Un ordine di demolizione rimasto nel fascicolo per anni, una domanda di sanatoria e un provvedimento negativo mai comunicato al proprietario. Su questa sequenza si è innestato l’accertamento dell’inottemperanza, con acquisizione gratuita del manufatto al patrimonio comunale e una sanzione di 13.000 euro.

Il TAR aveva annullato questi ultimi provvedimenti. Con la sentenza n. 7113/2026, pubblicata il 25 settembre 2026, la Sezione Terza del Consiglio di Stato ha respinto l’appello proposto dall’impresa che aveva realizzato l’opera, confermando la decisione di primo grado. Il punto decisivo non è una sanatoria concessa dal giudice, ma l’efficacia del diniego e la sua comunicazione al destinatario.

La sequenza: demolizione, domanda di sanatoria e acquisizione

L’ordine di demolizione risaliva al 2010. Nell’agosto 2022 il proprietario aveva presentato un’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del Testo Unico Edilizia. Il Comune aveva svolto l’istruttoria, chiedendo integrazioni documentali.

La pratica era stata successivamente archiviata per carenze documentali, senza che l’atto fosse comunicato all’interessato. Nell’ottobre 2023 l’amministrazione aveva accertato l’inottemperanza all’ordine e disposto l’acquisizione gratuita dell’intero manufatto, insieme alla sanzione pecuniaria.

Il proprietario aveva inoltre presentato una seconda domanda di sanatoria, poi integrata. Il TAR aveva ritenuto che la prima istanza continuasse a impedire temporaneamente l’esecuzione dell’ordine, mancando una conclusione efficace nei confronti del destinatario. Di conseguenza, non potevano essere adottate le successive misure fondate sulla mancata demolizione.

La controversia riguarda un accertamento di conformità ordinario, non un nuovo condono straordinario. Per distinguere i procedimenti oggi applicabili e i relativi requisiti, è utile la guida al permesso in sanatoria.

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Perché il silenzio-rigetto non risolveva questo caso

L’impresa appellante sosteneva che sulla prima domanda si fosse formato il rigetto tacito: decorso il termine senza impugnazione, l’ordine di demolizione avrebbe ripreso efficacia e la seconda istanza sarebbe stata tardiva.

Il Consiglio di Stato non nega la regola generale dell’articolo 36, nel testo applicabile alla vicenda: il silenzio sulla richiesta di permesso in sanatoria, decorso il termine previsto, vale come rigetto e non come semplice inerzia. Il provvedimento negativo così formatosi deve essere contestato nei termini.

Quell’orientamento non era però pertinente alla sequenza concreta. Il Comune aveva istruito la domanda, sospendendo il termine mediante richieste di integrazione, e aveva adottato un provvedimento espresso. Occorreva quindi esaminare questo atto e la sua efficacia, anziché trattare il fascicolo come una pratica sulla quale l’amministrazione fosse rimasta completamente silente.

La distinzione è importante: non ogni domanda pendente sospende indefinitamente la demolizione e non ogni mancata risposta ha lo stesso significato. La guida su silenzio-assenso e silenzio-rigetto in edilizia aiuta a individuare il procedimento prima di calcolare i termini.

Il diniego espresso produce effetti con la comunicazione

Il Collegio applica l’articolo 21-bis della Legge 241/1990, relativo all’efficacia dei provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati. La regola richiamata dalla decisione lega l’efficacia nei confronti del destinatario alla comunicazione.

Nel caso esaminato tale criterio vale anche per il diniego espresso di sanatoria. La domanda aveva prodotto una temporanea sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione; il provvedimento negativo era l’atto destinato a far cessare quella pausa. Senza la sua comunicazione, non poteva considerarsi ripristinata l’efficacia dell’ingiunzione sulla base di quel diniego.

Il principio riguarda il momento in cui l’atto può produrre effetti nei confronti dell’interessato. Non equivale a dire che il diniego non esista, che sia necessariamente illegittimo nel contenuto o che la domanda sia stata accolta. Occorre tenere separate adozione, comunicazione ed efficacia.

