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Guida completa al Bonus mobili 2026: detrazione del 50%, tetto di 5.000 euro, lavori necessari, beni ammessi, calcolo, pagamenti, documenti, ENEA e casi particolari.
Il Bonus mobili 2026 consente di detrarre dall’Irpef il 50% delle spese sostenute per acquistare mobili nuovi e grandi elettrodomestici destinati a un’abitazione interessata da determinati lavori di recupero edilizio. Il tetto su cui calcolare l’agevolazione è di 5.000 euro per ciascuna unità immobiliare, pertinenze comprese: il recupero fiscale massimo è quindi di 2.500 euro, distribuito in dieci rate annuali da 250 euro.
Non è uno sconto immediato alla cassa e non basta cambiare arredamento. Prima dell’acquisto deve essere iniziato un intervento edilizio che dia diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio; inoltre, chi paga mobili ed elettrodomestici deve essere lo stesso contribuente che beneficia della detrazione collegata ai lavori.
Guida verificata e aggiornata al 24 luglio 2026. Tiene conto della proroga introdotta dalla Legge di Bilancio 2026, delle regole dell’Agenzia delle Entrate e degli adempimenti ENEA.
Sommario
| Voce | Regola applicabile nel 2026 |
|---|---|
| Tipo di beneficio | Detrazione Irpef, non rimborso né sconto in fattura sull’acquisto |
| Percentuale | 50% della spesa ammessa |
| Limite di spesa | 5.000 euro per unità immobiliare, pertinenze comprese |
| Risparmio fiscale massimo | 2.500 euro complessivi |
| Ripartizione | 10 quote annuali di pari importo |
| Scadenza degli acquisti | 31 dicembre 2026 |
| Data di inizio lavori | Prima dell’acquisto; per le spese 2026, non anteriore al 1° gennaio 2025 |
| Pagamenti ammessi | Bonifico ordinario, carta di debito o carta di credito |
| Pagamenti esclusi | Contanti, assegni e altri mezzi non tracciabili |
| Beneficiario | Il contribuente che paga i beni e detrae anche le spese dell’intervento edilizio |
La Legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha prorogato l’agevolazione per gli acquisti effettuati nel 2026 alle stesse condizioni previste per il 2025. Il riferimento normativo resta l’articolo 16, comma 2, del Decreto-legge 63/2013.
Advertisement - PubblicitàPuò usufruire del Bonus mobili la persona fisica soggetta all’Irpef che sostiene le spese per i beni e possiede il diritto alla detrazione per il recupero edilizio. Non è necessario essere proprietari dell’immobile: possono rientrare, se sostengono effettivamente le spese e rispettano le condizioni fiscali, anche nudi proprietari, usufruttuari, titolari di altri diritti reali, inquilini, comodatari, soci di cooperative, imprenditori individuali per immobili non strumentali e familiari conviventi.
La qualifica formale, da sola, non è sufficiente. Fatture e pagamenti devono permettere di identificare il contribuente che porta la spesa in dichiarazione e il collegamento con l’intervento agevolato deve essere documentabile.
La regola più importante riguarda l’identità del beneficiario. Il Bonus mobili spetta unicamente al contribuente che usufruisce della detrazione relativa all’intervento di recupero. Se, per esempio, un coniuge sostiene integralmente le spese dei lavori e l’altro paga integralmente i mobili, la detrazione sugli arredi non spetta a nessuno dei due.
Non occorre però che la persona paghi l’intero cantiere. Secondo l’Agenzia delle Entrate, può essere sufficiente aver sostenuto una parte delle spese agevolate, il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione riferiti all’intervento, purché vi sia un effettivo diritto alla detrazione per il recupero edilizio.
Quando più persone partecipano alle spese, prima di acquistare gli arredi è opportuno coordinare intestazione delle fatture e mezzi di pagamento. Ognuno può detrarre soltanto la parte di spesa che ha realmente sostenuto e che è rimasta a suo carico. Il limite di 5.000 euro non si moltiplica per il numero dei comproprietari: è riferito all’immobile e deve essere ripartito tra gli aventi diritto.
No. L’agevolazione non è riservata all’abitazione principale e può riguardare anche una seconda casa. Sono determinanti la natura residenziale dell’unità, l’intervento edilizio ammesso, il collegamento temporale e la corretta imputazione delle spese; non il trasferimento della residenza.
