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Bonus Ristrutturazione: tutti gli interventi possibili, Guida completa

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Ultimo Aggiornamento:

Con il Bonus Ristrutturazione è possibile procedere alla ristrutturazione completa di un’unità immobiliare abitativa o delle parti comuni degli edifici residenziali, talvolta anche con la possibilità di demolire e ricostruire interamente l’immobile.

Possono accedere alla detrazione del 50% sulla dichiarazione dei redditi tutti i contribuenti assoggettati ad IRPEF, ma c’è anche la possibilità per i soggetti incapienti di fruire del credito spettante mediante le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura. Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi

Il Bonus Ristrutturazione è attualmente valido per le spese che si conseguono fino al 31 dicembre 2024 e gli interventi che si possono conseguire riguardano tantissimi settori differenti, dal restauro alla ristrutturazione, dall’acquisto alla ricostruzione, dal risparmio energetico all’abbattimento delle barriere architettoniche, e così via.

Insomma, l’incentivo è senza dubbio tra i Bonus Casa che concedono maggiore versatilità riguardo agli interventi agevolabili che è possibile realizzare. Leggi anche: “Tutti i Bonus Casa 2023: nuova Guida completa e aggiornata delle Entrate

Vediamo di seguito tutte le categorie di interventi ricomprese nel Bonus Ristrutturazione.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione: tutti i documenti obbligatori caso per caso

Manutenzione ordinaria

Le opere di manutenzione ordinaria sono ammesse al Bonus Ristrutturazione solo se riguardano le parti comuni degli edifici residenziali. L’incentivo non include difatti questa categoria di interventi tra i lavori agevolabili per le singole unità immobiliari.

Sono lavori di manutenzione ordinaria quelli volti alle riparazioni, al rinnovamento o alla sostituzione delle finiture degli edifici. Rientrano qui inoltre i lavori necessari ad integrare e mantenere efficienti gli impianti tecnologici esistenti.

Possono essere considerati interventi di manutenzione ordinaria le seguenti tipologie di lavori:

  • Sostituzione integrale o parziale di pavimenti, con relative opere di finitura e conservazione;
  • Riparazione di impianti per servizi accessori (impianto idraulico);
  • Impianto per lo smaltimento delle acque bianche e nere;
  • Spurgo e pulizia delle fosse biologiche;
  • Sostituzione integrale/parziale di rivestimenti e tinteggiature di prospetti esterni, senza apportare modifiche ai preesistenti oggetti, ornamenti, materiali e colori;
  • Rifacimento intonaci interni e tinteggiatura;
  • Rifacimento pavimentazioni esterne e manti di copertura, senza apportare modifiche ai materiali;
  • Sostituzione tegole e altre parti accessorie deteriorate a causa dello smaltimento delle acque, con anche il rinnovo delle impermeabilizzazioni;
  • Riparazioni di balconi e terrazze, con impermeabilizzazione e relative pavimentazioni;
  • Riparazione delle recinzioni;
  • Sostituzione di elementi di impianti tecnologici;
  • Sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande, senza apportare modifiche alla tipologia di infisso.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazione in condominio: tutto quello che c’è da sapere

Manutenzione straordinaria

Gli interventi di manutenzione straordinaria possono essere conseguiti con il Bonus Ristrutturazione sia nelle parti comuni degli edifici che nelle singole unità immobiliari residenziali.

La manutenzione straordinaria riguarda tutte quelle opere edilizie che si realizzano al fine di migliorare e rinnovare parti dell’immobile, che possono riguardare la stessa struttura o anche i servizi igienici e tecnologici che possiede, purché non ci siano modifiche alla volumetria e alla destinazione d’uso.

Rientrano in questa categoria di interventi, ad esempio, il frazionamento o l’accorpamento delle unità immobiliari. In questo caso è possibile con i lavori modificare la volumetria delle singole unità immobiliari, purché appunto la volumetria dell’immobile accorpato o frazionato, preso nel suo complesso, non risulti essere ampliata o ridotta rispetto alla condizione preesistente.

Con la manutenzione straordinaria è possibile dunque procedere con lavori di rinnovo e modifica, nonché con l’esecuzione di lavori volti a consentire l’agibilità dell’edificio o l’accesso allo stesso, purché non ci siano modifiche planimetriche, tipologiche, di superficie, di volumetria, di destinazione d’uso e purché non venga pregiudicato il decoro architettonico dell’immobile.

