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Guida ai millesimi condominiali: formula con esempio, coefficienti, tabelle di proprietà e d’uso, ripartizione delle spese, approvazione e revisione.
I millesimi condominiali esprimono il rapporto tra il valore di ciascuna unità immobiliare e il valore dell’intero edificio, assunto convenzionalmente pari a 1.000. Servono per ripartire molte spese comuni e per calcolare il peso dei partecipanti nelle votazioni assembleari, ma non coincidono automaticamente con i metri quadrati, la rendita catastale o il prezzo di mercato dell’appartamento.
Un calcolo attendibile richiede rilievi, planimetrie e criteri omogenei. Occorre inoltre distinguere la tabella generale di proprietà dalle tabelle dedicate a scale, ascensore, riscaldamento o altri servizi. In questa guida vediamo come si formano i millesimi, come leggere la formula, quali maggioranze servono per approvare o modificare le tabelle e quando un errore, un ampliamento o un frazionamento consentono la revisione.
Sommario
Ogni proprietario possiede la propria unità esclusiva e una quota delle parti comuni. L’articolo 1118 del Codice civile collega questa quota al valore proporzionale dell’unità, salvo che il titolo stabilisca diversamente. L’articolo 68 delle disposizioni di attuazione precisa che tale valore è espresso in millesimi in una tabella allegata al regolamento di condominio.
Dire che un appartamento vale 85 millesimi significa quindi che, rispetto al parametro complessivo di 1.000, a quell’unità è attribuito un valore proporzionale pari a 85. Non significa che il proprietario possieda materialmente l’8,5% di ogni metro quadrato comune né che possa individuare una porzione esclusiva del cortile, del tetto o dell’androne.
I millesimi svolgono soprattutto tre funzioni:
La tabella è una rappresentazione numerica di rapporti già esistenti. Non attribuisce da sola la proprietà di un bene e non sana errori catastali, abusi edilizi o difformità urbanistiche.
Le regole principali si trovano nel Codice civile e nelle relative disposizioni di attuazione:
Nella stima non si tiene conto del canone di locazione, dei miglioramenti interni o dello stato di manutenzione della singola unità. Una cucina nuova o finiture di pregio non aumentano quindi, da sole, i millesimi; un incremento oggettivo di superficie o consistenza può invece incidere sui rapporti di valore.
Nel linguaggio corrente si parla spesso di “tabella A”, “tabella B” o “tabella C”. Le lettere sono convenzioni utilizzate dai tecnici e dai singoli condomìni: la legge non impone una denominazione identica per tutti gli edifici. Conta la funzione della tabella e il criterio applicato.
| Tabella | Che cosa misura | Impiego tipico |
|---|---|---|
| Proprietà generale | Valore proporzionale di ogni unità rispetto all’intero edificio. | Spese generali, diritti comuni e quorum, quando non opera un criterio speciale. |
| Scale e ascensore | Combina, secondo la spesa, valore della proprietà, altezza del piano e utilità del servizio. | Manutenzione, sostituzione, esercizio o pulizia secondo le regole applicabili. |
| Riscaldamento | Ripartisce quote connesse a consumi e fabbisogni secondo la disciplina tecnica vigente. | Impianto centralizzato; non coincide necessariamente con la tabella di proprietà. |
| Lastrico, tetto o corpo di fabbrica | Individua le unità coperte o servite dalla specifica parte comune. | Spese che riguardano soltanto una parte dell’edificio. |
| Autorimessa, cortile o altro servizio | Considera il gruppo dei proprietari che utilizza o a cui serve il bene. | Condominio parziale e servizi destinati in misura diversa. |
Su smartphone la tabella può essere scorsa orizzontalmente.
Una tabella speciale può comprendere soltanto le unità servite e ripartire tra esse il totale. Non è corretto usare sempre la tabella generale per qualsiasi costo: prima bisogna identificare il bene, i proprietari, l’utilità prodotta e l’eventuale norma speciale.
Quando i condomini sono più di dieci, l’articolo 1138 impone l’adozione di un regolamento; l’articolo 68 prevede che i valori proporzionali siano espressi nell’apposita tabella allegata. Nei condomìni più piccoli la mancanza di una tabella formalmente approvata non elimina il condominio e non sospende i doveri di contribuire alle spese.
