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Superbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare errori

Superbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare erroriSuperbonus 110% nel 730: la guida su come inserire i dati senza fare errori
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Come sappiamo, la dichiarazione dei Redditi è sempre un argomento delicato, visto che si deve prestare la massima attenzione nella compilazione, specie se si sceglie di fare tutto da soli, senza cioè farsi seguire da un esperto in materia.

Fortunatamente viene in aiuto la rete, nella quale è possibile trovare tutta una serie di tutorial e di guide che possono essere di fondamentale aiuto per tutti coloro i quali decidano di non avvalersi dell’intervento di un professionista.

A maggior ragione si tratta di aiuti utili in questo caso, quando abbiamo a che fare con delle vere e proprie novità al debutto nel 730 e nel modello Redditi persone fisiche 2021: parliamo del Superbonus 110%, ma anche della detassazione dei canoni di locazione non incassati nell’anno preso in esame (il 2020), che sono stati entrambi oggetto di una specifica circolare dell’Agenzia delle Entrate.

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate

La Circolare dell’Agenzia delle Entrate 7/E/2021 dedica a questo specifico argomento ben 38 pagine, esaminando diversi aspetti legati alla compilazione della dichiarazione dei redditi.

Partiamo dalla questione legata ai soggetti beneficiari: per quanto riguarda i condomini, permane il discorso secondo cui non è obbligatorio nominare un amministratore di condominio o richiedere il codice fiscale, ovviamente solo nel caso si abbia a che fare con il cosiddetto condominio minimo (con un massimo di quattro appartamenti).

Invece, per quanto riguarda le persone fisiche, la detrazione si può ottenere solo in caso di immobili appartenenti alla sfera privatistica.

Diverso è il caso di quegli immobili residenziali adibiti all’esercizio della professione oppure dell’arte, oppure all’esercizio di un’attività riconosciuta come commerciale come quella occasionale o abituale del bed and breakfast: per questi la detrazione possibile è del 50 per cento.

La questione della causale

Entrando più nel dettaglio a proposito delle modalità dei pagamenti, soffermiamoci brevemente sulle causali per i bonifici: è bene a tal proposito sottolineare la necessità di servirsi principalmente delle causali predisposte dai vari istituti di credito, sia per quanto riguarda l’Ecobonus, sia per quanto concerne le detrazioni previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio.

Questo perché al momento non è stata ancora introdotta una causale specifica che faccia riferimento al Superbonus del 110 per cento.

E questo è un punto che merita particolare attenzione: infatti, la compilazione non sufficientemente completa del bonifico postale o bancario, va a pregiudicare in maniera definitiva il rispetto da parte delle Poste o degli Istituti bancari di operare la ritenuta, aspetto che si traduce nel mancato riconoscimento della detrazione.

A ciò si può porre rimedio solo effettuando la ripetizione del suddetto pagamento con un bonifico compilato in maniera corretta.

Tale ripetizione del bonifico non è necessaria solo in uno specifico caso: quando cioè nel documento relativo alla spesa non viene indicato il numero della fattura, come stabilito dall’articolo 25 del Decreto Legge 78/2010, secondo il quale la ritenuta non è a rischio da tale omissione.

Attenzione però alle asseverazioni per il Superbonus e al visto di conformità: infatti, per quanto riguarda solo i lavori iniziati in una data successiva al 6 ottobre 2020, va utilizzato l’apposito modello allegato al Decreto Ministeriale del 6 agosto 2020.

I canoni d’affitto non percepiti

Sempre all’interno della sopra citata Circolare 7/E/2021, è spiegato che, a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto Sostegni 1, il locatore di immobili ad uso abitativo non può essere tassato per quanto riguarda i canoni di locazione non percepiti dal 1º Gennaio 2020, a patto però che tali mancati pagamenti siano confermati o dall’ingiunzione di pagamento o dall’intimazione di sfratto per morosità.

Così facendo, sarà sottoposta a tassazione solo la rendita catastale rivalutata, intendendo con questa definizione il valore catastale di un immobile, necessario per arrivare alla base imponibile utile per calcolare determinate imposte.

Questo fa sì che non sia più indispensabile giungere alla chiusura del procedimento di sfratto, in quanto basteranno l’intimazione di sfratto per morosità o l’ingiunzione di pagamento per comprovare la mancata percezione del canone.

Nel caso però in cui il provvedimento non giungesse a termine in un periodo utile per l’invio della dichiarazione, il contribuente si vedrà costretto a dichiarare il reddito, salvo poi recuperarlo l’anno successivo (servendosi della cosiddetta tax credit, ovvero l’imposta maggiore versata per i canoni sottoposti a tassazione).

Questo però riguarda solo gli immobili ad uso abitativo; per le locazioni commerciali, invece, sussiste l’obbligo della dichiarazione anche dei canoni non percepiti.

Superbonus 110% e Dichiarazione dei Redditi

Entrando maggiormente nel merito del discorso relativo alla Dichiarazione dei Redditi e al Superbonus 110%, partiamo dicendo che si deve fare riferimento al quadro E.

Quanto al Superbonus, si è avuto l’incremento al 110% dell’aliquota di detrazione delle spese sostenute a partire dal 1º Luglio 2020, relative agli specifici interventi volti ad aumentare l’efficienza energetica, così come le opere antisismiche, l’installazione degli impianti fotovoltaici e persino le infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici.

