il rispetto dei suddetti criteri e le soluzioni alternative che si possono proporre.

Leggi anche: “Barriere architettoniche: criteri obbligatori da rispettare nelle costruzioni

Barriere Architettoniche: specifiche, soluzioni e nuove proposte

I criteri da dover rispettare per tutti i lavori mirati all’eliminazione delle barriere sono quelli definiti dal DM n. 236 del 14 giugno 1989, ovvero i livelli di qualità noti come “accessibilità”, “visitabilità” e “adattabilità”.

Gli articoli 8 e 9 del decreto dispongono le modalità di misurazione da seguire per il conseguimento dei principi imposti per soddisfare i livelli di qualità, e principalmente i criteri di accessibilità e visitabilità.

In particolare, si chiarisce, l’art. 8 indica le specifiche funzionali e dimensionali in relazione ai vari elementi dell’immobile, e le specificazioni hanno valore prescritto.

L’art. 9 invece riporta le soluzioni tecniche che possono essere considerate conformi ai criteri di progettazione e che – pur non soddisfando quanto disposto dall’art. 8 – possono essere comunque considerate accettabili perché compensano le riduzioni dimensionali con altre specifiche soluzioni, tecnologiche o meno, mirate ad adeguare correttamente lo spazio.

Le specificazioni e le soluzioni disposte, difatti, non devono per forza essere soddisfatte nel caso in cui si trovino delle alternative che possano permettere di raggiungere lo stesso scopo.

Viene concessa, infatti, in sede di progetto, la possibilità di proporre delle soluzioni alternative a quelle previste agli articoli 8 e 9, purché si tratti di soluzioni conformi ai criteri di progettazione.

Le proposte, in questo caso, dovranno essere sottoscritte con dichiarazione del professionista abilitato alla conformità degli elaborati, da allegare al progetto. La dichiarazione dovrà essere accompagnata anche da una relazione (inclusa di grafici), in cui vengono illustrate le alternative proposte e gli effetti (uguali o migliori) che queste possono avere rispetto alle soluzioni tecniche previste dal decreto.

Sia la conformità delle soluzioni disposte dal decreto, che di quelle alternative proposte, Le soluzioni alternative dovranno essere certificate da professionista abilitato.

Anche al momento del rilascio del titolo abilitativo che autorizza gli interventi, inoltre, è previsto che si predisponga una verifica della conformità della costruzione.

Se dalle verifiche dovesse risultare che il progetto non è conforme alle prescrizioni previste per l’abbattimento delle barriere architettoniche, il rifiuto dell’autorizzazione dovrà essere motivato. La stessa cosa accade per il mancato accoglimento delle soluzioni alternative eventualmente proposte.

Leggi anche: “Barriere architettoniche: non è obbligatoria la presenza di un disabile

Regole per l’abbattimento delle barriere: quando si possono ignorare?

Nonostante il rispetto delle prescrizioni relative all’abbattimento delle barriere architettoniche risulti obbligatorio, la normativa prevede però anche che tali prescrizioni possono essere ignorate – in riferimento ad interi edifici o a loro parti – ma solo per conseguire interventi:

  • Che siano condotti in base a normative tecniche specifiche;
  • Che non possono essere realizzati senza barriere architettoniche;
  • Che riguardino singoli locali tecnici in cui l’accesso è riservato al solo personale specializzato;
  • Per i quali sopraggiunga una dimostrabile impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici.

A decidere se questi interventi potranno comunque essere realizzati dovrà essere il sindaco del comune in cui l’immobile è situato. Il provvedimento autorizzativo dovrà essere però predisposto solo in seguito al parere positivo dell’Ufficio Tecnico o del tecnico abilitato incaricato per l’istruttoria dei progetti.

Leggi anche: “Eliminazione barriere: possibile ignorare delibere assembleari contrarie

Barriere architettoniche: conformità da specificare nel progetto

Nel progetto di realizzazione di una nuova opera, o di ristrutturazione della stessa, devono essere specificate chiaramente le soluzioni adottate per assicurare il rispetto dei criteri di accessibilità, visitabilità o adattabilità dell’edificio.

Per il criterio di adattabilità, in particolare, sarà necessario allegare degli elaborati grafici particolarmente descrittivi.

Agli elaborati tecnici si dovrà inoltre allegare una relazione specifica che illustri:

  • Tutte le soluzioni e le specifiche adottate allo scopo di abbattere le barriere architettoniche;
  • Gli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici;
  • I materiali utili allo scopo;
  • Il grado di accessibilità che le soluzioni previste riescono a garantire all’immobile.

Per poter rilasciare l’autorizzazione, la normativa prevede che il sindaco debba assicurarsi che le opere siano state realizzate nel rispetto della legge.

Per poterlo dimostrare, egli potrà anche chiedere al proprietario dell’immobile di far realizzare una perizia giurata da un professionista abilitato.

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TAGS: barriera architettonica, barriere architettoniche

Autore: Redazione Online

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