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Sconto in Fattura Superbonus: come si procede

Tramite il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 283847/2020, in data 8 agosto 2020, sono state rese disponibili le opzioni fiscali alternative per poter beneficiare del Superbonus 110%.

Sconto in Fattura Superbonus: come si procede Sconto in Fattura Superbonus: come si procede
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Tramite il provvedimento pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, protocollo n. 283847/2020, in data 8 agosto 2020, sono state rese disponibili le opzioni fiscali alternative per poter beneficiare del Superbonus 110%.

Ovviamente, si parla dello sconto in fattura e della cessione del credito, le altre due modalità che consentono agli incapienti IRPEF di poter richiedere il maxi-incentivo destinato alla riqualificazione energetica e all’adozione di misure antisismiche.

È passato quasi un anno dalla pubblicazione del provvedimento firmato dal Direttore dell’Agenzia, e ancora oggi esiste parecchia confusione sulle modalità di applicazione dell’incentivo.

Facciamo dunque un po’ di chiarezza sull’utilizzo dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Di seguito vedremo l’intera procedura per poter usufruire del Superbonus 110% con l’opzione dello sconto in fattura.

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Sconto in fattura Superbonus: di cosa parliamo

Scegliere la modalità dello sconto in fattura per usufruire del Superbonus 110% è l’opzione che consente di beneficiare dell’incentivo nella maniera più pratica e meno complessa possibile.

Lo sconto in fattura, infatti, è esattamente quello che può sembrare: uno sconto immediato, pari all’importo totale dovuto, sulla fattura emessa dalla ditta che esegue i lavori.

Questo significa che l’impresa accetterà di eseguire i lavori per intero, per poi emettere una fattura con espresso l’importo totale (100%). Ma il committente, ovvero il beneficiario dell’incentivo, non dovrà pagare niente.

La ditta che ha eseguito i lavori, in cambio riceverà un credito d’imposta pari invece al 110%, che potrà utilizzare solo in compensazione, secondo le regole previste per l’opzione della cessione del credito.

Sia lo sconto in fattura che la cessione del credito, con l’approvazione del PNRR  (Recovery Plan italiano) sono stati resi disponibili per tutto il 2022.

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Sconto in fattura: quando si può applicare e come funziona il SAL

L’opzione dello sconto in fattura è valida non solo per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus (sia Ecobonus 110% che Sismabonus 110%), ma anche per altri incentivi statali, quali:

Per approfondire, leggi: “Cessione Credito e Sconto Fattura: tutti i bonus che concedono le opzioni

Sia per quanto riguarda lo sconto in fattura che la cessione del credito, è possibile scegliere le opzioni ad ogni SAL (Stato di Avanzamento Lavori).

Ricordiamo che, solo in relazione al Superbonus (e quindi non per gli altri bonus casa) non sono concessi più di due SAL (oltre a quello di conclusione lavori) per ogni intervento complessivo, ed ognuno di essi deve riferirsi almeno al 30% degli interventi eseguiti.

Per chiarire meglio tale punto, rimandiamo all’articolo: “Superbonus, Bonus Casa e SAL: facciamo chiarezza

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Le asseverazioni dei tecnici abilitati

In merito agli interventi mirati al miglioramento dell’efficienza energetica, per entrambi le opzioni fiscali alternative, sarà necessario che i tecnici abilitati asseverino il rispetto di tutti i requisiti richiesti.

Gli stessi tecnici che si occupano della pratica dovranno inoltre assicurare il rispetto della congruità dei costi sostenuti, compiendo una dettagliata analisi dei prezzi con il computo metrico estimativo. Per i lavori legati all’Ecobonus 110% inoltre, bisognerà inviare la Comunicazione all’ENEA contenente una copia delle asseverazioni.

Se invece si tratta di lavori destinati alla riduzione del rischio sismico, e quindi inerenti al Sismabonus 110%, servirà assumere dei tecnici incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori strutturali e del collaudo statico. Anche qui, questi dovranno asseverare l’effettiva riduzione del rischio sismico per merito dei lavori eseguiti, oltre che condurre l’analisi dei costi conseguiti.

Ricordiamo che, con le modificazioni introdotte dal DL Semplificazioni/Recovery, per gli interventi ammissibili al Superbonus 110% che non comportano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, non sarà invece più necessario presentare il visto di conformità.

Tale documento rimane obbligatorio qualora si debba procedere alla demolizione e alla ricostruzione. In questo caso, il soggetto che redige la certificazione di conformità, dovrà verificare che gli altri tecnici abbiano correttamente rilasciato le asseverazioni richieste.

Allo stesso modo, dovrà assicurare che i tecnici abbiano anche stipulato la polizza di minimo 500.000 euro per potersi occupare della pratica Superbonus.

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La Comunicazione della scelta alle Entrate

Per poter usufruire del Superbonus 110% con una delle due opzioni alternative, sconto in fattura o cessione del credito, si dovrà comunicare tale scelta preventivamente.

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla possibilità di richiedere le opzioni in data 15 ottobre 2020, con scadenza stabilita al 16 marzo 2021. In seguito a diverse proroghe dovute agli effetti della pandemia, i termini di scadenza sono stati poi estesi al 29 aprile 2022.

Tuttavia, per quanto riguarda il prossimo anno, le date da rispettare per l’invio della Comunicazione sono le stesse stabilite in principio. Ovvero, chi volesse d’ora in poi scegliere l’opzione dello sconto in fattura per usufruire del maxi-bonus, dovrà comunicarlo alle Entrate entro e non oltre il 16 marzo successivo dell’anno in cui sono state sostenute le spese.

Il documento da presentare è denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”, ed è possibile scaricarlo seguendo questo link.

Per quanto riguarda gli interventi mirati all’efficientamento energetico, si precisa inoltre che la Comunicazione alle Entrate non potrà essere inviata prima del 5° giorno lavorativo in seguito all’ottenimento della ricevuta di avvenuto invio della Comunicazione ENEA.

In sostanza, prima si invierà la Comunicazione all’ENEA e si attenderà dall’ente l’avvenuta ricevuta del documento. Dopodiché, trascorsi almeno 5 giorni lavorativi dall’ottenimento della ricevuta, sarà possibile inviare anche la Comunicazione alle Entrate. Questo per consentire anche all’ENEA di inviare per tempo all’Agenzia i dati sintetici dei documenti ricevuti.



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TAGS: cessione del credito, incentivo, irpef, sconto in fattura, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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