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Superbonus e CILA: chiarimenti sulla compilazione

Superbonus e CILA: chiarimenti sulla compilazioneSuperbonus e CILA: chiarimenti sulla compilazione
Ultimo Aggiornamento:

Con l’approvazione del DL Semplificazioni/Recovery, in vigore dal 1° giugno 2021, il Superbonus 110% è stato ovviamente semplificato ma anche rivoluzionato.

La notizia che ha destato maggior interesse, ovviamente, riguarda il fatto che tutti i lavori, con la sola eccezione di quelli che prevedono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio, non necessiteranno più della presentazione dello stato legittimo, ovvero della doppia conformità.

Tali interventi infatti rientreranno tutti nella categoria della manutenzione straordinaria, e saranno fattibili solamente presentando una CILA in deroga. Ovviamente, non si tratta della tradizionale CILA che tutti conosciamo, ma di un nuovo documento ideato specificatamente per il Superbonus 110%.

Approfondiamo di seguito.

Superbonus 110% e CILA in deroga: i chiarimenti del Consiglio Regionale

La nuova CILA in deroga necessaria per tutti gli interventi di manutenzione straordinaria ammissibili al Superbonus 110%, ovviamente, necessita di diverse spiegazioni riguardanti la sua compilazione, proprio come è accaduto e ancora accade con l’APE Convenzionale.

Le prime indicazioni operative sulla compilazione della CILA in deroga sono giunti con la circolare 24 giugno 2021 protocollo n. 0616894 della Regione Emilia-Romagna (scaricabile accedendo a questa pagina).

I chiarimenti forniti sono relativi ai seguenti temi:

  • Ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga;
  • Attestazioni riguardanti la costruzione dell’immobile;
  • Gli interventi strutturali;
  • Le sanzioni di natura fiscale;
  • L’agibilità e gli adempimenti in materia sismica.

Vediamo i punti citati uno per uno.

Applicazione e specialità della nuova CILA in deroga

Per quanto riguarda l’ambito di applicazione e specialità della nuova CILA in deroga, il consiglio regionale dell’Emilia-Romagna indica innanzitutto la necessità di barrare le caselle relative alla CILA.

Si specifica poi che nel quadro 2 del modulo, al fine di evitare qualsiasi fraintendimento in merito alla natura dei lavori, sarà bene specificare la seguente dicitura:

Intervento di cui all’art. 119 del DL n. 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”.

La Regione Emilia-Romagna ricorda inoltre che tali indicazioni sono riferibili a tutti i lavori che non prevedono la demolizione e ricostruzione dell’edificio. Per quanto riguarda queste ultime infatti, sarà obbligatoria la presentazione della SCIA.

Le attestazioni da allegare alla CILA in deroga

Il secondo punto fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle attestazioni da allegare alla CILA in deroga. Come abbiamo già spiegato nell’articolo “Superbonus 110%: si CILA no conformità, come funziona davvero”, e come ribadito nella circolare dell’Emilia-Romagna, la CILA dovrà contenere obbligatoriamente:

  • Gli estremi del titolo abilitativo che ha consentito la costruzione dell’immobile;
  • In caso di abuso sanato, gli estremi del titolo abilitativo che ha concesso la sanatoria (o il condono edilizio);
  • In caso di costruzione conclusa entro il 1° settembre 1967, gli estremi del provvedimento che attesta che la costruzione è stata realizzata e completata prima della suddetta data.

Di conseguenza, viene chiarito non sarà necessario compilare il quadro f) del modulo 1 e il quadro 3) del modulo 2. Inoltre, ribadiamo ancora, non si dovranno allegare alla CILA gli elaborati grafici riguardanti lo stato legittimo dell’immobile.

Superbonus 110%: gli interventi con rilevanza strutturale

In riferimento al terzo punto, la Regione Emilia-Romagna ricorda che tra gli interventi soggetti alla presentazione della CILA in deroga rientrano anche quelli ammissibili al Superbonus 110% aventi rilevanza strutturale.

Di conseguenza, sarà necessario compilare il quadro n. 16) del modello 2, allegando quindi l’apposito progetto strutturale relativo all’immobile oggetto degli interventi.

Decadenza e sanzioni di natura fiscale

Passiamo quindi al quarto punto, ovvero quello relativo alle sanzioni di natura fiscale.

La Regione Emilia-Romagna ricorda come, con le nuove disposizioni del DL n. 77 del 31 maggio 2021, DL Semplificazioni/Recovery appunto, la decadenza del Superbonus 110% potrà avvenire “esclusivamente” se:

  • La CILA non viene presentata;
  • I dati riportati sulla CILA non corrispondono con quelle che sono le vere caratteristiche dell’immobile;
  • Sulla CILA non sono presenti gli estremi del titolo abilitativo riguardante l’immobile (o del provvedimento apposito per le costruzioni realizzate prima del 1967);
  • Sulla CILA sono presenti le attestazioni appena citate, ma i dati non corrispondono al vero.

Si specifica inoltre che compilare correttamente tutti i moduli è indispensabile, così come lo è il rispetto del progetto nell’esecuzione degli interventi. Se tutto ciò non dovesse essere rispettato, oltre alla decadenza del beneficio si applicherebbero diverse sanzioni di natura fiscale.

Agibilità e adempimenti in materia sismica

In riferimento all’agibilità e agli adempimenti in materia sismica, la circolare pubblicata dalla Regione Emilia-Romagna fa riferimento al solo ambito regionale, essendo che appunto le disposizioni possono cambiare da regione a regione.

L’applicazione della disciplina regionale viene confermata in relazione:

Leggi anche: “Superbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare errori

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TAGS: ape, APE Convenzionale, cila, deroga, dl semplificazioni, recovery, scia, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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