Possono rientrare nella manutenzione straordinaria le seguenti tipologie di intervento:

  • Sostituzione di infissi esterni, serramenti e persiane, con possibili modifiche ai materiali o alla tipologia di infisso;
  • Realizzazione e adeguamento di opere accessorie e pertinenziali, nonché realizzazione di volumi tecnici (quali centrali termiche, impianti di ascensori, scale di sicurezza, canne fumarie) senza apportare modifiche che comportino aumenti di volumi o di superfici utili;
  • Realizzazione ed integrazione di servizi igienico-sanitari, senza modifiche a volumi e superfici. Sono comprese anche le opere relative alla costruzione della rete fognaria fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne;
  • Sostituzione della caldaia, in quanto componente essenziale dell’impianto di riscaldamento;
  • Realizzazione di chiusure o aperture interne, senza apportare modifiche allo schema distributivo delle unità immobiliari e dell’edificio;
  • Consolidamento delle strutture di fondazione e in elevazione;
  • Rifacimento di vespai e scannafossi;
  • Sostituzione di solai interpiano, senza apportare modifiche alle quote d’imposta;
  • Rifacimento di scale e rampe;
  • Realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
  • Sostituzione solai di copertura, con possibilità di modifica ai materiali preesistenti;
  • Sostituzione di tramezzi interni, senza apportare modifiche alla tipologia dell’unità immobiliare;
  • Realizzazione di elementi di sostegno di singole parti strutturali;
  • Ristrutturazione delle fognature, con possibilità di bonifica che terreno solo nel caso in cui l’intervento risultasse indispensabile secondo rigorose valutazioni tecniche e oggettive;
  • Installazione di addolcitori di acqua domestici, ma solo nel caso in cui l’opera dovesse comportare delle modifiche strutturali che comprendono lavori di manutenzione straordinaria.

Leggi anche: “Manutenzione straordinaria: senza indicazioni, niente IVA ridotta

Restauro e risanamento conservativo

Anche le opere che rientrano nel restauro e risanamento conservativo, secondo la disciplina del Bonus Ristrutturazione, possono essere conseguite sia nelle singole unità che negli edifici condominiali.

Si tratta di tutti quei lavori volti alla conservazione e al consolidamento degli immobili già esistenti al fine di garantire la resistenza della struttura e l’efficienza delle funzionalità, ma rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali.

In quanto alla destinazione d’uso del fabbricato, in questo caso è possibile la modifica, purché l’utilizzo che si attribuisce all’immobile risulti compatibile con gli elementi tipologici, formali e strutturali già esistenti.

La Circolare n. 57 del 24 febbraio 1998 distingue questa categoria di interventi in due sottocategorie:

  1. Le opere di restauro riguardano generalmente gli edifici di particolare valore architettonico, storico-artistico, e consistono nel restituire all’immobile una configurazione conforme ai valori che rappresenta. Tali interventi vengono condotti principalmente attraverso la conservazione degli originari elementi di fabbrica o, nel caso tali elementi dovessero essere sostituiti, ricorrendo a tecnologie e materiali compatibili con quelli originariamente utilizzati;
  2. Le opere volte al risanamento conservativo consistono invece nell’apportare miglioramenti all’immobile dal punto di vista tipologico, formale, strutturale e funzionale, in modo da adeguare la struttura ad una migliore esigenza d’uso.

Rientrano nel restauro e risanamento conservativo, ad esempio, le seguenti tipologie di intervento:

  • I lavori di consolidamento;
  • Il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio;
  • L’inserimento di elementi accessori e di impianti, richiesti per esigenza d’uso;
  • L’eliminazione di elementi estranei all’organismo edilizio;
  • Le modifiche tipologiche delle singole unità immobiliari per una più funzionale distribuzione;
  • L’innovazione delle strutture verticali e orizzontali;
  • Il ripristino dell’aspetto storico-architettonico di un edificio, anche mediante la demolizione di superfetazioni;
  • L’adeguamento delle altezze dei solai, nel rispetto delle volumetrie esistenti;
  • L’apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.