Ma in cosa consiste questa agevolazione?

Si tratta di una detrazione dall’imposta lorda pari al 110 per cento della spesa sostenuta, che verrà ripartita in cinque quote annuali del medesimo importo ed è ammessa solo nei limiti dell’imposta annua; ciò significa che la quota annuale della detrazione che non trovi capienza nell’imposta lorda di ciascun anno, non può essere utilizzata per diminuire l’imposta lorda dei periodi successivi e non può nemmeno essere chiesta a rimborso.

Chiaramente, i limiti di detrazioni e di spese ammessi al Superbonus variano sia per quanto riguarda il tipo di intervento realizzato, sia in base al tipo di edificio oggetto di tali interventi.

Superbonus 110% in condominio

Quando si parla di interventi inerenti al Superbonus 110% realizzati nelle parti comuni di un condominio, abbiamo un limite di spesa determinato in base al numero delle diverse unità immobiliari.

Ogni condomino può calcolare la detrazione della spesa a lui spettante servendosi dei millesimi di proprietà; nel caso però che gli interventi abbiano lo scopo di creare più unità abitative o di accorpare più unità all’interno di un solo immobile, per le spese e le detrazioni si deve fare fede alle unità immobiliari censite al catasto prima della realizzazione dei vari interventi edilizi e non a quelle derivanti dai lavori.

Per quanto invece concerne il periodo d’imposta, fa testo la data del bonifico effettuato dal condominio e non le date di versamento delle rate condominiali da parte del condomino.

Detrazioni in caso di vendita o decesso

Veniamo ora ad un’altra questione: a chi spetta la detrazione se l’immobile viene venduto o se il proprietario muore?

In caso di decesso la questione è apparentemente più semplice rispetto all’altro caso: questo perché le quote residue del Superbonus si trasferiscono agli eredi; nel caso di interventi inerenti l’efficientamento energetico dell’immobile, il beneficio fiscale si trasmette interamente all’erede con la detenzione materiale e diretta del bene.

Se invece l’immobile viene venduto o donato (tra persone viventi), allora sarà l’acquirente a godere dei benefici fiscali, ma solo a determinate condizioni.

Parlando di interventi di efficientamento energetico, all’acquirente spetteranno le detrazioni non utilizzate dall’ex proprietario, salvo diversi accordi tra le parti.

La cessione del credito nel 730

Interessante è anche la questione della Cessione del Credito, ricordando che la data ultima per comunicare al Fisco gli interventi, sia sulle unità immobiliari, che sulle parti comuni degli immobili, è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state effettuate le spese; anche se per quanto riguarda il 2020, tale data è stata prorogata al 15 aprile 2021.

Ma è possibile fare richiesta di cessione del credito dopo la scadenza del 15 aprile 2021, inserendo la detrazione nel 730 e poi chiedere la cessione del credito per la parte residua?

L’Agenzia delle Entrate ha risposto affermativamente a questo interrogativo, tramite la Circolare n.24 del 8/8/2020: infatti tale opzione può essere esercitata anche per quanto riguarda le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite.

Nel caso preso in esame, la questione si traduce così: il contribuente può decidere di beneficiare della prima rata della detrazione, indicandola nel proprio modello 730 del 2021, cedendo il credito corrispondente alle rate rimanenti.

Anche se bisogna sottolineare il fatto che la richiesta di cessione del credito, inclusa quella delle rate non ancora usufruite, può essere effettuata solo se le spese che danno origine alle varie detrazioni sono state sostenute negli anni 2020-21.

 

Insomma, si tratta di questioni apparentemente complicate e ostiche da comprendere, specie per i non avvezzi alle questioni fiscali, ma che con un’adeguata informazione e documentazione, anche effettuata via internet, possono essere affrontate quasi da chiunque, anche senza l’aiuto di professionisti del settore.

L’unica raccomandazione, oltre quella di armarsi di pazienza e di voglia di imparare, è di tenere in ordine i vari pagamenti relativi agli interventi del cosiddetto Superbonus.

A questo si aggiunge la necessità di tenere aggiornato il proprio calendario delle scadenze, così da non dimenticare nessuna data utile!

Inoltre, consigliamo di non perdere di vista le comunicazioni ufficiali da parte di Enti governativi, istituzionali e di riferimento, perché spessissimo capita che ci siano integrazioni e modifiche, cosa che peraltro è successo, come abbiamo avuto modo di dire in precedenza, che vanno a impattare sulle varie scadenze e sui termini di applicazione dei vari Decreti.

Tutto questo per dire che non è di sicuro un compito facile occuparsi della propria dichiarazione dei redditi, anzi, però è un lavoro che può dare davvero soddisfazione: intanto perché si tratta di capire meglio come funzionano determinati meccanismi fiscali, poi perché contribuisce ad avvicinarci alla nostra situazione economica, con tanti modi per trarre giovamento dalle varie agevolazioni.

Imparare a gestire in autonomia tali situazioni è utile anche quando è un professionista a redigere la nostra dichiarazione dei redditi: questo perché così ci può essere più chiaro ciò che viene fatto, evitando di rimanere all’oscuro della nostra situazione fiscale.

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TAGS: 730, condomini, dichiarazione redditi, modello, redditi, Superbonus, Superbonus 110%, tasse, tax

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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