Edilizia.com
Edilizia.com
Home » Bonus » Bonus Facciate » Bonus Facciate: visto di conformità sempre obbligatorio

Bonus Facciate: visto di conformità sempre obbligatorio

Bonus Facciate: visto di conformità sempre obbligatorioBonus Facciate: visto di conformità sempre obbligatorio
Ultimo Aggiornamento:

Come ormai ben sappiamo, il Bonus Facciate ha ottenuto la proroga con la Legge di Bilancio 2022. C’è da chiarire tuttavia che questo è l’unico bonus casa che non è stato rinnovato fino al 2024, ma resterà effettivo solo fino al 31 dicembre 2022.

Per quanto riguarda inoltre le spese che vengono sostenute nel corso del 2022, l’aliquota non è più fissata al 90% ma al 60%. È sempre valida invece la possibilità di usufruire del Bonus Facciate tramite le opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura.

In base alla nuova normativa però, sono state disposte delle imposizioni da rispettare per tutti i soggetti che intendono beneficiare dei bonus casa tramite opzioni alternative, come l’obbligo di presentazione del visto di conformità.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Sostegni TER corretto: 3 cessioni saranno possibili

Bonus Facciate: le nuove restrizioni per cessione e sconto

Come abbiamo accennato quindi, l’obbligo del visto di conformità non è legato solo agli interventi ammissibili al Bonus Facciate, ma anche a quelli relativi al Superbonus 110% e a tutti gli altri bonus casa che ammettono la scelta delle opzioni alternative (vedi qui quali sono).

Ricordiamo inoltre che anche il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022 è stato incluso tra gli incentivi che consentono la scelta della cessione o dello sconto.

L’obbligo del visto di conformità è stato introdotto con il Decreto Anti-Frode del 12 novembre 2021, con il quale si è provveduto ad inasprire i controlli per quanto riguarda l’usufrutto delle opzioni alternative. Il Dl Anti-Frode è stato successivamente abrogato, ma il testo della normativa è stato integrato a quello della nuova Legge di Bilancio 2022.

Tra le nuove restrizioni introdotte dal DL anti-frode e riconfermate con la Manovra 2022, è stato disposto appunto l’obbligo del visto di conformità per quasi tutti gli interventi per i quali si usufruisce delle detrazioni tramite opzioni alternative.

Il visto di conformità dunque, che prima era necessario solo per i lavori ammissibili al Superbonus 110%, ad oggi è diventato obbligatorio anche per il Bonus Facciate.

Chiariamo comunque che l’obbligo di presentazione del visto attualmente è legato all’utilizzo della cessione e dello sconto. Nel caso in cui si scelga invece di beneficiare direttamente della detrazione con la Dichiarazione dei Redditi, il visto non sarà necessario.

Visto di conformità: quando è obbligatorio?

Per quanto riguarda dunque il Superbonus 110% e il Bonus Facciate, a prescindere dall’entità degli interventi, se si intende beneficiare degli incentivi tramite opzioni alternative, il visto sarà obbligatorio.

Diversa è la situazione invece per gli altri bonus casa che ammettono l’usufrutto tramite cessione e sconto, che sono l’Ecobonus, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus e il Sismabonus Acquisti, oltre appunto al nuovo bonus Barriere Architettoniche 2022.

Leggi anche: “Bonus Ristrutturazioni: Cessione e Sconto, quando non sono ammessi

Anche per questi incentivi, qualora si scelga di beneficiarne mediante opzioni alternative, è diventato obbligatorio il visto di conformità. Attenzione però, solo per quanto riguarda questi bonus, sono esentati dalla presentazione del visto gli interventi:

  • Svolti in regime di edilizia libera;
  • Che non superano il valore di 10.000 euro.

Rimane sempre necessario invece il visto se con la cessione o lo sconto si intende usufruire del Bonus Facciate o del Superbonus 110%. Ciò anche nel caso in cui siano interventi inquadrabili in edilizia libera, e anche nel caso in cui le spese non superino i 10.000 euro.

Bonus Facciate: breve esempio trattato dal Fisco

Il tema è stato di recente oggetto di un quesito rivolto alle Entrate sul portale FiscoOggi, dove appunto un contribuente rappresenta di voler usufruire del Bonus Facciate con l’opzione della cessione del credito.

Egli dichiara che i lavori agevolabili saranno conseguiti in regime di edilizia libera e chiede al Fisco se sia possibile in questo caso non presentare il visto di conformità relativo ai dati dichiarati e alla congruità delle spese.

La risposta, come possiamo immaginare, è negativa. I lavori ammissibili al Bonus Facciate, quando utilizzati tramite sconto o cessione, richiedono sempre la presenza del visto di conformità.

Leggi anche: “Comunicazione Sconto in fattura e Cessione del credito: come si compila passo per passo

Richiedi informazioni per Bonus, Bonus Facciate, Detrazioni Fiscali, Economia e Finanza, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Voglio iscrivermi gratuitamente per avere risposte più veloci!

*Vista l'informativa privacy, acconsento anche alle finalità ivi descritte agli artt. 2.3, 2.4, 2.5. Per limitare il consenso ad una o più finalità clicca qui.

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Bonus Facciate: 328 milioni di crediti falsi scoperti dalla Guardia di FinanzaBonus Facciate: 328 milioni di crediti falsi scoperti dalla Guardia di Finanza

Bonus Facciate: 328 milioni di crediti falsi scoperti dalla Guardia di Finanza

21/09/2023 09:36 - Nella recente operazione condotta dalla Guardia di Finanza di Brescia, una vasta truffa nel settore dei bonus edilizia è stata smantellata, coinvolgendo crediti fiscali falsi per un valore di 330 milioni di euro.
Bonus Facciate: IVA non scontata può essere cedutaBonus Facciate: IVA non scontata può essere ceduta

Bonus Facciate: IVA non scontata può essere ceduta

16/03/2023 10:01 - Il Bonus Facciate, così come il Superbonus e gli altri Bonus Casa, prevede la [..]
TAGS: bonus facciate, cessione del credito, facciate, proroga bonus facciate, sconto in fattura

Autore: Redazione Online

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!