Ristrutturazione edilizia

Il Bonus Ristrutturazione ammette chiaramente la possibilità di realizzare interventi rientranti nella categoria della ristrutturazione edilizia.

Si tratta di una categoria che molto di recente è stata oggetto di importanti modifiche che hanno comportato a rivoluzionarne la definizione e ad ampliarne la tipologia di interventi consentiti.

Nello specifico, le modifiche entrate in vigore con il primo Decreto Semplificazioni, convertito dalla Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/09/14/20G00139/sg), hanno modificato notevolmente la definizione di ristrutturazione edilizia disposta precedentemente dal Testo unico dell’edilizia (DPR n. 380 del 6 giugno 2001).

Ad oggi sono ricompresi nella ristrutturazione edilizia tutti gli interventi che vengono condotti al fine di trasformare un fabbricato già esistente, anche modificando in tutto o in parte l’organismo preesistente.

Tra i lavori che possono essere conseguiti sono inclusi ad esempio:

  • Il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio;
  • L’eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti;
  • La demolizione e ricostruzione di un edificio esistente – con possibilità di apportare modifiche alla sagoma, ai prospetti, al sedime, alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, nonché di realizzare le innovazioni necessarie per l’adeguare la struttura alla normativa antisismica – al fine di abbattere le barriere architettoniche, installare impianti tecnologici, migliorare l’efficientamento energetico;
  • La demolizione e ricostruzione con aumenti di volumetria al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana (solo se la legislazione vigente o gli strumenti urbanistici comunali lo consentono);
  • Ripristino di edifici (o parti di essi) che sono crollati oppure stati demoliti, mediante la ricostruzione degli stessi, ma solo se si può attestare la loro preesistente consistenza;
  • La demolizione e ricostruzione, nonché il ripristino di edifici demoliti o crollati, negli edifici ubicati in zone sottoposte a vincoli culturali o paesaggistici, nei centri storici e in tutte le aree di particolare pregio storico, sono permessi solo se le disposizioni urbanistiche lo consentono. Non è tuttavia consentito in questo caso apportare modifiche alla volumetria, alla sagoma, ai prospetti, al sedime e alle caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Per saperne di più leggi: “Ristrutturazione edilizia: la nuova definizione dal DL Semplificazioni

Lavori volti al risparmio energetico dell’abitazione

Tra i lavori ammessi al Bonus Ristrutturazioni ce ne sono diversi che possono essere conseguiti al fine di garantire un risparmio energetico all’immobile. Anche questi si possono realizzare nelle singole unità e negli edifici condominiali.

In particolare, è possibile procedere con i seguenti interventi:

  1. Riduzione della trasmittanza termica con la coibentazione dell’immobile. Si può intervenire su:
    • Pareti verticali che separano i locali riscaldati dall’esterno, dai vani freddi o dal terreno;
    • Coperture opache orizzontali e inclinate che delimitano gli spazi riscaldati dall’esterno o dai vani freddi;
    • Pavimenti che separano gli ambienti riscaldati dall’esterno, dai vani freddi o dal terreno;
    • Serramenti comprensivi di infissi che delimitano i locali riscaldati dall’esterno e dai vani freddi.
  1. Installazione di impianti tecnologici basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. È possibile nello specifico:
    • Installare dei collettori solari per il riscaldamento e/o la produzione di acqua calda;
    • Installare impianti fotovoltaici, con gli eventuali sistemi di accumulo;
    • Sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia a condensazione, con finalità di: riscaldamento e/o produzione di acqua calda per la singola utenza; solo produzione di acqua calda se l’impianto serve una pluralità di utenze;
    • Sostituire l’impianto esistente con un nuovo generatore di calore ad aria a condensazione;
    • Installare strumenti per la contabilizzazione del calore, solo per gli impianti centralizzati che servono più utenze;
    • Installare sistemi di termoregolazione e di building automation;
    • Sostituire impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti: a pompe di calore, ibridi, di microcogenerazione, a biomassa. È possibile installare inoltre nuovi scaldacqua a pompa di calore nonché sistemi di teleriscaldamento efficiente.

