Il Bonus ristrutturazione 2026 consente di recuperare una parte delle spese sostenute per interventi sul patrimonio edilizio residenziale. Nel 2026 l’aliquota ordinaria è del 36%, mentre sale al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per lavori sull’unità adibita ad abitazione principale.

Il limite resta pari a 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione viene ripartita in dieci quote annuali. Non basta però che la casa sia genericamente una “prima casa”: per ottenere il 50% devono essere rispettati sia il requisito soggettivo sia quello dell’abitazione principale.

In sintesi: nel 2026 il proprietario o titolare di usufrutto, uso o abitazione può ottenere il 50% se l’immobile è la sua abitazione principale; negli altri casi si applica normalmente il 36%. Prima di pagare occorre verificare che il lavoro sia agevolabile, individuare l’eventuale pratica edilizia, intestare correttamente fatture e bonifici e controllare la propria capienza Irpef.

Bonus ristrutturazione 2026: aliquote e limiti

Da smartphone è possibile scorrere la tabella verso destra per leggere tutte le colonne.

Spese sostenute Aliquota Condizione principale Limite di spesa
Nel 2026 50% Proprietario o titolare di diritto reale; immobile adibito ad abitazione principale 96.000 euro per unità
Nel 2026 36% Generalità degli altri casi: seconde case, immobili locati, inquilini, comodatari e familiari conviventi 96.000 euro per unità
Nel 2027 36% Stesse condizioni previste per l’aliquota maggiorata sull’abitazione principale 96.000 euro per unità
Nel 2027 30% Generalità degli altri casi 96.000 euro per unità

La proroga per il 2026 è stata disposta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199. La percentuale si applica alle spese pagate nell’anno secondo il criterio di cassa: per le persone fisiche conta la data del bonifico, non quella della fattura o dell’esecuzione materiale dei lavori.

Il tetto di 96.000 euro riguarda l’unità immobiliare e le sue pertinenze considerate insieme. Se sullo stesso immobile prosegue un intervento iniziato in anni precedenti, per calcolare il limite disponibile bisogna considerare anche le spese già sostenute per quel medesimo intervento.

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Che cos’è il Bonus ristrutturazione

L’agevolazione nasce dall’articolo 16-bis del TUIR e riguarda gli interventi di recupero eseguiti su abitazioni e parti comuni di edifici residenziali. Non è un contributo versato sul conto corrente e non riduce direttamente la fattura dell’impresa: è una detrazione dall’Irpef dovuta dal contribuente.

La somma spettante viene divisa in dieci rate annuali uguali. Se, per esempio, una spesa di 30.000 euro dà diritto al 50%, la detrazione teorica è di 15.000 euro, pari a 1.500 euro all’anno per dieci anni. Con aliquota del 36% la detrazione complessiva è invece di 10.800 euro, pari a 1.080 euro annui.

La rata può essere utilizzata solo nei limiti dell’Irpef dovuta in quell’anno. L’eventuale eccedenza non viene rimborsata e, in via ordinaria, non si trasferisce agli anni successivi. Prima di programmare una spesa elevata è quindi utile verificare la capienza fiscale con il commercialista o il CAF.

Quando spetta il 50% nel 2026

Per applicare l’aliquota del 50% devono ricorrere contemporaneamente due condizioni:

  1. la spesa deve essere sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile, come usufrutto, uso o abitazione;
  2. l’unità interessata deve essere adibita ad abitazione principale del contribuente.

Il diritto di proprietà o il diritto reale devono esistere all’inizio dei lavori. La destinazione ad abitazione principale viene invece verificata al termine degli interventi: l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che l’aliquota maggiorata può spettare anche quando non è possibile abitare nell’immobile durante il cantiere, purché diventi abitazione principale alla conclusione dei lavori.

“Abitazione principale” non è sinonimo di agevolazione “prima casa” usata per le imposte di acquisto. È l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. Un soggetto può quindi avere acquistato con i benefici prima casa ma non ottenere automaticamente il 50% se l’unità non è la sua abitazione principale.

