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La Guida al SuperBonus 110%

La Guida al SuperBonus 110%La Guida al SuperBonus 110%
Ultimo Aggiornamento:

Il Super Bonus Edilizia 110% è una delle misure introdotte dal Governo all’interno del Decreto Rilancio (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 – Suppl. Ordinario n. 21).

Come sappiamo, il Decreto Rilancio, in vigore dal 19 maggio 2020, è l’ultimo della serie di normative istituite dallo Stato italiano per far fronte all’emergenza da Covid-19. In seguito al lockdown generale del nostro Paese infatti, durato quasi 3 mesi, l’economia italiana e la maggior parte dei suoi settori sono stati travolti da una crisi senza precedenti.

Oggi, dalla data del 3 giugno 2020, siamo entrati nella Fase 3. Le imprese hanno potuto riprendere a lavorare, le regioni hanno riaperto i confini, e i cittadini non hanno più bisogno dell’auto-certificazione per uscire di casa.

Siamo nella fase del rilancio, della ripresa, della rinascita. Purtroppo però, le difficoltà nel “ricominciare” sono troppe, e tornare alla vita di prima non è facile. Questo aspetto tocca soprattutto le imprese, tra quelle che hanno ottenuto poca liquidità dal Governo, quelle che non ne hanno ottenuta per niente, e quelle che purtroppo hanno dovuto direttamente chiudere le serrande.

La verità però è che senza l’attività e il guadagno delle imprese, l’andamento dell’economia italiana non può far altro che sprofondare. Lo Stato ha dovuto così istituire dei provvedimenti straordinari.

Una delle grandi misure che lo Stato italiano ha messo in campo per provare a dare una spinta alla risalita, è proprio il Super Bonus Edilizia 110%. In questa guida vedremo tutto ciò che c’è da sapere in merito a questo maxi-credito d’imposta.

Di seguito ecco la Guida al SuperBonus Edilizia 110% .

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SuperBonus 110%: che cos’è?

Il SuperBonus 110% è un maxi-credito d’imposta che consente di compiere lavori di efficientamento energetico o di adeguamento sismico, detraendo le spese nella misura del 110%. Si tratta, in sostanza, di un potenziamento dei già esistenti Ecobonus e Sismabonus, compreso anche il Sisma Bonus Acquisti.

La misura permette quindi di effettuare i lavori gratuitamente. Gli interventi dovranno essere eseguiti tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021, data di scadenza attuale del Bonus. Seppur il Governo sta lavorando per prorogarne la validità anche per il 2022.

Il provvedimento è nato dalla proposta di Riccardo Fraccaro, sottosegretario al Consiglio dei Ministri. Egli ha definito la misura “una rivoluzione per l’economia e per l’ambiente, il bazooka che il governo mette in campo per un Paese più verde, efficiente, sicuro e rinnovabile, ma anche per una ripresa economica più vigorosa e incisiva”.

E ha spiegato che con il Super Bonus Edilizia 110%, il Governo si pone l’obiettivo di “creare un virtuoso meccanismo di mercato in cui i cittadini effettueranno lavori di ristrutturazione senza alcun esborso, le Pmi lavoreranno di più grazie ai maggiori incentivi, gli istituti di credito o le grandi imprese pagheranno meno tasse e lo Stato vedrà aumentare l’occupazione e il Pil”.

Insomma, con l’edilizia che “torna ad essere il volano dello sviluppo”, e la situazione climatica che “diventa centrale per le politiche di governo”, lo scopo è quello di dare il via a numerosi vantaggi per l’intera economia italiana.

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Superbonus 110 Come funziona?

Il Super Bonus 110% è, appunto, un maxi-credito d’imposta, grazie al quale è possibile effettuare lavori di ristrutturazione senza dover pagare le ditte edili. Che riceveranno invece il loro compenso dallo Stato. Ma in realtà è possibile anche detrarre le spese con la Dichiarazione dei Redditi.

Per beneficiare del Bonus, si possono infatti eseguire due procedimenti diversi. Sarà possibile:

  • Effettuare i lavori, pagare l’impresa di tasca propria, e poi detrarre i costi e le spese nella Dichiarazione dei Redditi. Il rimborso si potrà ottenere non in 10 quote per 10 anni, come accade con le normali procedure dell’Ecobonus e del Sismabonus, ma in 5 quote di pari importo per 5 anni;
  • Eseguire i lavori senza pagare la ditta. Al posto del pagamento, si dovrà cedere il proprio credito d’imposta pari al 110%. In tal caso, l’impresa edile potrà usufruire del credito per il pagamento di tasse e oneri legati all’azienda, oppure cedere a sua volta il bonus ai suoi fornitori o alle banche. In quest’ultimo caso, l’istituto bancario dovrebbe, in cambio del credito, pagare immediatamente la spettante liquidità all’impresa.

