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Bonus Facciate 2022: La guida completa all’incentivo

Bonus Facciate 2022: La guida completa all’incentivoBonus Facciate 2022: La guida completa all’incentivo

Bonus facciate 2022: in cosa consiste e quali sono i vantaggi

La Legge di Bilancio 2022 del governo Draghi, consultabile sulla Gazzetta Ufficiale prevede diverse novità per imprese, famiglie e lavoratori in tema di ristrutturazioni edilizie.

Oltre alla proroga del Superbonus 110%, del bonus ristrutturazioni e la conferma di incentivi per la casa come Ecobonus e Bonus Verde, anche il bonus facciate è stato riconfermato, ma con non poche modifiche.

Il bonus facciate, che sarà attivo anche nel 2022, subirà una riduzione della detrazione d’imposta; fino all’anno scorso questa detrazione era pari al 90% sulle spese inerenti i lavori edili che si operavano sulla facciata esterna degli immobili. Quest’anno l’agevolazione scenderà fino al 60%, ma continuerà a riguardare il restauro della facciata esterna degli edifici già esistenti, escludendo, dunque, le nuove costruzioni.

A conferma del grande seguito avuto nell’anno precedente, il bonus facciate rappresenta una proposta di vitale importanza per la manutenzione di molti edifici che, nel corso degl’anni, hanno riversato in stato di degrado, compromettendone non solo la bellezza estetica, ma soprattutto la loro stabilità.

Una riqualificazione, dunque, necessaria alla sicurezza della salute pubblica e prorogata proprio in vista della sempre crescente domanda presentata da cittadini ed imprese, al fine di abbellire e rendere sicuri i centri urbani e periferici delle città.

Il bonus facciate è applicabile con la detrazione fiscale, lo sconto in fattura o la cessione del credito.

La detrazione prevede una ripartizione in 10 quote annuali di pari importo, pari al 60% delle spese sostenute; un’aliquota, questa, piuttosto ridimensionata rispetto a quella del 90% dell’anno scorso, ma comunque finalizzata agli interventi di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna.

Esiste la possibilità di cumulare il suddetto bonus con altri già esistenti e, a differenza delle altre agevolazioni in materia edilizia, non sono previsti limiti massimi di spesa e né un limite massimo di detrazione; tutto questo consultabile presso la sezione dedicata al bonus facciate sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Bonus Facciate: A chi spetta e per quale tipologia di immobile

Come abbiamo accennato, il Bonus Facciate è finalizzato ad interventi di recupero o restauro degli edifici già esistenti e facenti parti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, a condizione che tutti questi facciano parte delle zone A, ovvero quelle relative al centro storico, e delle zone B che riguardano quelle aree già fortemente urbanizzate; in entrambi i casi queste zone possono essere individuate nel piano regolatore del proprio comune, anche avvalendosi del supporto di un professionista o dell’ufficio tecnico comunale.

E’ importante sottolineare che tra gli interventi soggetti ad agevolazioni, non rientrano gli immobili in costruzione o destinati a demolizione e ricostruzione.

Il bonus può essere richiesto da persone fisiche, compresi esercenti arti e professioni, da società semplici, da associazioni tra professionisti e infine da enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale e da contribuenti che conseguono reddito di impresa (ad esempio società di persone o persone fisiche).

Quindi, riassumendo, può essere accessibile a tutti i contribuenti che possiedono l’immobile da restaurare, includendo, dunque, i soggetti IRPEF e soggetti passivi IRES, ovvero ogni impresa e cittadino privato.

Va specificato che questi soggetti devono necessariamente possedere o detenere l’immobile sulla base di requisiti idonei che dovranno essere validi dal momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese.

L’Agenzia delle entrate prevede, inoltre, che “la data di inizio dei lavori deve risultare dai titoli abilitativi, se previsti, o da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà”. Tutto questo sarà necessario al fine di ricevere l’agevolazione a cui può spettare, inoltre, ai familiari conviventi col proprietario o ai conviventi di fatto che, in questo caso, dovranno risultare tali già al momento dell’avvio dei lavori.

Bonus Facciate: Interventi ammessi ed esclusioni

L’agevolazione del bonus facciate è permessa esclusivamente su interventi eseguiti sulle facciate che danno verso strade o luoghi pubblici, escludendo, quindi, quelle interne che si orientano verso i cortili o le chiostrine.

Gli interventi che vengono incentivati riguardano:

  • la pulitura o tinteggiatura di una facciata esterna;
  • sostituzione delle grondaie e dei discendenti;
  • rifacimento dei parapetti esterni e di tutti i lavori riconducibili al decoro urbano, compreso grondaie e cornicioni;
  • interventi mirati alla sistemazione delle parti impiantistiche situate sulla parte opaca della facciata.

Il bonus facciate, inoltre, spetta anche per una categoria di lavori aggiuntivi, come ad esempio lo smontaggio e la sostituzione delle tende solari che rientrano nella categoria di opere accessorie che riguardano l’isolamento, ai fini tecnici, delle facciate esterne; permessi, anche, i lavori relativi al sistema di illuminazione notturna di un edificio.

Sono esclusi dall’agevolazione, invece, gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio come chiostrine, cavedi, cortili e spazi interni; inoltre, stando all’ultimo aggiornamento, non sarà possibile usufruire delle detrazioni per le spese sostenute ai fini di sostituzione di vetrate, infissi, cancelli, portoni e grate.

Questi saranno criteri imprescindibili, cioè che non potranno avere eccezione per gli interventi realizzati su facciate interne di pregio o dal valore “culturale”, a prescindere, quindi, di quale sia il numero di utenti o clienti a cui ne siano destinati i godimenti.