L’aliquota maggiorata può riguardare anche le pertinenze, come garage o cantina, quando sono collegate all’abitazione principale e risultano rispettate le altre condizioni. Nei lavori condominiali i requisiti si valutano separatamente per ogni condòmino: nello stesso intervento alcuni partecipanti possono applicare il 50% e altri il 36%.

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Quando si applica il 36%

Nel 2026 il 36% è l’aliquota ordinaria. Si applica, in particolare:

  • agli interventi su seconde case o immobili tenuti a disposizione;
  • agli immobili locati che non sono abitazione principale del proprietario;
  • alle spese sostenute da inquilini e comodatari;
  • alle spese sostenute dal familiare convivente o dal convivente di fatto che non possiede un diritto reale;
  • ai casi in cui l’immobile non viene adibito ad abitazione principale al termine dei lavori;
  • alle quote condominiali riferite a unità che non soddisfano le condizioni per il 50%.

Questi soggetti non sono esclusi dal Bonus ristrutturazione: possono continuare a detrarre se possiedono i requisiti generali, sostengono effettivamente la spesa e risultano intestatari della documentazione richiesta. Semplicemente non accedono alla maggiorazione prevista per l’abitazione principale.

Chi può richiedere la detrazione

Oltre al proprietario, possono beneficiare dell’agevolazione, nei rispettivi presupposti:

  • nudo proprietario e titolari di usufrutto, uso, abitazione o superficie;
  • locatario o comodatario con contratto registrato e consenso del proprietario ai lavori;
  • familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile;
  • componente dell’unione civile e convivente di fatto;
  • socio di cooperativa divisa o indivisa;
  • imprenditore individuale, per immobili non compresi tra beni strumentali o merce;
  • soggetti indicati nell’articolo 5 del TUIR, alle condizioni previste per l’imprenditore individuale;
  • promissario acquirente immesso nel possesso, se il preliminare è registrato e sostiene le spese.

La persona che vuole detrarre deve sostenere realmente il costo e comparire nei bonifici e nella documentazione. Quando la fattura è intestata a più persone ma la spesa viene sostenuta in percentuali differenti, è opportuno annotare sul documento la quota effettivamente pagata da ciascuno.

Per il 50% resta indispensabile la condizione aggiuntiva della proprietà o del diritto reale sull’abitazione principale. Un inquilino che paga i lavori può avere il 36%, ma non ottiene il 50% soltanto perché vive stabilmente nella casa.

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Limiti per redditi superiori a 75.000 euro

Dal 2025 l’articolo 16-ter del TUIR limita l’ammontare complessivo degli oneri detraibili per chi possiede un reddito superiore a 75.000 euro. La disciplina è contenuta nella Legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L’importo base è:

  • 14.000 euro con reddito superiore a 75.000 e fino a 100.000 euro;
  • 8.000 euro con reddito superiore a 100.000 euro.

Questo valore viene moltiplicato per un coefficiente familiare:

Situazione familiare Coefficiente
Nessun figlio fiscalmente a carico 0,50
Un figlio fiscalmente a carico 0,70
Due figli fiscalmente a carico 0,85
Più di due figli o almeno un figlio con disabilità 1,00

Per i bonus ripartiti in più annualità, nel plafond rileva la rata riferita a ciascun anno e non tutta la spesa originaria. Il meccanismo riguarda l’insieme degli oneri detraibili e non modifica il tetto specifico di 96.000 euro: i due limiti devono essere verificati entrambi.

Quali lavori sono ammessi su una singola abitazione

Non è il nome commerciale del lavoro a stabilire se la spesa sia detraibile. Conta la categoria edilizia in cui ricade l’intervento e, nei casi particolari previsti dall’articolo 16-bis del TUIR, la finalità concreta dell’opera. La distinzione è importante soprattutto per le singole abitazioni, dove la manutenzione ordinaria eseguita da sola non è normalmente agevolata.

