I professionisti, prima di prendere in carico lo svolgimento di qualsiasi pratica riguardante il Superbonus, sono tenuti a stipulare una polizza assicurativa non inferiore a 500.000 euro. L’assicurazione del tecnico abilitato però non è l’unica polizza esistente per tutelare i beneficiari del Superbonus 110%.
Con l’approvazione del PNRR italiano, sono diventate ufficiali anche le nuove proroghe del Superbonus 110%, la maxi-agevolazione che consente di eseguire interventi di riqualificazione energetica e consolidamento strutturale con aliquota maggiorata.
Il computo metrico è uno dei tanti documenti obbligatori per poter fare richiesta del Superbonus 110%. Si tratta di quell’asseverazione atta a delineare e stimare i costi necessari per procedere all’esecuzione degli interventi.
Gli OICR non rientrano tra i beneficiari del Superbonus 110% e del Bonus Facciate. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle più recenti risposte agli interpelli datata 25 maggio 2021.
Come sappiamo, la dichiarazione dei Redditi è sempre un argomento delicato, visto che si deve prestare la massima attenzione nella compilazione, specie se si sceglie di fare tutto da soli, senza cioè farsi seguire da un esperto in materia.
Con la conversione in legge del DL n. 59/2021 è stata confermata la proroga del Superbonus 110%. Ciò che ha destato maggior clamore è senza dubbio l’assenza della proroga alle opzioni alternative alla detrazione.
Arrivano nuovi chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate in merito all’opzione della cessione del credito per poter usufruire del Superbonus 110%.
Dal 1° giugno è possibile avviare quasi tutti gli interventi edilizi senza dover dimostrare la doppia conformità dell’immobile, ma semplicemente presentando la cosiddetta CILA in deroga. Quello che ancora non abbiamo spiegato è il ruolo della SCA in tutto il procedimento.
Come sappiamo, la cosiddetta “CILA in deroga” che servirà per avere accesso al Superbonus 110% non sarà la tradizionale CILA che tutti conosciamo.
Il nuovo DL Semplificazioni/Recovery, come abbiamo potuto vedere, ha comportato una totale rivoluzione nell’applicazione e nell’utilizzo del Superbonus 110%. Vediamo cosa è cambiato
La sera di venerdì 28 maggio 2021 il Consiglio dei Ministri ha approvato il testo ufficiale del DL Semplificazioni, anche detto “DL Recovery”, perché al suo interno contiene le linee guida di attuazione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Recovery Plan).
ENEA ha messo a disposizione diversi metodi con i quali è possibile chiedere assistenza in merito all’applicazione del Superbonus 110%. Vediamo come fare.
Quando si intende usufruire del Superbonus 110% compiendo più interventi nella stessa unità abitativa (o condominio), i massimali di spesa che è possibile detrarre vengono cumulati componendo un unico limite massimo.
Come ormai ben sappiamo, il Superbonus 110% può essere cumulato con gli incentivi previsti per gli interventi di ricostruzione post-sisma per i territori italiani colpiti da eventi sismici nel periodo 2016-2017.
È possibile usufruire del Superbonus 110 per compiere degli interventi su un edificio abusivo, per il quale però è stata presentata domanda di condono ancora in attesa di esito?