Il presupposto è un intervento di recupero del patrimonio edilizio. Non tutti i lavori detraibili e non tutti i lavori eseguiti in casa consentono automaticamente l’acquisto agevolato degli arredi.
Sulle singole unità immobiliari residenziali, il Bonus mobili può essere collegato a:
Esempi ricorrenti sono la realizzazione o il rifacimento integrale dei servizi igienici, lo spostamento di tramezzi, la creazione di una scala interna, modifiche distributive, ampliamenti conformi al titolo edilizio e interventi sugli impianti qualificabili come manutenzione straordinaria.
La sola tinteggiatura, la sostituzione dei pavimenti, il rifacimento dell’intonaco interno o altri lavori di manutenzione ordinaria eseguiti in un appartamento non aprono il diritto al Bonus mobili. Se le stesse lavorazioni fanno parte di un intervento più ampio e fiscalmente agevolabile, occorre valutare il titolo complessivo e conservare la documentazione che descrive il cantiere.
Per le parti comuni di edifici residenziali sono ammessi anche interventi di manutenzione ordinaria. Il beneficio riguarda però esclusivamente mobili ed elettrodomestici destinati alle parti comuni, come la guardiola, il lavatoio o l’appartamento del portiere. La tinteggiatura delle scale condominiali non permette al singolo condomino di detrarre il divano acquistato per casa propria.
Un intervento agevolato esclusivamente con Ecobonus non costituisce, da solo, il presupposto del Bonus mobili. È il caso, per esempio, di opere che hanno soltanto natura di riqualificazione energetica e non rientrano anche nel recupero edilizio. Al contrario, gli interventi antisismici che accedono al Sismabonus rientrano nella categoria degli interventi di recupero e possono consentire l’agevolazione sugli arredi.
Per i cantieri che in passato hanno utilizzato Superbonus, sconto in fattura o cessione del credito, occorre verificare la natura dell’intervento sottostante. L’aver scelto una modalità alternativa per la detrazione dei lavori non escludeva, di per sé, il Bonus mobili; restano però necessari tutti gli altri requisiti.
Le vecchie risposte dell’Agenzia indicavano la sostituzione della caldaia come manutenzione straordinaria quando produceva un risparmio energetico. Dal 2025, tuttavia, le spese per la sostituzione con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili sono escluse dalle detrazioni edilizie. Nel 2026 non si deve quindi presumere che qualunque nuova caldaia dia accesso al Bonus mobili: occorre accertare che l’intervento scelto sia ancora agevolabile nel Bonus Casa, per esempio in relazione a sistemi ammessi dalla disciplina vigente.
La realizzazione o l’acquisto di un box pertinenziale può beneficiare, a determinate condizioni, della detrazione per recupero edilizio, ma non è un intervento che consente il Bonus mobili. È una delle eccezioni più facili da trascurare.
Advertisement - PubblicitàL’inizio dei lavori deve precedere la data di acquisto dei mobili o degli elettrodomestici. Non è invece necessario che le spese per il cantiere siano già state pagate: l’ordine cronologico richiesto riguarda l’avvio dell’intervento e l’acquisto dei beni.
Per gli acquisti sostenuti nel 2026, i lavori devono essere iniziati a partire dal 1° gennaio 2025. Un intervento avviato nel dicembre 2024, quindi, non permette di usare il Bonus mobili per una nuova spesa del 2026; un intervento iniziato nel marzo 2025 può invece costituire il presupposto, se l’acquisto avviene dopo l’avvio e sono rispettate le altre condizioni.
Con carta di credito o debito conta la data della transazione riportata sulla ricevuta, non il giorno successivo in cui l’importo viene addebitato sul conto. In caso di finanziamento, la spesa si considera sostenuta nell’anno in cui la finanziaria paga il fornitore. Per evitare contestazioni a cavallo d’anno è essenziale conservare le ricevute con le date.
No. La chiusura della CILA non fa perdere automaticamente il Bonus mobili. La legge non stabilisce un intervallo massimo tra la fine dei lavori e l’acquisto; richiede però che, nell’anno dell’acquisto, l’intervento sia iniziato non prima del 1° gennaio dell’anno precedente. Una CILA chiusa può quindi essere compatibile, mentre una data di avvio troppo lontana non lo è.