Manutenzione ordinaria: quando non basta e quando può rientrare

Tinteggiare le pareti, sostituire pavimenti o sanitari senza modificare impianti e distribuzione, riparare un infisso con materiali analoghi o cambiare una porta interna sono, in linea generale, lavori di manutenzione ordinaria. Se eseguiti da soli all’interno di una singola unità immobiliare non danno diritto al Bonus ristrutturazione.

Le stesse finiture possono però diventare detraibili quando sono opere necessarie e conseguenti a un intervento di categoria superiore. Se, per esempio, si spostano tramezzi e impianti con un intervento di manutenzione straordinaria, possono rientrare anche la demolizione del vecchio pavimento, il nuovo massetto, la posa del rivestimento e la tinteggiatura delle superfici interessate. Il collegamento deve essere reale, tecnicamente giustificabile e documentato: non è sufficiente inserire lavori ordinari nella stessa fattura.

Manutenzione straordinaria

Rientrano gli interventi necessari per rinnovare o sostituire parti anche strutturali dell’edificio e per realizzare o integrare servizi igienico-sanitari e tecnologici, senza alterare la volumetria complessiva e nel rispetto della destinazione d’uso prevista dalla disciplina edilizia. Esempi frequenti sono:

  • realizzazione o rifacimento integrale di bagno e impianti;
  • spostamento, demolizione o costruzione di tramezzi e diversa distribuzione interna;
  • rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, gas o di climatizzazione;
  • sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale, sagoma, colore o prestazioni, quando l’intervento è qualificato come straordinario;
  • frazionamento o accorpamento di unità immobiliari, se restano rispettate le condizioni urbanistiche;
  • installazione di ascensori, montacarichi e servizi tecnologici nuovi.

La corretta qualificazione non si decide soltanto ai fini fiscali: deve essere coerente con il Testo Unico dell’Edilizia, le regole regionali e comunali e il titolo presentato dal tecnico.

Restauro e risanamento conservativo

Sono interventi rivolti a conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante opere compatibili con i suoi elementi tipologici, formali e strutturali. Possono comprendere consolidamento, ripristino e rinnovo degli elementi costitutivi, inserimento degli impianti necessari ed eliminazione degli elementi estranei. Vi rientrano, a seconda del progetto, l’adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto dei volumi esistenti o l’apertura di finestre per esigenze di aerazione.

Ristrutturazione edilizia

Questa categoria comprende trasformazioni più incisive che possono portare a un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente: demolizioni e ricostruzioni ammesse dalla normativa, modifica di prospetti, realizzazione di nuove aperture, trasformazione di superfici accessorie e altri interventi qualificati come ristrutturazione. L’inquadramento può cambiare in presenza di immobili vincolati o in specifiche zone urbanistiche; prima di pagare è quindi indispensabile la verifica del tecnico.

Eliminazione delle barriere architettoniche

Il Bonus ristrutturazione può comprendere ascensori, montascale, rampe e opere che favoriscono la mobilità interna ed esterna delle persone con disabilità grave ai sensi della Legge 104/1992. Il beneficio non è limitato agli immobili in cui risiede una persona con disabilità, ma l’intervento deve possedere le caratteristiche tecniche richieste e non può consistere nel semplice acquisto di strumenti mobili.

La detrazione specifica del 75% per l’eliminazione delle barriere architettoniche si è applicata alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2025. Per le spese del 2026 occorre quindi verificare l’accesso al Bonus ristrutturazione ordinario e la relativa aliquota del 50% o 36%, senza confondere le due discipline.

Risparmio energetico e fonti rinnovabili

Possono rientrare nell’articolo 16-bis gli interventi finalizzati al contenimento dei consumi e all’impiego di fonti rinnovabili, come un impianto fotovoltaico al servizio dell’abitazione, sistemi di accumulo collegati, pompe di calore e altri impianti ammessi. Per la stessa spesa non si possono sommare Bonus ristrutturazione ed Ecobonus: bisogna individuare prima del pagamento la disciplina più adatta e rispettarne requisiti, bonifico e comunicazioni.

