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Chi vende l’abitazione conserva le rate residue del bonus mobili: la detrazione non passa all’acquirente e continua nel 730, purché restino documentati requisiti, pagamenti, lavori collegati e corretta progressione annuale.
La vendita dell’abitazione non comporta automaticamente la perdita delle rate del bonus mobili non ancora utilizzate. Il chiarimento arriva da una risposta pubblicata su FiscoOggi, relativa al caso di un contribuente che ha ceduto nel 2025 l’immobile per il quale aveva acquistato elettrodomestici agevolati.
La disciplina applicabile al bonus mobili, infatti, è diversa da quella prevista per le spese di ristrutturazione edilizia: ma chi conserva le rate dopo il rogito? È necessario inserire una clausola specifica nell’atto di vendita?
E quali dati dovranno essere indicati nel modello 730/2026?
Sommario
Il quesito sottoposto all’Agenzia delle Entrate è il seguente:
«Ho usufruito del bonus mobili per cambio elettrodomestici e ho venduto casa nel 2025. Nel rogito notarile è previsto che io trattenga le detrazioni. Con il 730 di quest’anno posso detrarre ancora il bonus per elettrodomestici?»
Il contribuente, dunque, ha acquistato elettrodomestici beneficiando del bonus mobili e ha successivamente venduto l’abitazione nel corso del 2025. Nel rogito è stato precisato che le detrazioni fiscali sarebbero rimaste in capo al venditore.
Il dubbio riguarda la possibilità di utilizzare nel modello 730/2026, relativo ai redditi del 2025, la successiva quota annuale della detrazione.
Advertisement - PubblicitàLe quote del bonus mobili non ancora utilizzate possono continuare a essere detratte dal contribuente che ha sostenuto la spesa, anche quando l’immobile collegato all’agevolazione viene venduto prima della conclusione del periodo di detrazione.
La vendita della casa, quindi, non interrompe il beneficio e non trasferisce automaticamente le rate residue all’acquirente.
Il venditore potrà indicare nel modello 730/2026 la quota annuale spettante, purché sussistessero originariamente tutti i requisiti richiesti per ottenere l’agevolazione e siano conservati i documenti relativi alla spesa.
La regola è confermata anche dalla guida dell’Agenzia delle Entrate dedicata al bonus mobili, secondo la quale la detrazione non utilizzata non si trasferisce in caso di cessione dell’immobile oggetto dell’intervento edilizio. Il contribuente continua pertanto a utilizzare le quote residue, nonostante non sia più proprietario dell’abitazione.
Per comprendere il chiarimento occorre distinguere due agevolazioni collegate, ma giuridicamente autonome:
Il bonus mobili è disciplinato dall’articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. La norma riconosce una detrazione Irpef per le spese documentate sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici destinati ad arredare un immobile interessato da determinati interventi edilizi.
La detrazione viene suddivisa in dieci quote annuali di pari importo.
L’intervento di recupero edilizio costituisce quindi il presupposto necessario per accedere al bonus, ma le due detrazioni mantengono regole differenti in caso di vendita.
Il bonus mobili è legato alla persona che ha sostenuto la spesa e possedeva i requisiti al momento dell’acquisto. Una volta maturato correttamente il diritto, la successiva vendita dell’abitazione non determina il passaggio delle quote non utilizzate al nuovo proprietario.
Advertisement - PubblicitàPer le spese di recupero edilizio vale, invece, una regola specifica.
L’articolo 16-bis, comma 8, del Tuir stabilisce che, in caso di vendita dell’unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi, la detrazione non utilizzata viene trasferita, per i periodi d’imposta residui, all’acquirente persona fisica, salvo diverso accordo tra le parti.
In sostanza, per il bonus ristrutturazione:
È proprio per questa ragione che nei contratti di compravendita viene spesso inserita una clausola relativa alla destinazione delle detrazioni edilizie residue.
Per il bonus mobili, invece, la clausola non svolge la stessa funzione: le rate non si trasferiscono all’acquirente neppure quando il rogito non contiene una specifica previsione.
L’indicazione inserita nell’atto notarile può comunque essere utile per chiarire la volontà delle parti con riferimento alle detrazioni edilizie complessivamente collegate all’immobile, ma il diritto a conservare il bonus mobili deriva direttamente dalla disciplina dell’agevolazione.
Il criterio applicabile è stato sviluppato nei documenti di prassi dell’Amministrazione finanziaria.
La circolare n. 21/E del 23 aprile 2010, riferita alla precedente agevolazione per l’acquisto di mobili, aveva chiarito che la detrazione residua non si trasferisce all’acquirente dell’immobile.
Il principio è stato successivamente richiamato nella disciplina del bonus mobili collegato agli interventi di recupero edilizio.
La circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 ha inoltre confermato l’autonomia del bonus mobili rispetto alla detrazione per ristrutturazione. Le quote residue del bonus mobili rimangono al contribuente che ha sostenuto la spesa anche quando, in seguito alla vendita, le rate della detrazione edilizia vengono trasferite all’acquirente. La guida dell’Agenzia riporta espressamente questa regola.