Per saperne di più, leggi: “Bonus Ristrutturazioni per risparmio energetico: tutti gli interventi

Viene precisato nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023, che gli interventi volti al risparmio energetico possono beneficiare del Bonus Ristrutturazioni anche senza che sia necessario svolgere dei veri e propri interventi edilizi.

Si spiega inoltre che, per quanto riguarda gli interventi volti alla riduzione della trasmittanza termica, è necessario dimostrare con apposita documentazione il conseguimento dei risparmi energetici, in applicazione della normativa vigente in materia.

Per quanto riguarda gli interventi di installazione degli impianti, invece, non è necessaria la documentazione per dimostrare il risparmio in quanto l’installazione di nuovi impianti basati sull’utilizzo di fonti rinnovabili comporta automaticamente un risparmio energetico alla struttura.

Acquisto appartamenti in edifici ristrutturati

Il Bonus Ristrutturazione, così come il Sismabonus, possiede un suo “ramo” dedicato all’acquisto di appartamenti che vengono venduti dalle imprese di costruzione o di ristrutturazione entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

Gli immobili infatti devono essere stati ristrutturati dall’impresa e, in particolare, devono essere stati oggetto di determinati interventi rientranti nelle categorie:

  1. Del restauro e risanamento conservativo;
  2. Della ristrutturazione edilizia.

Il Bonus Ristrutturazione per acquisti viene concesso sempre nella misura del 50%, e può essere beneficiato in due modalità differenti:

  • Con l’acquisto di un immobile da un’impresa di costruzioni o di ristrutturazioni;
  • Con l’ottenimento tramite assegnazione di un’immobile appartenente ad una cooperativa edilizia.

Il 50% della detrazione concessa in questo caso è da applicarsi non al totale della spesa sostenuta per l’acquisto, ma al 25% della spesa. Il valore di detrazione che ne risulta non può in ogni caso superare il limite di 96.000 euro.

Per approfondire, leggi: “Bonus Ristrutturazioni per acquisto immobile: come funziona

Ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati

Il Bonus Ristrutturazione ammette tra i lavori agevolabili anche l’intervento di ricostruzione o ripristino degli immobili che sono stati danneggiati a seguito di interventi calamitosi.

In questo caso non è rilevante la tipologia dei lavori che si eseguono, e infatti sono ammesse anche le categorie di intervento che non rientrano in quelle normalmente accettate con l’agevolazione.

Per la ricostruzione o il ripristino di immobili danneggiati, tuttavia, è fondamentale che questi si trovino in un’area nella quale è stato dichiarato lo Stato di emergenza per via dell’evento.

Nuova costruzione di autorimesse o posti auto pertinenziali

L’unico caso per cui il Bonus Ristrutturazione ammette la possibilità di procedere con l’intervento di “nuova costruzione” è quello delle autorimesse o dei posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

Nello specifico, la normativa consente di realizzare da zero dei parcheggi (autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune), a patto però che questi risultino essere pertinenziali ad un’unità immobiliare abitativa, con un vincolo già esistente oppure che è stato creato appositamente per l’intervento.

Attenzione, sono ammessi in questo caso esclusivamente i lavori volti alla nuova costruzione.

È possibile procedere alla costruzione di parcheggi anche se i lavori vengono realizzati in economia, ovvero autonomamente. Il Bonus Ristrutturazione prevede generalmente che i lavori eseguiti in proprio possano rientrare nell’agevolazione limitatamente alle spese conseguite per l’acquisto dei materiali utilizzati.

In questo caso, tuttavia, anche se si decide di costruire il box auto autonomamente, le spese che potranno essere incluse ai fini della detrazione sono tutte quelle necessarie alla realizzazione. Tutte le spese dovranno comunque essere documentate mediante bonifico.

Per usufruire del Bonus Ristrutturazione per la realizzazione ex novo di autorimesse o posti auto, sarà necessario essere in possesso dei seguenti documenti:

  • Concessione edilizia, dalla quale deve risultare il vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa;
  • Bonifico bancario o postale per documentare le spese.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: cessione/sconto anche per garage e posti auto

Acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali

Il Bonus Ristrutturazione non ammette solo la possibilità di costruire da zero autorimesse o posti auto pertinenziali. C’è infatti anche l’opportunità di procedere con l’acquisto di parcheggi e box auto che sono già stati realizzati dall’impresa costruttrice.