Dal 2025 sono escluse le spese per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. Sistemi ibridi conformi, pompe di calore e generatori ammessi devono invece essere valutati in base alla configurazione effettiva.

Cablatura, sicurezza degli impianti e contenimento dell’inquinamento

Sono previste anche opere per la cablatura degli edifici, il contenimento dell’inquinamento acustico, la messa a norma degli impianti e la prevenzione degli infortuni domestici. Non è agevolabile il semplice acquisto di un elettrodomestico più sicuro, mentre possono esserlo opere integrate nell’immobile, come la sostituzione di una tubazione del gas difettosa, l’installazione di dispositivi di rilevazione o il rifacimento dell’impianto elettrico.

Messa a norma, amianto, calamità e prevenzione degli illeciti

Il bonus può comprendere la bonifica dall’amianto, le opere necessarie alla sicurezza statica, il ripristino di immobili danneggiati da calamità quando è stato dichiarato lo stato di emergenza e gli interventi diretti a prevenire atti illeciti. In quest’ultimo gruppo rientrano, per esempio, porte blindate, grate, vetri antisfondamento, serrature, cancellate, rilevatori e impianti di allarme. Non sono invece detraibili il contratto con l’istituto di vigilanza o altri servizi periodici.

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Lavori ammessi sulle parti comuni condominiali

Sulle parti comuni degli edifici residenziali è agevolabile anche la manutenzione ordinaria. Sono parti comuni, in sintesi, il suolo e le strutture portanti, tetti e lastrici, scale, androni, cortili, facciate e impianti destinati al servizio comune. Possono quindi rientrare:

  • tinteggiatura e rifacimento delle facciate;
  • riparazione o sostituzione di coperture, grondaie e pluviali;
  • manutenzione di scale, androni, cortili e altre parti comuni;
  • riparazione, integrazione e messa a norma degli impianti condominiali;
  • manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione delle parti comuni.

L’amministratore paga le imprese con bonifico dedicato, esegue gli adempimenti e certifica a ogni condòmino la spesa imputabile. Per usare la detrazione, il condòmino deve avere versato la propria quota entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi. L’aliquota del 50% o 36% si valuta individualmente: nello stesso edificio può cambiare da un proprietario all’altro in base all’abitazione principale.

Nel condominio minimo, cioè composto da non più di otto condòmini, non è obbligatoria la nomina dell’amministratore. Il pagamento e la documentazione devono comunque essere gestiti in modo da identificare intervento, beneficiari e quote. Per i lavori sulle parti comuni non è necessario chiedere un codice fiscale del condominio quando la normativa consente di operare con il codice fiscale del condòmino che effettua gli adempimenti, ma occorre conservare anche un’autocertificazione sulla natura dei lavori e sui dati catastali delle unità.

Costruzione di box e posti auto pertinenziali

È agevolabile la realizzazione di autorimesse o posti auto, anche in proprietà comune, a condizione che venga costituito un vincolo di pertinenzialità con un’unità abitativa. Il bonus riguarda le spese documentate per la costruzione: il vincolo deve risultare da elementi certi e la documentazione deve collegare il posto auto all’abitazione.

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Acquisto di box o posti auto già realizzati

Quando si acquista un box pertinenziale da un’impresa costruttrice, la detrazione non si calcola sull’intero prezzo di vendita ma sulle spese di realizzazione attestate dal venditore, al netto del suo utile. Il preliminare deve essere registrato se i pagamenti avvengono prima del rogito e deve risultare il vincolo pertinenziale. Le modalità del bonifico vanno coordinate con il momento dell’acquisto e con la documentazione rilasciata dall’impresa.