Il reale ruolo delle banche però, viene ancora messo in dubbio da molti. Si deve chiarire infatti se queste saranno sempre costrette ad accettare il credito, oppure se potrebbero anche scegliere di rifiutarlo.

In ogni caso, le banche infine cederebbero il credito acquisito dalle imprese all’Agenzia delle Entrate, ottenendo quindi il rimborso dallo Stato. Ma se vorranno, avranno anche la possibilità di cederlo ulteriormente ad altri enti in successivi passaggi, senza alcun limite.

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Superbonus 110 a chi spetta?

A questo punto, ci interessa approfondire ovviamente su chi potrà ottenere il SuperBonus 110%. Come leggiamo all’articolo 119 comma 9 del Decreto Rilancio, avranno la possibilità di ottenere il credito le seguenti categorie:

  • I condomini;
  • Le persone fisiche, solo su edifici unifamiliari (ovvero immobili adibiti ad abitazione in cui risiede un solo nucleo familiare, e che non comprende altre unità abitative). L’immobile deve essere adibito ad abitazione principale;
  • Gli IACP (Istituti Autonomi Case Popolari). Ma anche gli enti o le società che lavorano con la stessa finalità degli Istituti, ovvero che gestiscono abitazioni di edilizia residenziale pubblica per conto dei Comuni;
  • Le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ovvero quelle in cui i soci aderiscono per ottenere l’assegnazione di godimento di un alloggio a tempo indeterminato. In tal caso, il Bonus è valido solamente per interventi sugli immobili che sono stati assegnati in godimento ai soci.

Per quanto riguarda le persone fisiche, abbiamo detto che potranno ottenere il credito solo per compiere interventi edilizi su immobili adibiti ad abitazione principale, ovvero sulla prima casa. In realtà, ci sarà possibilità si usufruirne anche per una seconda casa, ma solo se questa è situata all’interno di un condominio.

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Quali interventi comprende?

Gli interventi edilizi che consentono di ottenere il SuperBonus 110%, in sostanza sono gli stessi concessi con l’Ecobonus e il Sismabonus, ma con qualche modifica e aggiunta.

Inoltre, c’è da chiarire che i lavori effettuabili dipendono anche da come si sceglie di utilizzare il credito. Il Decreto Rilancio infatti divide in due articoli differenti gli interventi eseguibili per chi decide di ottenere il rimborso delle spese con la Dichiarazione dei Redditi, e quelli in cui invece si opta per acquisire subito il maxi-credito.

Con rimborso nella Dichiarazione dei Redditi

All’articolo 119 comma 1, è scritto che chi sceglie la prima opzione, e quindi il rimborso in 5 anni con dichiarazione dei redditi, potrà eseguire lavori di:

  1. Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali, che incidono sull’involucro dell‘edificio in misura superiore al 25% della superficie disperdente lorda. Qui la spesa massima possibile è pari a 60.000 euro per ogni unità immobiliare. Quindi se è un condominio, si moltiplicherà l’importo per ogni abitazione. Per questo intervento, i materiali utilizzati dovranno rispettare i criteri ambientali minimi del Decreto 11 ottobre 2017 (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017), e anche i criteri antincendio del Decreto 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n.30 del 05-02-2019);
  2. Sostituzione, sulle parti comuni degli edifici condominiali, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con:
  • nuovi impianti centralizzati a condensazione per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, con efficienza energetica almeno di Classe A;
  • nuovi impianti centralizzati a pompa di calore, inclusi gli ibridi e i geotermici, anche abbinati con impianti di microgenerazione.

La spesa massima concessa per questo intervento è pari a 30.000 euro per ogni unità immobiliare;

  1. Sostituzione, su edifici unifamiliari, degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con nuovi impianti a pompa di calore per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria. Sono inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati con impianti di microgenerazione. La spesa massima anche qui è pari a 30.000 euro;
  2. Adeguamento sismico (riservato alle Zone a rischio sismico 1,2,3 del territorio italiano). In concomitanza, è possibile stipulare una polizza che copre l’immobile dal rischio di eventi calamitosi detraibile al 90%;
  3. Installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica (solo se l’intervento viene eseguito congiuntamente ad uno dei 3 punti citati). L’intervento rientra nella detrazione solo se si stipula il contratto con il GSE volto a vendere l’energia non auto-consumata in favore dello stesso ente;
  4. Installazione (anche successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici installati usufruendo del Super Bonus Edilizia 110%;
  5. Realizzazione di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici negli edifici (solo se l’intervento viene eseguito congiuntamente ad uno dei primi 3 punti dell’elenco).