Può quindi verificarsi una separazione tra i due benefici:
Nel caso descritto dal lettore, il rogito prevede espressamente che il venditore trattenga le detrazioni. La clausola elimina eventuali dubbi riguardo alle rate dei lavori edilizi, ma non è indispensabile per conservare il bonus mobili.
Per quest’ultima agevolazione, infatti, non opera il trasferimento automatico previsto per gli interventi di recupero edilizio.
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Richiedi informazioni gratisAnche in assenza di una specifica clausola, il contribuente che ha pagato mobili o elettrodomestici continuerebbe a usufruire delle rate non ancora portate in detrazione.
È comunque opportuno che l’atto notarile distingua chiaramente le diverse agevolazioni. Una formulazione generica sulle “detrazioni fiscali” potrebbe creare incertezze interpretative, soprattutto quando sull’immobile coesistono bonus ristrutturazione, bonus mobili e altre agevolazioni.
Nel modello 730/2026 il contribuente dovrà riportare la rata annuale relativa alle spese sostenute per mobili ed elettrodomestici, proseguendo il piano di detrazione già avviato nelle precedenti dichiarazioni.
La vendita dell’immobile nel 2025 non richiede di ricalcolare la detrazione e non fa decadere dalle rate successive.
Occorrerà indicare:
Per esempio, se la spesa è stata sostenuta nel 2022, la dichiarazione relativa al 2025 conterrà normalmente la quarta quota annuale. Se l’acquisto è avvenuto nel 2023, sarà indicata la terza quota, mentre per una spesa sostenuta nel 2024 sarà utilizzata la seconda.
Il numero esatto dipende dall’anno del pagamento e dalle rate già inserite nelle dichiarazioni precedenti.
Advertisement - PubblicitàLa conservazione del diritto alla detrazione non garantisce necessariamente il recupero integrale della rata.
Il bonus mobili è una detrazione dall’Irpef lorda. Il contribuente deve quindi avere un’imposta sufficientemente capiente per assorbire la quota annuale.
Se la rata è superiore all’Irpef dovuta, la parte eccedente non viene normalmente rimborsata, non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere trasferita ad altri soggetti.
Questo aspetto può diventare rilevante dopo la vendita della casa, specialmente quando il contribuente cambia situazione lavorativa, dispone di redditi più bassi o sostiene altre spese detraibili nello stesso periodo d’imposta.
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La vendita dell’immobile non modifica gli obblighi documentali. Il contribuente deve continuare a conservare la documentazione che dimostra il diritto al bonus, in particolare:
I pagamenti del bonus mobili devono essere effettuati con bonifico oppure con carta di debito o di credito. Non sono ammessi, invece, contanti o assegni.
Advertisement - PubblicitàIl bonus mobili spetta al contribuente che beneficia della detrazione per l’intervento edilizio e sostiene anche la spesa per l’arredo.
Non è sufficiente che due persone appartengano allo stesso nucleo familiare. Se, per esempio, un coniuge ha sostenuto le spese di ristrutturazione e l’altro ha pagato gli elettrodomestici, il collegamento soggettivo richiesto potrebbe mancare.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce infatti che il bonus spetta esclusivamente al contribuente che usufruisce della detrazione per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.
Prima di inserire una rata residua nel modello 730/2026 è quindi opportuno verificare non soltanto chi fosse proprietario dell’abitazione, ma anche chi abbia effettivamente sostenuto e documentato entrambe le tipologie di spesa.
Il caso più interessante si verifica quando il venditore trasferisce al compratore le rate residue del bonus ristrutturazione.
Anche in questa situazione, il venditore continua a detrarre il bonus mobili.
Le due agevolazioni possono quindi essere utilizzate, dopo la compravendita, da soggetti differenti:
Non si tratta di una contraddizione. L’esecuzione dei lavori era necessaria per far nascere il diritto al bonus mobili, ma, una volta maturata l’agevolazione, le sue rate seguono una disciplina autonoma.
Advertisement - PubblicitàIl contribuente conserva le rate soltanto se il bonus era stato acquisito correttamente.
La cessione dell’immobile non sana eventuali irregolarità precedenti. Devono quindi risultare rispettate, tra le altre, le condizioni riguardanti:
Il fatto che le rate rimangano al venditore non elimina il potere dell’Amministrazione finanziaria di controllare la corretta origine della detrazione.
Il contribuente che ha venduto la casa nel 2025 può continuare a indicare nel modello 730/2026 le rate residue del bonus mobili ed elettrodomestici.
La previsione contenuta nel rogito rafforza la chiarezza dell’operazione, soprattutto con riferimento alle detrazioni per i lavori, ma per il bonus mobili la conservazione delle quote non dipende da tale accordo.
Prima della trasmissione della dichiarazione è consigliabile verificare che:
La regola da ricordare è semplice: la detrazione per ristrutturazione può seguire l’immobile, salvo accordo contrario; il bonus mobili, invece, resta al contribuente che lo ha maturato.
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