Anche senza prospetto definitivo, i costi devono essere ripartiti rispettando i rapporti di valore e i criteri legali. L’assemblea non può però inventare quote arbitrarie o trasformare una ripartizione provvisoria in un criterio permanente contrario alla legge. Se i valori sono contestati e non si raggiunge un accordo, può rendersi necessaria la determinazione giudiziale.
Le tabelle possono esistere separatamente dal regolamento. La loro semplice presenza in un regolamento predisposto dal costruttore non le rende automaticamente “contrattuali” nel senso tecnico che vedremo più avanti.
Il Codice civile stabilisce che cosa rappresentano i valori, ma non prescrive un unico algoritmo né una serie obbligatoria di coefficienti. Il tecnico ricostruisce la consistenza delle unità e applica criteri oggettivi, coerenti e verificabili all’intero edificio.
Prima del calcolo sono normalmente necessari:
La superficie reale viene generalmente trasformata in superficie o valore virtuale mediante coefficienti. In edifici con altezze o destinazioni molto diverse il tecnico può utilizzare il volume o articolare il calcolo per vani e porzioni omogenee.
In forma semplificata, per ogni unità si determina prima un valore virtuale:
Vi = Si × Cdest × Cpiano × Corient × Cprosp × Clum × Cfunz
Si rapporta poi quel valore alla somma dei valori virtuali di tutte le unità:
Mi = (Vi / ΣV) × 1.000
| Simbolo | Significato | Dato richiesto |
|---|---|---|
| Vi | Valore virtuale della singola unità. | Risultato della superficie o del volume corretti con i coefficienti. |
| Si | Superficie reale della porzione considerata. | Misura da planimetria verificata e, quando necessario, da rilievo. |
| C | Coefficienti correttivi. | Destinazione, piano, orientamento, prospetto, luminosità e funzionalità, scelti con criterio omogeneo. |
| ΣV | Somma dei valori virtuali di tutte le unità comprese. | Totale dell’intero edificio o del gruppo interessato dalla tabella. |
| Mi | Millesimi attribuiti all’unità. | Quota finale, normalmente arrotondata in modo che la somma risulti 1.000. |
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La formula mostra perché due appartamenti di identica superficie possono avere millesimi diversi. Piano, esposizione, luminosità, distribuzione e caratteristiche degli accessori possono modificare il valore virtuale. I coefficienti non devono però diventare correzioni soggettive finalizzate a favorire una proprietà.
Consideriamo un edificio molto semplice con quattro unità. Per rendere leggibile l’esempio, tutti i coefficienti applicati alle diverse caratteristiche sono riassunti in un unico coefficiente globale. In una relazione reale il tecnico li espone separatamente e può suddividere balconi, cantine e terrazzi dalle superfici principali.
| Unità | Superficie | Coefficiente globale | Valore virtuale | Calcolo | Millesimi |
|---|---|---|---|---|---|
| A | 80 m² | 1,00 | 80,00 | 80 / 292 × 1.000 | 273,97 |
| B | 100 m² | 0,95 | 95,00 | 95 / 292 × 1.000 | 325,34 |
| C | 70 m² | 1,10 | 77,00 | 77 / 292 × 1.000 | 263,70 |
| D | 50 m² | 0,80 | 40,00 | 40 / 292 × 1.000 | 136,99 |
| Totale | 292,00 | 1.000,00 | |||
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Per l’unità B il passaggio è: 100 m² × 0,95 = 95 di valore virtuale; 95 diviso 292 e moltiplicato per 1.000 produce 325,34 millesimi. L’arrotondamento va gestito sull’insieme, evitando che la somma finale diventi 999 o 1.001.
I coefficienti trasformano grandezze fisiche in valori comparabili. Tra i fattori più utilizzati rientrano destinazione del vano, piano, orientamento, esposizione o prospetto, luminosità e funzionalità distributiva. Balconi, terrazzi, giardini, cantine, soffitte e autorimesse non vengono normalmente valutati come superficie abitativa piena, ma non per questo sono sempre irrilevanti.
La Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 12480 del 26 marzo 1966 contiene criteri tecnici nati per l’edilizia cooperativa e rappresenta ancora un riferimento metodologico diffuso. Non è però un tariffario vincolante né una formula di legge applicabile automaticamente a ogni condominio privato.
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Richiedi informazioni gratisLa relazione dovrebbe indicare superfici, coefficienti, motivazioni, operazioni e arrotondamenti. Un prospetto con i soli risultati finali rende difficile controllare errori e confrontare la nuova tabella con quella precedente.
Non si devono invece utilizzare come scorciatoia:
L’articolo 1123 stabilisce che le spese necessarie alla conservazione e al godimento delle parti comuni, ai servizi nell’interesse comune e alle innovazioni deliberate sono sostenute in proporzione al valore della proprietà, salvo diversa convenzione.
Il criterio cambia quando una cosa serve i condomini in misura diversa: il costo va ripartito in proporzione all’uso che ciascuno può farne. Se un impianto, un cortile, una scala o un corpo di fabbrica serve soltanto una parte dell’edificio, pagano i proprietari del gruppo interessato. È il principio del cosiddetto condominio parziale.
| Spesa | Criterio indicativo | Verifica necessaria |
|---|---|---|
| Conservazione di parti comuni generali | Tabella di proprietà, salvo titolo o criterio speciale. | Accertare che il bene sia comune a tutti. |
| Scale e ascensore: manutenzione e sostituzione | Metà in base al valore delle unità e metà in proporzione all’altezza del piano, ai sensi dell’articolo 1124. | Individuare unità servite, piani e natura precisa della spesa. |
| Pulizia e illuminazione delle scale | Utilità e uso potenziale del servizio, tenendo conto dell’altezza del piano. | Non confondere automaticamente queste spese con ogni intervento strutturale sulle scale. |
| Lastrico solare a uso esclusivo | Un terzo a carico dell’utilizzatore esclusivo e due terzi a carico delle unità coperte, secondo l’articolo 1126. | Verificare copertura effettiva e titolo. |
| Servizio destinato solo a un gruppo | Riparto tra le sole unità che ne traggono utilità. | Applicare l’articolo 1123, commi secondo e terzo. |
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La Cassazione, con la sentenza n. 4827 del 3 marzo 2026, ha ribadito l’importanza dell’utilità concreta nella ripartizione della pulizia delle scale. Nel caso esaminato rilevavano anche un’unità con accesso soltanto dall’esterno e l’annessione di soffitte agli appartamenti. La pronuncia non autorizza però chiunque dichiari di non usare le scale a smettere di pagare: servono caratteristiche oggettive del bene e dell’unità.
Le maggioranze condominiali hanno normalmente una doppia componente: numero delle persone e valore dell’edificio. Non basta quindi sommare i millesimi senza contare i partecipanti, né contare le teste ignorando il valore rappresentato.
Chi possiede più appartamenti nello stesso condominio è un solo condomino ai fini del conteggio personale, ma porta la somma dei millesimi delle proprie unità. Se una stessa unità appartiene a più persone, i comproprietari esprimono una sola partecipazione secondo le regole previste.
La tabella generale è usata per i quorum salvo che la decisione riguardi un condominio parziale o un gruppo limitato. In quel caso devono partecipare alla decisione i proprietari interessati e i valori vanno rapportati al gruppo competente.
La risposta dipende dalla natura del documento. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 18477/2010, hanno chiarito che la tabella che si limita a tradurre in numeri i criteri legali ha funzione ricognitiva e non è un contratto che dispone dei diritti reali. Per approvarla è sufficiente la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma: maggioranza degli intervenuti e almeno 500 millesimi.
La stessa conclusione vale se la tabella era contenuta nel regolamento predisposto dall’originario unico proprietario, quando essa si limita al calcolo dei rapporti legali. La dicitura “regolamento contrattuale” non rende automaticamente negoziale ogni allegato.
Serve invece il consenso di tutti quando i proprietari intendono:
Una tabella realmente convenzionale non è una semplice operazione tecnica: incorpora l’accordo con cui tutti accettano un criterio differente. Prima di stabilire quale maggioranza serva bisogna quindi leggere titoli, regolamento e dichiarazioni negoziali, non soltanto il nome dato al documento.