Con cessione credito all’impresa

Per chi deciderà di optare per la seconda scelta, ovvero eseguire i lavori in maniera gratuita, e cedere il credito d’imposta da 110% all’impresa che ha effettuato i lavori, il Decreto Rilancio ha riservato un altro articolo.

All’art. 121 comma 2, leggiamo che gli interventi edilizi che permetteranno di beneficiare del credito sono:

  1. Recupero del patrimonio edilizio, tramite interventi di: manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia. Valido per edifici condominiali, ma anche per immobili unifamiliari di qualsiasi categoria catastale, anche rurali;
  2. Interventi volti a migliorare l’efficienza energetica dell’edificio (le condizioni sono le stesse citate nei primi 3 punti del paragrafo precedente a questo);
  3. Adeguamento delle strutture al rischio sismico (stesse condizioni dichiarate al punto 4 del paragrafo precedente);
  4. Recupero o restauro della facciata in edifici esistenti. Sono inclusi anche gli interventi solo di pulitura o tinteggiatura esterna;
  5. Installazione di impianti solari fotovoltaici ed eventuali sistemi di accumulo integrati (le condizioni sono le stesse citate ai punti 5 e 6 del paragrafo precedente a questo);
  6. Installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici (stesse condizioni presenti al punto 7 del paragrafo precedente).
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Le condizioni

Oltre a tutte quelle citate in precedenza, per accedere al Super Bonus 110%, ci sono delle altre condizioni fondamentali.

Per quanto riguarda tutti gli interventi volti all’efficientamento energetico dell’edificio, è necessario certificare che al termine dei lavori l’immobile soddisfi uno dei seguenti criteri:

  • Consegua un miglioramento di almeno 2 Classi energetiche;
  • Consegua un miglioramento di 1 Classe energetica. Solo se l’edificio prima era di classe B e passa alla classe A (la più alta).

Al fine di accedere al maxi-credito inoltre, sarà necessario l’intervento di un professionista abilitato, che sia iscritto ad uno dei seguenti albi: commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro). Sono inclusi anche gli iscritti alle camere di commercio nei ruoli di periti ed esperti. Lo stesso vale per i membri di associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, e per i responsabili dei centri di assistenza fiscale.

Il professionista scelto, dovrà eseguire un’attenta verifica dei lavori eseguiti nell’edificio, in quanto dovrà rilasciare il visto di conformità. Questo documento è essenziale per poter accedere al maxi-credito d’imposta, e servirà ad attestare che il richiedente abbia rispettato tutte le condizioni previste dalla legge per ottenere il bonus.

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Multe e sanzioni

I professionisti che si prendono la responsabilità di attestare che gli interventi effettuati nell’edificio siano validi per accedere al SuperBonus 110%, dovranno fare molta attenzione alla veridicità delle loro affermazioni.

Infatti, nel caso in cui lo Stato riscontrasse che all’interno del visto di conformità sono presenti delle dichiarazioni false o incongrue, ad essere sanzionato sarà il tecnico professionista.

Oltre a far perdere il diritto di accesso al maxi-credito ai danni del suo cliente infatti, egli rischierebbe una multa da 2 mila euro a 15 mila euro per ogni dichiarazione falsa. Ciò significa che ogni incongruità riscontrata all’interno del visto sarà valutata in maniera autonoma, e in base alla gravità verrà sanzionata con un’ammenda fino a 15 mila euro.

Per questo motivo, in concomitanza con il rilascio del visto, il professionista sarà tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile. Il massimale sarà calcolato in base al numero delle asseverazioni rilasciate all’interno del visto di conformità, ma in ogni caso non potrà essere inferiore a 500 mila euro.

La polizza servirà a garantire il risarcimento dei danni in favore del titolare del credito e del bilancio statale, qualora appunto il professionista avesse rilasciato dichiarazioni false.



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TAGS: cessione del credito, coronavirus, covid 19, credito d’imposta, Decreto Rilancio, Dichiarazione dei Redditi, ecobonus, fase 3, guida, sisma bonus acquisti, sismabonus, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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