La prova può derivare da CILA, SCIA, permesso di costruire, comunicazione preventiva all’ASL quando prevista o altra documentazione amministrativa applicabile. Se l’intervento non richiede un titolo abilitativo, il contribuente può predisporre una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la data di avvio e la descrizione dei lavori, da conservare insieme agli altri documenti.
I mobili devono essere nuovi e funzionali all’arredo dell’immobile. Non devono necessariamente essere collocati nella stanza materialmente interessata dal cantiere: se si ristruttura la cucina, per esempio, è possibile acquistare un letto per un’altra stanza della stessa unità. Il collegamento è con l’immobile, non con il singolo locale.
| Acquisti generalmente ammessi | Acquisti esclusi |
|---|---|
| Letti, armadi, comodini e cassettiere | Porte interne ed esterne |
| Librerie, scrivanie, tavoli e sedie | Pavimenti, parquet e piastrelle |
| Divani, poltrone e credenze | Tende e tendaggi |
| Materassi | Soprammobili e complementi meramente decorativi |
| Apparecchi di illuminazione necessari all’arredo | Mobili usati, d’antiquariato o acquistati da privati |
| Trasporto e montaggio dei beni ammessi | Spese pagate con modalità non consentite |
Una cucina componibile nuova può rientrare, così come i mobili del bagno e gli arredi realizzati su misura, purché si tratti effettivamente di beni mobili destinati all’arredo. Le opere murarie, i rivestimenti, i sanitari e gli elementi strutturalmente incorporati nell’immobile seguono regole diverse e non diventano detraibili come mobili solo perché fatturati insieme.
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Richiedi informazioni gratisPer fatture miste è prudente chiedere al venditore di distinguere chiaramente beni agevolabili, beni esclusi, trasporto e montaggio. Una descrizione generica come “fornitura arredo” rende più difficile provare natura, qualità e quantità dei beni.
I materassi e gli apparecchi di illuminazione necessari a completare l’arredo dell’immobile sono espressamente inclusi negli esempi dell’Agenzia. Devono essere nuovi, pagati correttamente e collegati allo stesso intervento edilizio che genera il diritto.
Advertisement - PubblicitàIl beneficio riguarda grandi elettrodomestici nuovi. Sono compresi, tra gli altri, frigoriferi, congelatori, lavatrici, asciugatrici, lavasciugatrici, lavastoviglie, forni, forni a microonde, piani cottura elettrici, stufe elettriche, radiatori elettrici, ventilatori e apparecchi per il condizionamento.
Il termine “grandi elettrodomestici” non comprende automaticamente qualsiasi dispositivo elettrico per la casa. Piccoli elettrodomestici come frullatori, ferri da stiro, aspirapolvere portatili, tostapane o macchine da caffè non rientrano soltanto perché acquistati insieme alla cucina.
| Elettrodomestico | Classe minima ammessa |
|---|---|
| Forni | Classe A |
| Lavatrici | Classe E |
| Lavasciugatrici | Classe E |
| Lavastoviglie | Classe E |
| Frigoriferi | Classe F |
| Congelatori | Classe F |
| Prodotti senza obbligo di etichetta energetica | Nessuna classe minima inesistente, ma il bene deve appartenere alle categorie ammesse |
La classe deve risultare dall’etichetta o dalla documentazione del prodotto. Per un bene non soggetto all’obbligo di etichettatura può essere utile conservare una dichiarazione del produttore o del venditore che identifichi il modello e confermi l’assenza dell’obbligo.
Le due espressioni vengono spesso confuse, ma indicano misure differenti. Il Bonus mobili è una detrazione Irpef legata a un intervento di recupero edilizio, ha il tetto complessivo di 5.000 euro e si recupera in dieci anni. Eventuali contributi o voucher denominati “bonus elettrodomestici” seguono invece requisiti, importi e procedure proprie e non sostituiscono le regole descritte in questa guida.
Il calcolo richiede tre passaggi: individuare la spesa effettivamente ammessa, applicare il limite ancora disponibile per l’immobile e calcolare il 50%. La detrazione così ottenuta viene poi divisa in dieci quote uguali.