L’articolo 69 delle disposizioni di attuazione prevede come regola la rettifica o modifica all’unanimità. Consente però di intervenire con la maggioranza dell’articolo 1136, secondo comma, anche nell’interesse di un solo condomino, in due casi specifici.
L’errore rilevante consiste in una divergenza oggettiva tra valore effettivo dell’unità e valore proporzionale attribuito. Può derivare, per esempio, da una superficie sbagliata, dall’omissione di una porzione, dall’attribuzione dell’unità al piano errato o dall’applicazione incoerente dei coefficienti.
Per questa ipotesi la legge non richiede il superamento della soglia di un quinto. Non basta però preferire oggi un diverso metodo di stima o ritenere “troppo alto” il proprio valore: occorre indicare elementi oggettivamente verificabili che abbiano alterato il calcolo.
La revisione a maggioranza è possibile quando sopraelevazioni, incrementi di superficie oppure aumento o diminuzione delle unità immobiliari alterano per più di un quinto il valore proporzionale anche di una sola unità. Il costo della revisione è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Il 20% non si applica direttamente ai metri quadrati aggiunti: bisogna verificare se il rapporto di valore dell’unità rispetto all’edificio è cambiato di oltre un quinto. Un ampliamento inferiore può superare la soglia in un piccolo condominio; un aumento di superficie maggiore potrebbe non superarla in un complesso molto ampio.
La sentenza n. 4827/2026 ha inoltre confermato che il carattere contrattuale del regolamento non impedisce la revisione quando la tabella si limita a rappresentare valori legali e si verifica una divergenza oggettiva. Diverso è il caso di una vera convenzione con cui tutti abbiano deliberatamente accettato quote difformi.
Non comportano da soli una revisione:
Ogni caso richiede il confronto tra situazione originaria, trasformazioni reali e valori di tutte le unità. L’aggiornamento catastale non sostituisce questo esame e l’eventuale revisione millesimale non regolarizza lavori abusivi.
Una revisione ordinata evita che la discussione assembleare si riduca a un confronto di percentuali senza documenti. Il percorso consigliabile è il seguente:
Una semplice delibera che approva il consuntivo secondo vecchie quote non sostituisce automaticamente la revisione della tabella. Allo stesso modo, il condomino non può autoridurre i versamenti sulla base di un calcolo personale finché la ripartizione vigente non viene validamente modificata o annullata.
Quando esistono i presupposti dell’articolo 69 e l’assemblea non interviene, il condomino interessato può chiedere la revisione in giudizio. Ai soli fini di questa azione può essere convenuto il condominio in persona dell’amministratore; quest’ultimo deve informare senza indugio l’assemblea.
Le controversie condominiali rientrano nella mediazione obbligatoria. Prima della causa occorre quindi rivolgersi a un organismo competente nel territorio del tribunale in cui si trova il condominio, secondo il D.Lgs. 28/2010 e l’articolo 71-quater delle disposizioni di attuazione.
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Richiedi informazioni gratisÈ importante distinguere:
La sentenza che ridetermina i valori ha natura costitutiva e non riscrive automaticamente tutte le ripartizioni passate. La Cassazione n. 23726/2024 ha precisato che, per le somme versate prima della modifica sulla base di valori errati, può venire in rilievo un’azione del condominio per arricchimento senza causa. Recuperi e rimborsi non vanno quindi eseguiti dall’amministratore con un conguaglio improvvisato: occorre verificare titolo, prescrizione, delibere e soggetto legittimato.
Quando un appartamento viene diviso, la quota originaria deve essere attribuita alle nuove unità secondo i rispettivi valori. Se l’operazione non altera il rapporto complessivo con il resto dell’edificio, può essere sufficiente distribuire la quota precedente; se modifica consistenza e rapporti oltre i limiti dell’articolo 69, occorre rivedere l’intero prospetto.
La fusione segue una logica analoga: sommare meccanicamente vecchi millesimi può essere corretto soltanto se non sono cambiate superfici, destinazioni, accessi, utilità o altri elementi. Sopraelevazioni, recuperi di sottotetti, chiusure e annessioni di volumi richiedono invece una verifica completa.