In questo caso, si precisa, le spese che si possono includere nella detrazione sono esclusivamente quelle imputabili alla realizzazione del parcheggio che sono state sostenute dall’impresa (che dovranno essere correttamente documentate), e non quelle direttamente legate all’acquisto.

Anche per questa tipologia di intervento, comunque, è obbligatorio dimostrare l’esistenza di un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa ammessa al beneficio, anche nel caso in cui questa non dovesse essere stata ancora realizzata.

Le spese sostenute per la costruzione del box da parte dell’impresa, infatti, potranno essere ammesse anche se l’abitazione non è ancora stata costruita, purché nel contratto preliminare sia specificata la destinazione d’uso del box, che appunto dovrà risultare funzionale ad un’abitazione da realizzare.

Se l’acquisto del box auto dovesse avvenire in concomitanza all’acquisto dell’abitazione, le spese sostenute dall’impresa per la realizzazione del parcheggio potranno essere incluse all’agevolazione anche se sono state sostenute prima dell’atto notarile o dell’atto preliminare di acquisto che dimostrano l’esistenza del vincolo di pertinenzialità con l’abitazione.

Il vincolo dovrà però essere obbligatoriamente costituito e integrato al contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il beneficiario intende fruire della detrazione.

Il soggetto dovrà essere in possesso dei seguenti documenti:

  • Atto di acquisto, o preliminare di vendita, che attesti il vincolo di pertinenzialità;
  • Dichiarazione del costruttore nella quale siano indicati i costi di costruzione imputabili al box/posto auto;
  • Bonifici che dimostrino le spese sostenute.

I bonifici legati alle spese dovranno essere eseguiti dal beneficiario della detrazione, ma è possibile per il familiare convivente (o anche per il convivente di fatto), sostenere parte delle spese a proprio nome e fruire del beneficio. Ciò a patto che nelle fatture sia correttamente indicata la percentuale di spesa sostenuta dai diversi soggetti.

Attenzione, nella Circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 delle Entrate possiamo leggere inoltre che:

Solo per la peculiare ipotesi di acquisto di box pertinenziale ad un immobile abitativo, è possibile fruire della detrazione anche se il pagamento è effettuato con mezzi diversi dal bonifico, nel presupposto che tale pagamento avvenga in presenza del notaio e a condizione che il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente.

Lavori volti all’abbattimento delle barriere architettoniche

Gli interventi mirati all’abbattimento delle barriere architettoniche che possono essere conseguiti con il Bonus Ristrutturazione sono tutti quei lavori che vanno a garantire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

È possibile ad esempio procedere con l’installazione di ascensori e montacarichi e, più in generale, con la realizzazione di qualsiasi strumento possa essere utile all’eliminazione delle barriere, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata.

I lavori legati all’abbattimento delle barriere possono essere conseguiti sulle singole unità o sulle parti comuni degli edifici, a prescindere dal fatto che nell’immobile vivano o meno delle persone disabili.

Per poter qualificare gli interventi come tali, comunque, sarà necessario il rispetto delle caratteristiche tecniche di cui al DM n. 236 del 14 giugno 1989.

A titolo di esempio, possono rientrare in questa categoria di interventi:

  • La sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi esterni, terminali degli impianti);
  • Il rifacimento o l’adeguamento di impianti tecnologici (servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori);
  • Il rifacimento di scale ed ascensori;
  • L’inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o di piattaforme elevatrici.

L’intervento di installazione di un ascensore, se realizzato nell’ottica dell’abbattimento delle barriere architettoniche, può essere realizzato anche se l’assemblea condominiale non dovesse aver approvato i lavori. Per saperne di più, leggi: “Ascensore in condominio: assemblea può rifiutarsi, ma non può impedirlo

Per quanto riguarda l’installazione di un montascale, anche in questo caso non se ne potrà impedire la realizzazione, ma la spesa sarà attribuita interamente al condomino disabile, in quanto si tratta di un mezzo che solo lui utilizzerà. Chiaramente, anche la detrazione che ne risulta sarà fruibile solo dal soggetto interessato.