Il bonus facciate non sarà dunque cumulabile con la detrazione spettante ai contribuenti che sono “obbligati” alla manutenzione, restauro o protezione di quei beni soggetti al “regime vincolistico” previsto dalla legge e dal cosiddetto “bonus immobili vincolati”.

Novità introdotte nel Bonus Facciate

Fino al 2021, come già detto, il bonus facciate prevedeva una detrazione del 90% delle spese sostenute a carico di cittadini o imprese; nel 2022 questa aliquota è scesa al 60% e la detrazione, a differenza degli altri bonus casa, è stata prorogata solo fino al 31 dicembre dello stesso anno.

Questo aspetto ha fatto molto discutere; ci sono state diverse inchieste che hanno portato alla luce alcuni fenomeni di “cattiva gestione” del bonus facciate, facendo riferimento al gonfiamento dei prezzi per alcuni tipi di interventi e comportamenti “poco leciti”.

Questi fenomeni sono dovuti al fatto che l’agevolazione inerente al bonus facciate non prevedeva un tetto massimo di spesa; quindi si poteva effettuare un intervento su una facciata esterna senza avere limiti di spesa e non era prevista nessuna asseverazione da parte di un tecnico che accertasse che quell’intervento costasse quanto indicato dal costruttore. Questo ha portato ad un aumento sproporzionato dei prezzi e ha fatto in modo che, nel 2021, grazie al Decreto Antifrode (abrogato), sono state introdotte delle importanti novità.

Innanzitutto una volta effettuati degli interventi inerenti a questo bonus, al termine dei lavori, adesso ci dovrà essere un commercialista che invia all’Agenzia delle entrate un “visto di conformità” dell’intervento e soprattutto un tecnico che effettuerà un’asseverazione sulla congruità delle spese, ovvero constaterà, a fronte di un determinato intervento, se quest’ultimo sarà congruo con le spese sostenute e portate in detrazione. Questi ed altri aspetti sono approfonditi al seguente link.

Sconto in fattura e Cessione del credito

L’accesso al Bonus Facciate è possibile mediante tre modalità differenti, come anche avviene per gli altri tipi di bonus casa come, ad esempio, il bonus ristrutturazione.

La prima modalità è quella della detrazione diretta, ovvero si porta in detrazione il 60% delle spese sostenute, nei 10 anni successivi a quello dell’inizio dell’intervento. Facendo un esempio pratico, se si spendono 100 mila euro, nella propria dichiarazione dei redditi si portano in detrazione 60 mila euro divisi in 10 anni, quindi 6 mila euro l’anno.

Lo Stato, con il Decreto Rilancio del 2020, ha introdotto la possibilità di usufruire anche dello sconto in fattura e della cessione del credito.

Nel primo caso, con lo sconto in fattura, l’incentivo del 60% viene scontato direttamente dal fornitore o dall’impresa esecutrice dei lavori al cliente finale, ovvero al beneficiario; in questo modo la ditta, qualora lo preveda, si farà carico della spesa detraibile che a sua volta potrà essere portata nella dichiarazione dei redditi dell’esecutore o potrà cedere il credito ad una banca o ad un altro istituto finanziario attraverso la cessione del credito.

Bonifico parlante, adempimenti e documenti da conservare

I pagamenti, così come avviene per gli altri bonus, saranno possibili mediante il bonifico parlante, anche detto bancario o postale.

In questo bonifico dovranno essere inserite: la causale del versamento, il codice fiscale del committente, il numero di partita IVA o codice fiscale di chi riceve il bonifico, come ad esempio la ditta o il professionista che esegue i lavori e, infine, in descrizione del bonifico, la seguente dicitura “lavori di restauro facciata ai sensi dell’art. 1, commi 219-224, Legge 160/2019“.

Nel caso in cui l’ente finanziario non abbia questa tipologia di bonifico, potranno essere utilizzati i modelli previsti per il recupero del patrimonio edilizio o quelli inerenti all’Ecobonus, ovvero alla riqualificazione energetica delle strutture.

Per maggiori informazioni ti invitiamo a leggere la guida “Cos’è e come si compila il bonifico parlante? Istruzioni per i vari Bonus“;

Per usufruire del beneficio, inoltre, bisognerà indicare i dati catastali dell’immobile, se i lavori sono effettuati dal detentore della dichiarazione dei redditi presentata e comunicare preventivamente la data di inizio dei lavori all’ente competente.

Successivamente si dovrà avere cura di conservare determinati documenti utili in caso di controlli, come le fatture emesse da imprese, professionisti e fornitori, ricevute dei bonifici e dei pagamenti dei tributi locali qualora dovuti e, nel caso di interventi condominiali, si dovrà conservare la delibera assemblare tramite la quale si è approvata l’esecuzione dei lavori con relativa tabella di ripartizione delle spese.

Sarà inoltre importante conservare, ai fini di un controllo, i documenti che attestino che il consenso ai lavori da parte del proprietario, se questi vengono realizzati dal detentore dell’immobile.

Infine, dovranno essere sempre consultabili eventuali pratiche edilizie e notifiche preliminari a cura dell’ASL, qualora previste, e l’attestazione della congruità dei prezzi con relativo visto di conformità, ma questo solo nel caso in cui si intenda cedere il credito ad una banca o altro istituto finanziario, o approfittare dello sconto in fattura.

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TAGS: bonus, bonus facciata, bonus facciate, cessione del credito, sconto in fattura

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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