Detrazione totale = minore tra spesa ammessa e limite residuo × 50%
Quota annuale = detrazione totale ÷ 10
Un contribuente acquista nel 2026 mobili ammessi per 3.600 euro e non ha sostenuto spese agevolate nel 2025 per lo stesso intervento. La detrazione è 3.600 × 50% = 1.800 euro. La quota indicabile ogni anno è 1.800 ÷ 10 = 180 euro.
La spesa complessiva è di 8.200 euro. La detrazione non si calcola sull’intero importo, ma su 5.000 euro: 5.000 × 50% = 2.500 euro, pari a 250 euro l’anno per dieci anni. I 3.200 euro eccedenti non producono beneficio.
I lavori sono iniziati nel 2025 e nello stesso anno sono stati acquistati arredi agevolati per 3.200 euro. Nel 2026 il limite ancora disponibile è 5.000 − 3.200 = 1.800 euro. Se nel 2026 vengono acquistati altri beni per 2.500 euro, soltanto 1.800 euro entrano nel calcolo: la nuova detrazione è 900 euro, pari a 90 euro annui.
Se lo stesso contribuente esegue interventi autonomi e ammissibili su due distinte unità residenziali, può disporre di due limiti da 5.000 euro. Deve però poter ricondurre fatture, pagamenti e beni a ciascun immobile e rispettare separatamente tutte le condizioni.
Quando i lavori trasformano una unità in due appartamenti o accorpano più unità, per determinare il numero dei limiti si considerano le unità censite in catasto all’inizio dell’intervento, non quelle risultanti alla fine. Frazionare una casa durante i lavori non crea quindi automaticamente due massimali.
No. Il tetto del Bonus mobili è autonomo rispetto a quanto speso per il recupero edilizio. Un lavoro di importo contenuto può sostenere il bonus se è fiscalmente ammesso e correttamente documentato; resta fermo il limite di 5.000 euro per arredi ed elettrodomestici.
Advertisement - PubblicitàI pagamenti ammessi sono bonifico bancario o postale, carta di debito e carta di credito. Non sono ammessi contanti, assegni bancari o altri strumenti che non rispettano le modalità indicate dall’Agenzia.
No. Per mobili ed elettrodomestici è sufficiente un bonifico ordinario; non è obbligatorio utilizzare il modello soggetto a ritenuta predisposto per i lavori di ristrutturazione. È comunque opportuno inserire una causale chiara e verificare che ordinante, beneficiario, importo e data siano identificabili.
Conservare la ricevuta della transazione e l’estratto conto che mostra l’addebito. Come data fiscale vale il giorno di utilizzo della carta indicato nella ricevuta, anche se l’addebito sul conto arriva più tardi. La carta e la spesa devono essere riconducibili al contribuente beneficiario.
Il finanziamento non impedisce il bonus se la società finanziaria paga il venditore con bonifico o carta secondo le modalità ammesse e il contribuente conserva copia della ricevuta del pagamento. L’anno della spesa è quello in cui la finanziaria versa il corrispettivo al fornitore, non quello in cui il cliente termina di pagare le rate.
Gli acquisti effettuati online o presso venditori esteri possono essere agevolati. Restano necessari una fattura o un documento equivalente che descriva i beni, un pagamento ammesso e la prova che l’acquisto è sostenuto dal beneficiario. Per documenti in lingua straniera o valute diverse è prudente conservare anche le informazioni utilizzate per identificare bene, classe energetica, importo in euro e data.
Le spese di trasporto e montaggio relative a beni agevolabili entrano nel limite di 5.000 euro, a condizione che siano pagate con bonifico o carta. Se il servizio riguarda anche beni esclusi, la fattura dovrebbe separare gli importi.
La detrazione si fruisce per dieci anni, quindi il fascicolo va conservato con cura per l’intero periodo utile ai controlli. Dovrebbe contenere:
Lo scontrino con codice fiscale, natura, qualità e quantità dei beni può equivalere alla fattura. Anche in assenza del codice fiscale, l’Agenzia ammette la detrazione quando il documento descrive i beni ed è riconducibile al titolare della carta attraverso la corrispondenza tra esercente, importo, data e ora. Una fattura completa resta comunque la soluzione più lineare.
