Come avevamo annunciato con l’articolo “Bonus Casa: 4 febbraio aggiornamento delle procedure”, in data 3 febbraio 2022 è stato approvato il Provvedimento per aggiornare il modello standard per la Comunicazione della scelta delle opzioni alternative (Cessione del credito e Sconto in fattura).
Stiamo parlando appunto della Comunicazione da inviare alle Entrate, che risulta obbligatoria per ogni soggetto che intende avvalersi della possibilità di scegliere lo sconto in fattura o la cessione del credito in alternativa alla detrazione diretta.
La Comunicazione dev’essere trasmessa entro e non oltre il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Ad esempio, per gli interventi sostenuti nel corso del 2021, la scadenza è fissata al 16 marzo 2022.
Andiamo quindi a vedere che cosa è cambiato con le nuove disposizioni per l’utilizzo delle opzioni alternative.
Advertisement - PubblicitàLe opzioni alternative alla detrazione, ovvero la cessione del credito e lo sconto in fattura, sono state rese disponibili per la prima volta per il beneficio delle agevolazioni fiscali con il Decreto Rilancio.
La cessione del credito e lo sconto in fattura sono dunque nate per permettere a più soggetti possibili di usufruire del Superbonus 110%, ma non solo. Il maxi-incentivo infatti non è l’unico incentivo che ammette la scelta, ci sono anche: il Bonus Facciate, il Bonus Ristrutturazioni, il Sismabonus, il Sismabonus Acquisti, l’Ecobonus e il nuovo Bonus Barriere Architettoniche 2022.
Il modello necessario per trasmettere la Comunicazione tuttavia è stato aggiornato solo per quanto riguarda gli interventi Superbonus 110%. In sostanza il documento rimane lo stesso, ma è stata aggiunta la possibilità di dichiarare anche gli interventi rientranti nel regime di edilizia libera.
A questo proposito, dobbiamo ricordare che il Decreto Anti-Frode (oggi abrogato e inserito nel testo della Legge di Bilancio 2022), ha disposto l’obbligo della presentazione del visto di conformità per tutte le pratiche inerenti i bonus edilizi quando si sceglie di usufruirne tramite opzioni alternative.
Il visto di conformità è sempre obbligatorio, a prescindere dagli interventi eseguiti e dal loro valore economico, quando si intende beneficiare del Superbonus 110% o del Bonus Facciate.
Leggi anche: “Superbonus 110, Visto Conformità: chi può emetterlo, sanzioni”
Per quanto riguarda invece gli altri bonus casa, anche qui il visto sarà obbligatorio per tutti i lavori, ad eccezione:
Attenzione, anche per questi soggetti, che saranno esentati dalla presentazione del visto di conformità, rimane comunque l’obbligo di trasmettere la Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative.
Leggi anche: “Bonus Casa, Cessione e Sconto: chi invia la Comunicazione”
Advertisement - PubblicitàLe nuove disposizioni normative sono da rispettare per tutti i lavori conseguiti a partire dal 1° gennaio 2022.
Il nuovo modello da compilare e trasmettere per quanto riguarda le pratiche Superbonus 110% è appunto quello approvato con il Provvedimento del 3 febbraio 2022 e lo trovate qui.
Chiaramente, con il Modello principale, è stato aggiornato anche il documento riguardante le istruzioni per la compilazione, consultabile qui.
Ricordiamo infine che la possibilità di scegliere le opzioni alternative alla detrazione è stata prorogata fino al:
Leggi anche: “Superbonus 110%: nuove scadenze, tutte le modifiche 2022-2025”
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