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Amministratore Condominio: possibile cambiarlo? Come si procede?

Quando l’amministratore di condominio non adempie ai propri doveri o commette qualcosa di illegale, l’assemblea può riunirsi per valutare se cambiarlo oppure no. Ma in che modo si procede?

Amministratore Condominio: possibile cambiarlo? Come si procede?Amministratore Condominio: possibile cambiarlo? Come si procede?
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Quando l’amministratore di condominio non adempie ai propri doveri o commette qualcosa di illegale, l’assemblea può riunirsi per valutare se cambiarlo oppure no.

I condomini quindi, in qualsiasi momento e anche se il suo mandato non è scaduto, possono muovere richiesta per rimuovere l’interessato dall’incarico, e nominare dunque un nuovo amministratore.

Ma in che modo si procede? E chi può fare richiesta? In questo articolo troverete tutte le risposte alle vostre domande.

Leggi anche: “Condominio: come nasce, tipologie, normativa

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Amministratore condominio: revoca per giusta causa o senza motivazione

Innanzitutto, è bene chiarire che l’assemblea non ha bisogno di sottoscrivere una motivazione precisa per richiedere la revoca dell’amministratore di condominio.

Tuttavia se non si trova una valida ragione, che sia comportamento illegale o mancato adempimento dei doveri amministrativi, i condomini saranno costretti a procedere con la modalità di risoluzione anticipata del contratto. Il che significa che dovranno pagare un risarcimento all’amministratore.

L’importo del risarcimento dovrà essere pari al compenso restante che egli avrebbe ricevuto fino alla fine del suo mandato, e quindi fino al termine del contratto sottoscritto.

Se invece si dimostra che l’amministratore abbia commesso gravi irregolarità, allora il mandato sarà revocato per giusta causa, e i condomini non saranno tenuti a pagare risarcimenti.

Alcuni casi che, per legge, possono costituire gravi irregolarità sono quelli in cui l’amministratore di condominio:

  • Non provvede all’apertura del conto corrente condominiale, oppure lo utilizza per altri interessi che non riguardano le spese condominiali;
  • Opera o ha operato compiendo gravi irregolarità fiscali.
  • Si rifiuta di convocare le assemblee per approvare i rendiconti condominiali;
  • Si rifiuta di convocare l’assemblea che vede come oggetto la sua revoca e la nomina di un sostituto;
  • Gestisce il patrimonio condominiale con confusione e poca chiarezza;
  • Non conserva con la dovuta accuratezza i registri condominiali.

Ovviamente questo elenco non è esaustivo, ma solo indicativo. Per sapere quali sono gli obblighi che l’amministratore è tenuto a rispettare, leggi: “Amministratore di condominio: il ruolo e le mansioni

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Come si procede? Quanti millesimi? Quali votazioni?

Ogni condomino, anche singolarmente, ha diritto a convocare l’assemblea condominiale per richiedere la revoca del mandato nei confronti dell’amministratore.

Chi convoca l’assemblea, sarà tenuto ad indicare specificatamente nell’ordine del giorno gli argomenti di cui si andrà a discutere.

Dopodiché, in sede d’assemblea, si procederà effettuando due votazioni. La prima riguarderà appunto la richiesta di revoca dell’amministratore attuale, mentre la seconda sarà inerente alla nomina del nuovo amministratore.

In entrambi i casi, per effettuare la votazione è necessario che siano presenti in assemblea almeno la metà dei millesimi del condominio. Dopodiché, perché la richiesta possa essere accolta, si dovranno ottenere voti favorevoli pari al 50% più 1 dei condomini presenti in assemblea.

Se non ci sono i requisiti, o per convocare l’assemblea o per procedere alla votazione, i condomini possono rivolgersi all’autorità giudiziaria, che procederà a compiere i dovuti controlli sull’operato dell’amministratore.

Le due votazioni andranno svolte nel corso della stessa assemblea. Infatti non è possibile proporre la revoca di un amministratore di condominio senza votare anche per la nomina del suo sostituto, anche nel caso in cui siano state provate ragioni valide per ottenere la revoca del suo mandato.

Se così fosse, l’amministratore comunque manterrà la sua carica “ad interim”, seppur con poteri limitati, finché non sarà individuato un nuovo incaricato.

Leggi anche: “Sicurezza antincendio: ruolo dell’amministratore di condominio



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TAGS: amministratore, assemblea, cambio, condominio

Autore: Redazione Online

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