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Il progetto prevedeva un percorso esterno, ma la tubazione attraversava il muro utilizzando un foro di drenaggio. Per il TAR Lazio non era semplice manutenzione: restano il ripristino e la sanzione da 5.000 euro.
Spostare una condotta fognaria rispetto al progetto può avere un rilievo diverso da quello di una semplice modifica al percorso dei tubi. Se l’intervento attraversa un muro, occupa un foro destinato al drenaggio e comporta opere in calcestruzzo, occorre valutare anche la trasformazione della struttura interessata.
È quanto emerge dalla sentenza 15010/2026 del TAR Lazio, Sezione II bis, pubblicata il 18 settembre. Il Tribunale ha confermato un provvedimento di Roma Capitale che imponeva il ripristino delle opere difformi e una sanzione amministrativa di 5.000 euro. La vicenda era stata oggetto di controlli dopo il crollo di una porzione del muro.
Sommario
Il progetto dell’allaccio prevedeva un tratto interrato e una successiva tubazione verticale esterna, adiacente al muro di sostegno. Il percorso doveva restare accanto allo sperone angolare, senza attraversarlo né praticarvi passaggi.
Dopo il crollo del dicembre 2023, che aveva interessato circa dieci metri di muraglione, gli accertamenti avevano ricostruito una situazione diversa. Il tubo attraversava la muratura e il pozzetto si trovava in corrispondenza dello sperone. Era stato utilizzato un precedente foro di drenaggio delle acque meteoriche, con alterazione della sua funzione, ed era presente un rinfianco in calcestruzzo.
La difformità non consisteva dunque, per il TAR, nella sola traslazione di un impianto. Le opere incidevano permanentemente sulla conformazione dei luoghi e sul manufatto murario.
La ricorrente richiamava le disposizioni sulla manutenzione e sul mantenimento in efficienza degli impianti tecnologici. Riteneva che la modifica della rete potesse rientrare nelle attività libere.
I giudici hanno escluso questa ricostruzione sulla base delle caratteristiche effettive dei lavori. L’utilizzo del drenaggio per una funzione diversa e le opere sulla struttura superavano la mera riparazione o sostituzione della canalizzazione.
La presenza di un nulla osta all’imbocco nella fognatura e di una concessione per l’occupazione temporanea del suolo non copriva automaticamente interventi diversi da quelli progettati. Per il TAR, le opere concretamente realizzate richiedevano un titolo edilizio autonomo.
L’ordine comunale risaliva all’aprile 2024 e l’area era soggetta a vincolo idrogeologico. Nel valutare le difformità, il Tribunale ha applicato anche il testo dell’articolo 32 del DPR 380/2001 vigente in quel momento.
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Richiedi informazioni gratisÈ un passaggio da leggere con attenzione: il secondo periodo del comma 3, che riconduceva alle variazioni essenziali anche ulteriori interventi difformi in aree vincolate, è stato successivamente soppresso dal decreto Salva Casa. Non è quindi corretto ricavare dalla sentenza una regola attuale secondo cui ogni difformità in area vincolata sia sempre una variazione essenziale.
Per il quadro delle diverse categorie, leggi anche: Variazione essenziale, totale e parziale difformità: differenze e conseguenze.
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La proprietaria sosteneva che l’intervento fosse stato deliberato ed eseguito nell’interesse del condominio. Il TAR ha però rilevato che il nulla osta, l’istanza di occupazione del suolo e il progetto individuavano proprio lei come richiedente e committente.
Gli eventuali accordi interni tra condomini non bastavano quindi a rendere illegittima l’individuazione della destinataria del provvedimento edilizio. La decisione riguarda questa specifica documentazione, senza attribuire automaticamente a ogni singolo condomino tutte le opere dell’edificio.
Un separato provvedimento chiedeva ai condomini di nominare un tecnico, verificare il muro e ripristinare la sicurezza. Secondo il TAR non vi era contraddizione: da un lato si reprimevano opere difformi; dall’altro si affrontavano stabilità e condizioni di sicurezza del manufatto.
L’eventuale presenza di altre concause del crollo o di responsabilità manutentive di ulteriori soggetti non eliminava l’obbligo di rimuovere le opere abusive. La pronuncia non liquida risarcimenti e non stabilisce un’esclusiva responsabilità civile per il crollo.
Il ricorso è stato respinto, con conferma del provvedimento e condanna a 2.000 euro di spese processuali, oltre accessori. Per lavori simili, il confronto tra progetto e percorso reale della condotta deve comprendere anche drenaggi, strutture attraversate e opere accessorie.
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