Attenzione, si chiarisce che in tutti i casi di lavori volti all’abbattimento delle barriere, possono essere inclusi nella detrazione solo i costi relativi alla realizzazione degli interventi, e non quelli sostenuti per il solo acquisto di strumenti tecnologici, anche se dovessero servire a favorire la comunicazione o la mobilità.

In quest’ottica, non è possibile per esempio includere tra le spese del Bonus Ristrutturazione quelle sostenute per l’acquisto di strumenti come i telefoni a viva voce, gli schermi a tocco, i computer e le tastiere espanse.

L’acquisto di questi strumenti, difatti, non può essere legato a degli interventi veri e propri, e quindi non può essere incluso nella detrazione al 50%. Tuttavia, si tratta di elementi rientranti nella categoria dei “sussidi tecnici ed informatici”, per i quali c’è la possibilità di fruire eventualmente della detrazione al 19% prevista dal TUIR all’art. 15.

Leggi anche: “Servoscala e montascale: che differenza c’è?

Prevenzione del rischio di atti illeciti causati da terzi

Tra i lavori ammessi al Bonus Ristrutturazione ci sono anche quelli realizzati con lo scopo di prevenire il rischio di atti illeciti da parte di terze persone.

In sostanza, si tratta di tutti quei lavori che vengono fatti per rendere la propria abitazione più sicura e impedire, appunto, che persone estranee possano commettere infrazioni o accedervi illegalmente.

Con la Circolare n. 13/E del 6 febbraio 2001, è stato chiarito che l’espressione “atti illeciti” fa riferimento:

[…] agli atti penalmente illeciti (ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti il superamento di limiti fisici posti a tutela di diritti giuridicamente protetti).

I lavori che possono rientrare nella categoria della prevenzione del rischio di atti illeciti che vengono conseguiti nell’ottica del Bonus Ristrutturazione possono essere ad esempio:

  • Il rafforzamento, la sostituzione o l’installazione di cancellate o recinzioni murarie negli edifici;
  • L’installazione di grate sulle finestre o la sostituzione di grate già esistenti;
  • L’installazione di porte blindate o rinforzate;
  • L’installazione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini;
  • L’installazione sui serramenti di dispositivi che rilevano l’apertura o l’effrazione;
  • L’installazione di saracinesche;
  • L’installazione di tapparelle metalliche con bloccaggi;
  • L’installazione di vetri antisfondamento;
  • L’installazione di casseforti a muro;
  • L’apposizione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati;
  • L’installazione di strumenti rilevatori di prevenzione antifurto con relative centraline.

Viene chiarito comunque che le spese detraibili riguardano solo i costi legati alla realizzazione degli interventi, mentre non possono rientrarvi, ad esempio, i costi sostenuti per stipulare contratti con gli istituti di vigilanza.

Leggi anche: “Porte blindate: di che tipi ne esistono? vantaggi, svantaggi e prezzi

Cablatura degli edifici

Le opere conseguite con l’intenzione di cablare gli immobili possono anche questi essere conseguiti con il Bonus Ristrutturazione sia nelle singole unità che negli edifici residenziali.

Per opere di cablatura si intendono tutte quelle atte a realizzare antenne collettive o reti via cavo per consentire la distribuzione della ricezione nelle singole unità abitative.

È possibile includere tale intervento all’agevolazione solo se viene conseguito in edifici già esistenti, e solo se interessa tutte le unità immobiliari residenziali presenti nel fabbricato.

Con la Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, è stato chiarito che la detrazione viene concessa anche se gli interventi di cablatura sono finalizzati a consentire l’accesso a servizi telematici e di trasmissione di dati informativi e di assistenza. Tra questi, ad esempio, rientrano quelli legati alla contabilizzazione dell’energia da centrali di teleriscaldamento o di co-generazione e alla teleassistenza sanitaria e di emergenza.

Con la Circolare n. 121/E dell’11 maggio 1998, si è precisato invece che anche la realizzazione di un’antenna comune, in sostituzione delle antenne private, può rientrare nella finalità di “cablaggio” degli edifici.

Contenimento dell’inquinamento acustico

Il Bonus Ristrutturazione ammette anche la possibilità di conseguire interventi volti al contenimento dell’inquinamento acustico, sia su singole unità immobiliari che sulle parti comuni degli edifici residenziali.