Acquisto di un appartamento in un edificio interamente ristrutturato

Una disciplina specifica riguarda chi compra o riceve in assegnazione un’abitazione situata in un fabbricato sul quale un’impresa di costruzione o ristrutturazione, oppure una cooperativa edilizia, ha eseguito interventi di restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione dell’intero edificio. La vendita o l’assegnazione deve avvenire entro 18 mesi dalla fine dei lavori.

In questo caso l’acquirente non deve ricostruire il costo effettivo dei lavori: la spesa agevolabile è determinata forfetariamente nel 25% del prezzo risultante dall’atto, IVA compresa, fermo restando il limite di 96.000 euro per unità. Nel 2026 la detrazione è del 50% quando ricorrono le condizioni soggettive e l’immobile viene adibito ad abitazione principale; negli altri casi è del 36%. Se l’abitazione principale non può essere stabilita prima perché il rogito o i lavori sono recenti, il requisito va realizzato entro il termine di presentazione della dichiarazione in cui si utilizza la prima rata.

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Spese che possono essere detratte

Nel limite previsto possono rientrare, oltre al costo delle opere:

  • progettazione, sopralluoghi e altre prestazioni professionali connesse;
  • perizie, asseverazioni e attestazioni richieste;
  • presentazione di CILA, SCIA, Permesso di Costruire o altri titoli;
  • oneri di urbanizzazione e diritti amministrativi;
  • acquisto dei materiali;
  • IVA, imposta di bollo e altri tributi collegati ai lavori;
  • messa in regola degli impianti e documentazione di conformità;
  • opere strettamente necessarie al completamento dell’intervento agevolato.

Non sono invece detraibili il valore del lavoro eseguito personalmente dal proprietario, i mobili acquistati senza i requisiti dello specifico Bonus Mobili, i costi non documentati e le spese riferite a lavori abusivi o non coerenti con il titolo edilizio.

Dal 2025 sono escluse dal Bonus ristrutturazione le spese per sostituire l’impianto di climatizzazione invernale con una caldaia unica alimentata a combustibili fossili. L’esclusione non riguarda automaticamente pompe di calore, sistemi ibridi conformi o generatori alimentati da fonti ammesse, che vanno valutati secondo caratteristiche e disciplina applicabile.

IVA agevolata al 10% sui lavori edilizi

La detrazione Irpef e l’IVA ridotta sono due agevolazioni differenti. Sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti su immobili residenziali l’impresa può applicare l’IVA al 10% alle prestazioni e, con regole particolari, ai beni forniti nell’ambito dell’appalto.

Per i cosiddetti beni significativi, come infissi, caldaie, ascensori, sanitari e apparecchiature di condizionamento, l’aliquota del 10% si applica al bene solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore del bene stesso; l’eccedenza resta al 22%. Se il committente acquista direttamente i materiali dal rivenditore, l’IVA è normalmente al 22%. Per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia opera una disciplina più ampia, da verificare in fattura in base al contratto e alla tipologia di bene.

L’IVA effettivamente pagata, sia al 10% sia al 22%, concorre alla spesa detraibile quando è riferita all’intervento ammesso. L’aliquota ridotta non va quindi applicata automaticamente a ogni acquisto collegato al cantiere.

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Bonus ristrutturazione, Ecobonus e altre agevolazioni: si possono cumulare?

La stessa spesa non può ottenere due detrazioni edilizie. Se un intervento può astrattamente rientrare sia nel Bonus ristrutturazione sia nell’Ecobonus, il contribuente deve scegliere quale regime applicare e rispettarne tutti gli adempimenti. Lavori distinti sullo stesso immobile possono invece beneficiare di agevolazioni diverse, purché costi e documenti siano separati e siano rispettati i rispettivi limiti.

Quando sullo stesso immobile vengono eseguiti più interventi autonomi, il limite di 96.000 euro è riferito all’unità per ciascun periodo agevolato secondo le regole di prosecuzione. Un intervento realmente nuovo e autonomo può avere un proprio limite, mentre la semplice suddivisione in più fatture o titoli non crea un nuovo plafond.

Serve CILA, SCIA o Permesso di Costruire?