La Legge 241/1990 contempla anche forme particolari di comunicazione e ipotesi di immediata efficacia. La sentenza applica la regola alla specifica vicenda: non consente di considerare automaticamente privo di effetti qualsiasi atto amministrativo che il destinatario affermi di non aver ricevuto.

La seconda domanda non è stata considerata tardiva

Per il Consiglio di Stato, durante l’istruttoria e in attesa della comunicazione del provvedimento espresso permaneva l’effetto sospensivo collegato alla prima istanza. Restavano quindi legittime la presentazione dell’ulteriore domanda e la relativa integrazione documentale.

La seconda istanza aveva ormai assorbito la prima. Il Comune poteva comunque concludere il nuovo procedimento applicando l’articolo 36: la pronuncia non impone di rilasciare il permesso e non attesta che l’opera possieda la conformità richiesta.

Anche questo passaggio va letto nei suoi limiti. Non attribuisce a chiunque la possibilità di riaprire indefinitamente una sanatoria già respinta con effetti consolidati, né autorizza una successione di domande identiche per impedire ogni ripristino. La conclusione discende dalla mancata comunicazione dell’atto espresso e dalla concreta situazione procedimentale accertata.

Il costruttore non era automaticamente controinteressato

L’appello conteneva anche una contestazione sulla notifica del ricorso di primo grado all’impresa. Quest’ultima aveva costruito l’opera e sollecitato i poteri repressivi del Comune, ma non era proprietaria dell’immobile.

Il Consiglio di Stato esclude che queste circostanze bastassero a renderla controinteressata, cioè un soggetto da coinvolgere necessariamente nel giudizio di annullamento. L’acquisizione e la sanzione rivolte al proprietario non le attribuivano un vantaggio diretto. Al contrario, l’eventuale regolarizzazione avrebbe potuto far venir meno anche il suo obbligo di demolizione.

La sentenza distingue dunque l’interesse a ottenere che il Comune concluda un procedimento dall’interesse qualificato a conservare uno specifico provvedimento sanzionatorio. Non afferma che un costruttore o un denunciante non possano mai essere controinteressati: occorre verificare la posizione concreta e il beneficio diretto prodotto dall’atto.

Un documento non depositato non è necessariamente inesistente

Il Collegio precisa infine che la mancata produzione dell’atto espresso nel giudizio di primo grado non consentiva di dedurne l’inesistenza. Il provvedimento era identificato da un numero di protocollo e il relativo onere di produzione spettava all’amministrazione.

È una distinzione utile anche fuori dal processo. Un documento che non compare tra le copie ricevute può essere mancante nel fascicolo consegnato, non inesistente nell’archivio comunale. Prima di trarre conclusioni è opportuno richiederlo insieme agli atti istruttori e alle prove delle comunicazioni, tramite un accesso agli atti edilizi mirato.

Cosa resta fermo dopo la sentenza

L’appello è stato rigettato; nessuna statuizione sulle spese, perché le controparti non si erano costituite. È rimasto fermo l’annullamento dei provvedimenti di acquisizione e della sanzione di 13.000 euro disposto in primo grado. Non è stato invece dichiarato definitivamente illegittimo l’originario ordine di demolizione, né è stata riconosciuta la regolarità del manufatto.

La vicenda riguarda istanze del 2022-2023. Oggi l’articolo 36 vigente ha un ambito da distinguere dagli altri percorsi di regolarizzazione, compreso l’articolo 36-bis. Non si possono trasferire automaticamente a ogni pratica attuale termini ed effetti di una controversia soggetta alla disciplina precedente.

Per valutare un caso analogo servono la domanda protocollata, le richieste di integrazione, il provvedimento conclusivo e le ricevute della sua comunicazione. Tecnico e legale devono ricostruire questa cronologia e verificare eventuali termini di tutela: la sola assenza di una risposta ricevuta non dimostra né una sanatoria ottenuta né una sospensione senza fine.

Allegato riservato
Sentenza n. 7113/2026 — copia PDF del testo ufficiale

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