La crescita del quartiere, la presenza di altre case e l’arrivo delle urbanizzazioni non rendono automaticamente regolare un edificio costruito senza titolo. Se la sanatoria è stata negata e il diniego non è stato impugnato, contestare il successivo ordine di demolizione non consente di riaprire liberamente quella decisione.

Il Consiglio di Stato, Sezione II, con la sentenza n. 6426 del 7 agosto 2026, ha applicato questi principi a una costruzione in zona agricola. L’appello è stato respinto e la demolizione è rimasta ferma.

La costruzione di otto metri per dieci e la sanatoria negata

Il caso riguardava un edificio rettangolare in muratura portante, di otto metri per dieci, predisposto per il completamento con una copertura a falde. I lavori, privi di titolo edilizio, erano stati accertati nel 2007 e sospesi dal Comune.

I proprietari avevano presentato istanze di accertamento di conformità. Una prima ordinanza di demolizione era stata annullata dal TAR nel 2017 perché l’amministrazione non aveva prima definito la domanda di sanatoria.

Quell’annullamento non aveva però regolarizzato l’edificio. Il Comune aveva poi concluso il procedimento con un diniego del 19 maggio 2017, rimasto senza impugnazione. Dopo un’ulteriore istanza e una risposta sostanzialmente confermativa, aveva emesso il nuovo ordine di demolizione del settembre 2017.

Il diniego non contestato limitava il nuovo ricorso

Per il Consiglio di Stato, il carattere ormai stabile del diniego impediva di utilizzare il ricorso contro la demolizione per rimettere in discussione i suoi presupposti. Le censure dirette a riaprire la valutazione sull’abusività risultavano quindi inammissibili.

L’ordine si inseriva in un procedimento già definito, nel quale la sanatoria era stata esaminata e respinta. In assenza di sopravvenienze idonee a incidere su quella valutazione, il giudice non ha ritenuto necessaria una nuova istruttoria sull’intera vicenda.

La decisione riguarda quella sequenza di atti del 2017: non sostituisce la verifica dei diversi strumenti di regolarizzazione e delle rispettive condizioni oggi previsti dalla normativa.

Perché le case vicine e le urbanizzazioni non bastavano

I proprietari richiamavano il carattere urbanizzato della zona, la presenza di altri immobili e la mancata inclusione dell’area nel piano di risanamento. Ritenevano che questi elementi imponessero una diversa valutazione comunale.

Il Collegio ha escluso che l’urbanizzazione sopravvenuta o l’esistenza di costruzioni limitrofe modificassero la legittimità dell’ordine. Nel caso deciso contavano la disciplina riferibile alla realizzazione dell’opera e la mancata sanatoria.

Le scelte sul piano di risanamento rientravano inoltre nella discrezionalità dell’amministrazione. Non erano state dimostrate circostanze particolari capaci di fondare un affidamento qualificato all’inclusione del lotto. La trasformazione del contesto non equivaleva a un titolo per la singola casa.

Il lungo tempo trascorso non fermava la demolizione

Gli appellanti contestavano anche l’intervallo di anni dall’accertamento. Il Consiglio di Stato ha richiamato la natura vincolata dell’ordine: il semplice decorso del tempo non legittimava il mantenimento della costruzione né richiedeva di dimostrare un interesse pubblico ulteriore alla rimozione dell’abuso.

La sentenza ricostruisce, peraltro, una sequenza di sospensione dei lavori, pareri, domande di sanatoria e giudizi. Non si trattava di un immobile sul quale il Comune non avesse mai svolto alcuna attività.

L’opera era identificata anche senza nuove planimetrie

Il giudice ha respinto infine la contestazione sull’indeterminatezza dell’ordinanza. Dimensioni, tipologia costruttiva e riferimenti di localizzazione permettevano di individuare il manufatto: non era necessaria, nel quadro esaminato, l’allegazione di ulteriori elaborati grafici.

Le eventuali determinazioni sull’area da acquisire in caso di inottemperanza appartengono a una fase successiva, distinta dall’identificazione dell’opera da rimuovere. L’appello è stato respinto con compensazione delle spese.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
Consiglio di Stato, Sezione II, sentenza 6426/2026 del 7 agosto 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-6426-2026-consultazione.pdf - 49,1 KB

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