Questa categoria di interventi può riguardare opere murarie e interventi sull’involucro, oppure può anche solo comprendere la sostituzione di alcuni elementi senza la necessità di opere edilizie propriamente dette.

È possibile, ad esempio, portare a detrazione le spese conseguite per la sostituzione dei vetri degli infissi, in quanto si tratta di una soluzione che permette di ridurre il “passaggio” delle fonti sonore dall’interno all’esterno e viceversa.

In tutti i casi come questo, dove gli interventi non prevedono appunto delle vere e proprie opere edilizie, sarà necessario che il produttore rilasci al soggetto beneficiario una scheda tecnica in cui si attesta l’abbattimento delle fonti sonore interne o esterne all’abitazione, nei limiti fissati dalla normativa.

Leggi anche: “Parametri edilizia acustica: cosa prevede la legge

Attenzione, si fa presente che per quanto riguarda tutti gli interventi minori finalizzati a contenere l’inquinamento acustico – come appunto la sostituzione dei vetri – c’è la possibilità che rientrino nella categoria della manutenzione ordinaria.

Gli interventi di manutenzione ordinaria, come già detto, possono essere ammessi al Bonus Ristrutturazione solo se realizzati nelle parti comuni degli edifici condominiali.

In questo caso, tuttavia, si fa un’eccezione solo per i lavori finalizzati al contenimento dell’inquinamento acustico. Questi infatti potranno essere realizzati anche sulle singole unità immobiliari beneficiando della detrazione al 50%, a patto però che “la scheda prodotto del costruttore certifichi l’ottenimento dei parametri fissati dalla legge 26 ottobre 1995, n. 447

Adozione di misure antisismiche e messa in sicurezza statica

Il Bonus Ristrutturazione ammette tra i possibili interventi anche quelli che sono mirati alla riduzione del rischio sismico, e che riguardano principalmente la messa in sicurezza statica dell’edificio soprattutto dal punto di vista strutturale.

In questo caso le singole unità immobiliari non sono ammesse.

Si potrà intervenire esclusivamente su parti strutturali di edifici o su complessi di edifici collegati tra loro strutturalmente. I lavori dovranno comprendere interi edifici e, si spiega, per i centri storici saranno ammessi solo progetti unitari.

Leggi anche: “Obbligatori progetti unitari per accedere all’incentivo

Oltre alle spese sostenute per la realizzazione degli interventi, la normativa prevede che possano essere inclusi anche i costi necessari:

  • Per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio;
  • Per l’effettiva realizzazione degli interventi necessari alla redazione della documentazione obbligatoria.

Tra gli interventi di riduzione del rischio sismico e di messa in sicurezza statica agevolabili con il Bonus Ristrutturazione può rientrare anche la demolizione e ricostruzione dell’edificio, oppure la ricostruzione a seguito del crollo.

In questo caso, per i lavori eseguiti fino al 16 luglio 2020, la nuova costruzione deve:

  • Rispettare la volumetria dell’edificio preesistente (con la sola eccezione delle eventuali innovazioni realizzate per ridurre il rischio sismico);
  • Rispettare la volumetria e la sagoma dell’edificio preesistente (se si tratta di immobile sottoposto a vincoli paesaggistici).

Con la nuova definizione di “ristrutturazione edilizia” invece, viste le modifiche apportate alla normativa, a partire dal 17 luglio 2020 è possibile procedere con la demolizione e ricostruzione dell’edificio anche apportando modifiche alla sagoma, ai prospetti al sedime e alla caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, se queste modifiche sono finalizzate a:

  1. Adeguare l’edificio alla normativa antisismica;
  2. Favorire l’accessibilità a favore delle persone portatrici di handicap;
  3. Installare impianti tecnologici;
  4. Ottenere risparmi energetici;

C’è la possibilità di ampliare la volumetria anche al fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, ma solo nei casi previsti dalla normativa o dagli strumenti urbanistici comunali.

In tutti i casi, comunque, si precisa che le concessioni in vigore a partire dal 17 luglio 2020 non si applicano agli edifici sottoposti a vincoli, situati in aree di particolare pregio storico-artistico o nei centri storici, a meno che le modifiche non siano possibili sulla base di quanto previsto dal piano comunale, dalle previsioni legislative e dagli strumenti urbanistici.