Il diritto alla detrazione non stabilisce quale pratica edilizia serva. Il titolo dipende dalla natura tecnica e urbanistica dell’intervento:

  • alcuni lavori rientrano nell’edilizia libera;
  • per modifiche interne non strutturali può essere necessaria la CILA;
  • per interventi strutturali o altre trasformazioni previste dalla legge può servire la SCIA;
  • le trasformazioni più rilevanti possono richiedere il Permesso di Costruire;
  • vincoli paesaggistici, culturali o condominiali possono imporre ulteriori autorizzazioni.

Un lavoro può essere fiscalmente agevolabile ma irregolare sotto il profilo edilizio. Prima dell’avvio è quindi necessario verificare lo stato legittimo dell’immobile, il regolamento locale, gli eventuali vincoli e il titolo corretto. La detrazione non sana opere abusive.

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Come pagare: il bonifico parlante

Le spese per lavori e prestazioni professionali devono essere pagate con il bonifico parlante predisposto per le ristrutturazioni. Deve riportare:

  • causale riferita all’articolo 16-bis del D.P.R. 917/1986;
  • codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • codice fiscale o partita IVA del soggetto che riceve il pagamento;
  • numero e data della fattura, quando richiesti dal modello bancario e utili a identificare la spesa.

Carte, assegni e bonifici ordinari non soddisfano normalmente la modalità richiesta per i lavori. Alcune spese che non possono materialmente essere pagate con bonifico, come diritti comunali, bolli e ritenute, seguono le proprie modalità.

Se il bonifico è stato compilato in modo errato, la soluzione più lineare è chiedere la restituzione della somma e ripetere il pagamento correttamente. Quando ciò non è possibile, l’Agenzia ammette in specifici casi una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti l’inclusione del corrispettivo nella contabilità: non è però una correzione automatica e va verificata sul caso concreto.

Pagamento tramite finanziamento

La detrazione può spettare anche quando il costo viene pagato da una società finanziaria. È necessario che la finanziaria versi il corrispettivo all’impresa con un bonifico contenente tutti i dati richiesti per l’agevolazione e che il contribuente conservi la ricevuta. Ai fini della detrazione conta l’anno in cui la finanziaria effettua il pagamento al fornitore, non quello in cui il cliente rimborsa le rate.

Documenti da conservare

Il contribuente deve poter dimostrare sia la natura del lavoro sia il pagamento. Vanno conservati:

  • fatture e ricevute fiscali;
  • ricevute dei bonifici parlanti;
  • titolo edilizio oppure dichiarazione sostitutiva con data di inizio lavori, quando non è richiesto;
  • delibera assembleare e tabella di ripartizione per lavori condominiali;
  • consenso del proprietario per inquilini e comodatari;
  • domanda di accatastamento o ricevute IMU, quando applicabili;
  • abilitazioni amministrative, autorizzazioni e comunicazioni obbligatorie;
  • documentazione ENEA per gli interventi soggetti a trasmissione;
  • dichiarazioni di conformità degli impianti e documenti tecnici.

Per cantieri con più imprese o lavoratori autonomi bisogna verificare anche gli adempimenti in materia di sicurezza e l’eventuale notifica preliminare all’ASL. Violazioni sostanziali possono comportare la perdita dell’agevolazione.

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Quando è necessaria la comunicazione ENEA

Per gli interventi di recupero che comportano risparmio energetico o utilizzo di fonti rinnovabili occorre trasmettere i dati all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori o dal collaudo. Il portale Bonus Fiscali ENEA è operativo anche per gli interventi conclusi nel 2026.

La comunicazione riguarda, per esempio, alcuni interventi su serramenti, coibentazioni, impianti, pompe di calore, elettrodomestici collegati al Bonus Mobili e impianti alimentati da fonti rinnovabili. La necessità va verificata sulla scheda tecnica dell’intervento e sulla guida ENEA vigente.

