Blocchi Poroton Termoisolanti
Blocchi in laterizio alleggerito con foratura ottimizzata per il miglioramento dell'isolamento termico
Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, come sappiamo, possono essere inclusi tra quelli ammissibili al Superbonus 110%.
Gli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, come sappiamo, possono essere inclusi tra quelli ammissibili al Superbonus 110%.
Tale tipologia di lavori tuttavia rientra tra gli interventi “trainaTI”, ovvero secondari, che possono quindi essere eseguiti solo se fatti congiuntamente ad almeno un lavoro “trainaNTE”, o principale.
Chiarito questo, l’Agenzia delle Entrate spiega quali siano le spese che possono essere ammesse al Superbonus 110% per l’esecuzione di interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche, nonché quali siano le spese strettamente connesse che sono legate a questa tipologia di lavori.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il caso di oggi è stato trattato di recente dal Fisco con la risposta ad interpello n. 547 del 4 novembre 2022.
L’istante rappresenta di essere un condominio composto da 6 unità immobiliari residenziali in categoria catastale A/6 (Abitazioni di tipo rurale).
Sul fabbricato si intendono svolgere i seguenti lavori ammissibili al Superbonus 110%:
L’istante fa sapere che per la realizzazione dell’intervento trainaTO, e quindi per l’installazione dell’ascensore, è necessario che il condominio acquisti un locale cantina che, attualmente, è di proprietà di uno solo dei condomini che abita nel fabbricato.
Tale locale, in base a quanto specificato, servirebbe per la realizzazione del vano motore e della fossa di termine corsa dell’ascensore.
A questo proposito, il condominio vorrebbe sapere se sia possibile includere, tra le spese agevolabili al Superbonus 110% e, in particolare, tra le spese strettamente connesse alla realizzazione dell’intervento di abbattimento delle barriere, i costi relativi all’acquisto del vano cantina.
Advertisement - PubblicitàLa risposta delle Entrate è purtroppo negativa. Vediamo perché.
Innanzitutto, si fa presente che la normativa che regolamenta l’applicazione del Superbonus 110%, ovvero il Decreto Rilancio, prevede all’art. 119, comma 2, la possibilità di beneficiare del maxi-incentivo anche per gli:
“[…] interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.”
Tali interventi previsti dal Testo unico n. 917/1986 all’art. 16-bis, comma 1, lettera e), non sono altro che gli interventi volti all’abbattimento delle barriere e, nello specifico, rientrano qui i lavori:
Hai un problema legato a questo argomento?
Descrivi il tuo caso: ti aiutiamo a inoltrare la richiesta a professionisti e imprese del settore.
Richiedi informazioni gratis“finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità […]”.
Per via del fatto che la normativa in questo caso si pone in maniera piuttosto generica in riferimento all’esecuzione di “specifici lavori”, si è reso necessario col tempo fornire ulteriori chiarimenti al fine di specificare quali siano realmente i lavori che possono essere eseguiti in tale ottica.
Vuoi ritrovare più facilmente Edilizia.com su Google?
Aggiungi Edilizia.com alle fonti preferite e rendi più semplice recuperare guide, norme, sentenze e aggiornamenti quando cerchi su Google.
Aggiungi su GoogleÈ gratis e ti aiuta a trovarci prima nei risultati di ricerca.
Da ultimo, con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022, era stato spiegato che i lavori che possono rientrare tra quelli volti all’abbattimento delle barriere architettoniche agevolabili con il Superbonus 110% sono quelli mirati, ad esempio:
Nello stesso documento si chiariva inoltre che, anche prima dell’inizio dei lavori, è possibile sostenere spese agevolabili relative a:
L’elenco riportato tuttavia ha valore solo esemplicativo in quanto, appunto, la normativa cita espressamente che tutti i lavori strettamente connessi alla realizzazione degli interventi volti all’abbattimento delle barriere architettoniche sono agevolabili con il Superbonus 110%.
In tale ottica, il Fisco sostiene che anche altri lavori, come ad esempio lo smaltimento dei materiali rimossi o la tassa per l’occupazione del suolo pubblico, possono essere inclusi tra gli interventi agevolabili.
Non è possibile invece far rientrare tra le spese connesse quelle relative, tra l’altro, ai costi di trasloco e a alla custodia in magazzino dei mobili per il periodo di esecuzione dei lavori.
Allo stesso modo, non è concesso includere tra i costi agevolabili con il Superbonus 110% per gli interventi volti all’abbattimento delle barriere, quelli legati all’acquisto dell’unità immobiliare che sarà oggetto dei lavori.
In riferimento al caso presentato nell’istanza dunque, non è possibile includere tra le spese connesse quelle volte all’acquisto del locale cantina per l’installazione dell’ascensore.
Hai bisogno di chiarimenti o di un preventivo? Invia una richiesta, verrà gestita dalla redazione.