Tra gli interventi che si possono conseguire sono ammessi anche i lavori “di riparazione o locali” che, in caso dovessero essere effettuati nei centri storici, non necessiterebbero di progetti unitari. Per approfondire, leggi: “Interventi Riparazione o Locali ammessi senza progetto unitario

Con il decreto ministeriale del 17 gennaio 2018 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf (Norme tecniche per le costruzioni) è Sono interventi “di riparazione o locali” quelli che: “interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti.

Possono essere conseguiti in questo caso tutti quei lavori che non cambiano significativamente il comportamento globale della costruzione. Sono compresi ad esempio:

  1. Gli interventi sulle coperture, sugli orizzontamenti o loro porzioni, che sono mirati a:
    • Aumentare la capacità portante;
    • Ridurre i pesi;
    • Eliminare le spinte applicate alle strutture verticali;
    • Migliorare l’azione di ritegno delle murature;
    • A riparare, integrare o sostituire elementi della copertura.
  1. Interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in stato di degrado a causa dell’esposizione, dell’umidità, degli invecchiamenti, della disgregazione dei componenti ecc.;
  2. Interventi mirati alla prevenzione di innesco di meccanismi locali, come ad esempio:
    • L’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti in muratura;
    • Il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in cemento armato contro la loro rottura prematura;
    • La cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni;
    • Il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di cemento armato;
    • Il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti (camini, parapetti, controsoffitti, ecc.) o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Interventi volti alla bonifica dall’amianto

Sono ammessi al Bonus Ristrutturazione gli interventi mirati alla bonifica degli edifici dall’amianto, che possono essere conseguiti su singole unità immobiliari o sulle parti comuni di edifici residenziali.

Si tratta di una tipologia di intervento che risulta sempre agevolabile, a prescindere dall’entità dei lavori e dalla categoria alla quale appartengano.

Di conseguenza, è irrilevante che per bonificare la struttura dall’amianto siano realizzati o meno interventi di “recupero del patrimonio edilizio”. È possibile, ad esempio, detrarre anche solo le spese necessarie al trasporto dell’amianto in discarica per mano delle aziende specializzate.

Leggi anche: “Bonifica Amianto: le fasi dello smaltimento, i ruoli, i pro e i contro

Prevenzione degli infortuni domestici

Sono ammessi alla detrazione al 50% anche gli interventi volti alla prevenzione degli infortuni domestici, tra i quali possono rientrare ad esempio:

  • L’installazione di strumenti di rilevazione di gas inerti;
  • Il montaggio di vetri anti-infortunio;
  • L’installazione di un corrimano;
  • La riparazione di impianti non sicuri, come la sostituzione di un tubo o la riparazione di una presa.

Non è possibile beneficiare del Bonus Ristrutturazione per quanto riguarda il solo acquisto di apparecchiature o elettrodomestici più sicuri rispetto a quelli che già si hanno. In questo caso infatti non verrebbe realizzato alcun intervento sull’immobile.

Opere di messa a norma degli edifici

Il Bonus Ristrutturazione ammette anche tutte le opere di messa a norma degli edifici per quanto riguarda gli impianti tecnologici presenti nell’abitazione.

Se si può attestare che gli interventi sono finalizzati a questo scopo, la Circolare n. 57/E del 24 febbraio 1998, ha chiarito che sono compresi:

[…] tutti gli interventi effettuati e debitamente dotati di certificato di conformità, rilasciato da soggetti abilitati, anche se di entità minima, indipendentemente dalla categoria edilizia di intervento edilizio.

Sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza

A partire dal 1° gennaio 2021, è diventato possibile usufruire del Bonus Ristrutturazione per procedere con la sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

Questa tipologia di intervento è stata integrata al TUIR, all’art. 16-bis comma 3-bis, dalla Legge di Bilancio 2021, art. 1 comma 60.

Ricordiamo che l’agevolazione concede la possibilità di portare in detrazione, o di beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura, anche quando gli interventi edilizi vengono eseguiti o gestiti direttamente dal soggetto beneficiario. Per saperne di più, leggi: “Bonus Ristrutturazione: ammesso per lavori eseguiti autonomamente

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TAGS: bonus, Bonus Ristrutturazione

Autore: Redazione Online

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