Bonus ristrutturazione e Bonus Mobili

Un intervento di recupero agevolabile può consentire anche il Bonus Mobili ed elettrodomestici, prorogato al 2026. Non tutti i lavori, però, aprono il diritto all’acquisto agevolato di arredi.

Per gli acquisti effettuati nel 2026, l’intervento deve essere iniziato non prima del 1° gennaio 2025 e comunque prima dell’acquisto dei beni. Il limite del Bonus Mobili è autonomo rispetto ai 96.000 euro del Bonus ristrutturazione.

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Un esempio completo di calcolo

Un proprietario sostiene nel 2026 una spesa agevolabile di 70.000 euro per l’abitazione principale. Se possiede tutti i requisiti per il 50%, la detrazione teorica è:

70.000 × 50% = 35.000 euro, da dividere in dieci rate da 3.500 euro.

Se lo stesso immobile fosse una seconda casa, con aliquota del 36%, il risultato sarebbe:

70.000 × 36% = 25.200 euro, cioè dieci rate da 2.520 euro.

Se la spesa fosse di 110.000 euro, il calcolo dovrebbe fermarsi al limite di 96.000 euro: la parte eccedente di 14.000 euro non produrrebbe detrazione. Con due comproprietari il limite non raddoppia; ciascuno detrae la propria quota della spesa entro l’unico plafond riferito all’unità e alle sue pertinenze.

Vendita, donazione e successione

In caso di vendita dell’immobile, le rate non ancora utilizzate si trasferiscono normalmente all’acquirente, salvo diverso accordo indicato nell’atto. Le parti possono quindi stabilire che restino al venditore.

La stessa logica può essere applicata agli altri trasferimenti tra vivi, mentre in caso di decesso le rate residue passano all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Se l’erede concede l’abitazione in locazione, non può utilizzare la rata per l’anno in cui manca tale detenzione; il diritto può riprendere negli anni successivi se la condizione viene ristabilita.

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Come indicare la detrazione nella dichiarazione

La prima rata relativa alle spese pagate nel 2026 viene utilizzata nella dichiarazione presentata nel 2027. Nel modello vanno indicati i dati dell’immobile, l’anno di sostenimento della spesa, il numero della rata e l’importo agevolabile.

Dal 2025 occorre prestare particolare attenzione all’aliquota applicata. I dati dei bonifici possono essere presenti nella dichiarazione precompilata, ma il contribuente resta responsabile della verifica dei requisiti, della percentuale corretta e della documentazione.

Domande frequenti

Nel 2026 il Bonus ristrutturazione è sempre al 50%?

No. Il 50% spetta al proprietario o titolare di un diritto reale per lavori sull’abitazione principale. Negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%.

Un inquilino può ottenere il Bonus ristrutturazione?

Sì, se sostiene la spesa, possiede un contratto registrato, ha il consenso necessario e rispetta gli adempimenti. Nel 2026 applica normalmente il 36%, perché non è proprietario né titolare di un diritto reale.

La casa deve essere abitazione principale prima di iniziare i lavori?

Non necessariamente. L’Agenzia ha chiarito che può diventarlo al termine dei lavori. Il contribuente deve però possedere il diritto di proprietà o il diritto reale già all’inizio dell’intervento.

Il limite di 96.000 euro riguarda ogni persona?

No. Il limite è riferito all’unità immobiliare e alle pertinenze considerate con essa. Se più persone sostengono la spesa, devono ripartirsi lo stesso tetto.

Posso detrarre solo i materiali acquistati personalmente?

Sì, l’acquisto diretto dei materiali può essere agevolato quando è collegato a un intervento ammesso e correttamente documentato. Non è invece valorizzabile il lavoro svolto personalmente.

Serve sempre una CILA?

No. La pratica dipende dal lavoro. Alcuni interventi sono in edilizia libera, altri richiedono CILA, SCIA, Permesso di Costruire o autorizzazioni ulteriori.

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Riferimenti normativi e fonti ufficiali

Articolo aggiornato il 25 luglio 2026.