Advertisement - PubblicitàPer alcuni grandi elettrodomestici che comportano consumi energetici — tra cui forni, frigoriferi, lavastoviglie, piani cottura elettrici, lavasciugatrici e lavatrici — i dati devono essere trasmessi all’ENEA attraverso il portale Bonus Casa relativo all’anno di fine lavori o acquisto secondo le istruzioni operative del portale.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la Risoluzione 46/E del 18 aprile 2019, che la mancata o tardiva trasmissione non determina da sola la perdita della detrazione. Questo non rende la comunicazione facoltativa: quando dovuta, è opportuno inviarla e conservarne la ricevuta. Prima della compilazione va verificata la versione corrente del portale ENEA, perché schermate e istruzioni possono essere aggiornate nel corso dell’anno.
La detrazione viene richiesta nella dichiarazione dei redditi, tramite modello 730 o modello Redditi Persone fisiche, nella sezione dedicata alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati. Per ogni anno si indica la quota spettante, non l’intera detrazione.
Il beneficio riduce l’Irpef dovuta. Non genera automaticamente un rimborso oltre l’imposta disponibile: chi ha un’Irpef incapiente può non riuscire a utilizzare integralmente la singola quota annuale e la parte non sfruttata non viene normalmente recuperata negli anni successivi. Prima di pianificare la spesa è quindi utile valutare anche la propria capienza fiscale.
Advertisement - PubblicitàLe rate residue del Bonus mobili non seguono le stesse regole previste per alcune detrazioni dei lavori. In caso di vendita dell’immobile, le quote non ancora utilizzate restano al contribuente che ha sostenuto la spesa e non si trasferiscono all’acquirente. Questo vale anche se la detrazione residua del recupero edilizio viene trasferita.
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Richiedi informazioni gratisIn caso di decesso del contribuente, la detrazione non utilizzata non passa agli eredi, neppure quando uno di essi conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. È un elemento da considerare quando si confronta il Bonus mobili con il Bonus ristrutturazione.
No. È necessario un intervento di recupero edilizio ammesso, iniziato prima dell’acquisto. Il semplice rinnovo dell’arredamento non è sufficiente.
Il 50%, quindi 2.500 euro complessivi, suddivisi in dieci rate annuali da 250 euro.
Sì, purché l’intervento sia già iniziato e la data sia dimostrabile. Il pagamento dei lavori può avvenire dopo l’acquisto dei mobili.
Sì, se la data di avvio del lavoro rientra nel periodo ammesso e l’acquisto avviene entro il 31 dicembre 2026. La CILA non deve necessariamente essere aperta al momento dell’acquisto.
Sì. I beni possono arredare un altro ambiente della stessa unità immobiliare interessata dall’intervento.
Sì, quando l’intervento sulla pertinenza costituisce un recupero edilizio ammesso collegato all’unità abitativa. La sola realizzazione o acquisto di un box auto resta invece esclusa come presupposto.
Sì. Non è necessario il bonifico parlante previsto per i lavori; sono ammessi il bonifico ordinario e le carte di debito o credito.
Non vanno considerate automaticamente equivalenti alle modalità indicate dall’Agenzia. Prima dell’acquisto occorre verificare che l’operazione sia eseguita tramite una carta ammessa e che ricevuta, addebito e beneficiario siano chiaramente documentabili.
I mobili devono essere nuovi. Per gli elettrodomestici ricondizionati l’assenza di una chiara indicazione ufficiale e il requisito del bene nuovo rendono prudente non considerarli agevolabili.
Sì, se la fattura identifica i grandi elettrodomestici ammessi e questi rispettano le classi energetiche richieste. Sanitari, rivestimenti e opere murarie non entrano invece nel Bonus mobili.
No. Vale per ciascuna unità immobiliare oggetto dell’intervento, comprese le pertinenze, e va ripartito tra gli eventuali beneficiari.
Secondo la Risoluzione 46/E/2019, la mancata o tardiva comunicazione non determina da sola la perdita della detrazione. L’adempimento, quando previsto, deve comunque essere effettuato.
La quota annuale può essere utilizzata nei limiti dell’imposta dovuta. L’eventuale parte incapiente non viene normalmente rimborsata né spostata agli anni successivi.
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