Il cambio di destinazione d’uso non determina sempre e da solo nuovi millesimi. Conta se sono cambiate caratteristiche oggettive incidenti sul valore proporzionale. La trasformazione di una soffitta in superficie stabilmente annessa e fruibile è diversa dalla semplice modifica dell’attività esercitata in un locale rimasto identico.
Se le opere sono urbanisticamente irregolari, il tecnico deve segnalare la criticità. Inserire la superficie nella tabella può essere necessario per un corretto riparto, ma non costituisce sanatoria e non impedisce gli interventi dell’amministrazione comunale o le azioni degli altri condomini.
La redazione viene normalmente affidata a un geometra, architetto o ingegnere con esperienza in rilievi, estimo e condominio. Il Codice civile non istituisce un albo esclusivo dei “millesimatori”, ma la necessità di misure, valutazioni e responsabilità professionali rende sconsigliabile un foglio di calcolo predisposto senza competenze tecniche.
Non esiste una tariffa nazionale obbligatoria. Per un piccolo edificio regolare, la redazione completa può costare indicativamente 600-1.500 euro; per condomìni medi o articolati si incontrano spesso importi di 1.500-3.500 euro. Complessi con più scale, corpi di fabbrica, numerosi rilievi, ricostruzioni storiche o contenziosi possono superare tali valori.
Il preventivo dovrebbe specificare:
Un’offerta molto economica può limitarsi a rielaborare planimetrie non verificate. Prima di confrontare i prezzi bisogna quindi accertare che le prestazioni siano equivalenti.
Ogni condomino dovrebbe ricevere il prospetto con un anticipo sufficiente e verificare almeno:
No. La superficie è il dato di partenza più importante, ma viene corretta con caratteristiche oggettive. Due unità di 80 m² possono quindi ricevere valori differenti.
La tabella esprime per convenzione il totale in millesimi. Anche una tabella speciale può essere rapportata a 1.000 tra i soli partecipanti al servizio; bisogna leggere la relazione per capire quale gruppo rappresenti il totale.
Sì, quando incidono sul valore oggettivo dell’unità, ma normalmente con coefficienti diversi dalla superficie abitabile. Non esiste una percentuale universale valida per qualsiasi edificio.
Il migliore stato di manutenzione e le finiture non si considerano. Possono essere rilevanti ampliamenti, annessioni, sopraelevazioni o variazioni oggettive della consistenza alle condizioni dell’articolo 69.
No. La soglia di un quinto riguarda le mutate condizioni dell’edificio previste dal numero 2 dell’articolo 69. Per l’errore oggettivo del numero 1 non è prevista quella soglia.
Non automaticamente. Se la tabella traduce soltanto i criteri legali, può essere corretta nei casi di legge. È necessaria un’analisi specifica quando contiene una vera convenzione con quote o criteri volutamente difformi.
No. Finché la tabella o la delibera non vengono validamente modificate o sospese, il condomino non dovrebbe autoridurre la propria quota. Deve attivare la procedura assembleare, la mediazione o l’azione giudiziaria appropriata.
Può aiutare a comprendere la formula, ma non verifica superfici, titoli, corpi di fabbrica, utilità dei servizi e coefficienti. Non è sufficiente per una tabella destinata all’approvazione o a un contenzioso.
I millesimi non sono una semplice divisione dei metri quadrati. Derivano dal confronto tra i valori oggettivi di tutte le unità e incidono su spese, diritti comuni e votazioni. La tabella generale non può essere utilizzata indistintamente per ogni costo: scale, ascensore, lastrici e servizi parziali seguono criteri specifici.
Per approvare una tabella meramente ricognitiva è sufficiente la maggioranza qualificata; una vera deroga convenzionale richiede il consenso unanime. La revisione a maggioranza è ammessa in presenza di un errore oggettivo oppure di trasformazioni che alterino di oltre un quinto il valore proporzionale di almeno un’unità. Prima di deliberare servono una relazione verificabile, la corretta maggioranza e una chiara distinzione tra nuovo riparto e contabilità degli esercizi passati.
Contenuto verificato e aggiornato a luglio 2026.
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