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Superbonus e Bonus Facciate: gli OICR non possono accedervi

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Gli OICR non rientrano tra i beneficiari del Superbonus 110% e del Bonus Facciate. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate in una delle più recenti risposte agli interpelli datata 25 maggio 2021.

Il quesito è stato posto da una società per azioni riconosciuta come soggetto passivo IRES e IRAP, abilitata a svolgere operazioni di ristrutturazione, risanamento, riconversione, restauro e manutenzione per la valorizzazione di beni immobili.

Tale società, in quanto è a tutti gli effetti un OICR, non potrà accedere all’agevolazione Superbonus 110% né al Bonus Facciate. Vediamo perché.

Superbonus e Bonus Facciate: passivi IRES sempre ammessi?

Gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) sono quegli enti che investono in attività e strumenti finanziari attraverso la gestione di fondi comuni secondo il principio della ripartizione dei rischi.

Stando alla risposta all’interpello n. 372 del 25 maggio 2021, tali organismi non possono beneficiare del Superbonus 110% né del Bonus Facciate. Questo vale per tutti i metodi con i quali è possibile ottenere gli incentivi, dunque la detrazione, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La società istante specifica di essere un OICR e di essere qualificata come società per azioni, dunque riconosciuta come soggetto autonomo sia dai soci che dalla società che ne gestisce il patrimonio. Afferma inoltre di essere un soggetto passivo IRES ai sensi dell’articolo 73 comma 3 del TUIR, e anche passivo IRAP ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997.

La società sostiene di aver acquistato un edificio nel 2019 suddiviso in varie unità accatastate in categoria D/1 (alberghi e pensioni con fine di lucro) e D/8 (grandi negozi o centri commerciali), inserito però in un contesto residenziale. Afferma anche che, in seguito ai lavori edilizi che intende effettuare, la destinazione d’uso verrà modificata andando a creare unicamente delle singole unità immobiliari da poi rivendere.

L’istante, certa per gli interventi di essere idonea ad usufruire del Superbonus 110% e del Bonus Facciate, chiede chiarimenti all’Agenzia delle Entrate in merito alla possibilità di beneficiare degli incentivi con la cessione del credito d’imposta.

OICR non rientrano tra i beneficiari degli incentivi

La risposta del Fisco all’interpello non è stata quella che la società istante si aspettava.

Le Entrate hanno chiarito infatti come non solo il soggetto in questione non sia idoneo ad ottenere gli incentivi tramite l’opzione della cessione del credito o dello sconto in fattura, ma che in realtà non rientri proprio tra i beneficiari né del Superbonus 110% né del Bonus Facciate.

L’Agenzia specifica infatti che, nonostante la società sia passiva IRES, non è però soggetta alle imposte sui redditi né all’imposta regionale che si applica alle attività produttive, in quanto OICR.

E ricorda appunto, citando quanto stabilito nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, che il “Superbonus non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i quali, inoltre, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito“.

L’Agenzia ritiene infine che lo stesso tipo di riguardo sia applicabile anche al Bonus Facciate, e afferma dunque che la società istante, così come tutte le altre OICR, non possa in alcun modo usufruire delle due agevolazioni.

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TAGS: bonus facciate, investimento collettivo, irap, ires, oicr, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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