Una segnalazione edilizia arriva alla polizia locale usando il nome dell’amministratore di condominio. Quest’ultimo nega però di averla inviata e disconosce l’indirizzo email utilizzato. Il proprietario dell’immobile può ottenere subito tutti i documenti per tutelarsi?

La sentenza del TAR Lazio, Sezione II, n. 16221 del 16 ottobre 2026 affronta un caso di questo tipo. Il giudice ha ritenuto legittimo il differimento di parte degli atti, distinguendoli dall’esposto che risultava già disponibile nel processo.

La richiesta di accesso per presentare querela

La comproprietaria di un immobile a Roma aveva chiesto il testo completo della segnalazione, gli elementi tecnici della comunicazione, i verbali e le annotazioni sui contatti intercorsi, oltre agli altri documenti del procedimento.

La finalità dichiarata era difensiva: individuare l’autore dell’esposto e valutare una querela. L’amministrazione aveva però rinviato l’accesso richiamando gli accertamenti ancora in corso, anche sulla regolarità urbanistica dell’unità.

La ricorrente contestava la motivazione, la durata del rinvio e la mancata prevalenza delle proprie esigenze di difesa. Sosteneva inoltre che il differimento finisse per proteggere chi aveva utilizzato un’identità non propria.

L’email era già disponibile, gli altri atti no

Il TAR ha separato i documenti richiesti. La segnalazione inviata via email risultava depositata in giudizio: la proprietaria poteva quindi utilizzarla per le iniziative difensive ritenute opportune.

Per la documentazione restante, invece, il Comune aveva spiegato che erano in corso verifiche ispettive e di controllo. Era stata anche trasmessa un’informativa alla Procura della Repubblica, con richiesta di ulteriori accertamenti.

Il giudice non ha pertanto considerato il provvedimento un rifiuto assoluto di conoscere l’origine della vicenda. Ha valutato la scelta di rendere disponibile l’email e rinviare l’accesso agli altri atti nel contesto dell’attività istruttoria ancora aperta.

Le ragioni del differimento

La decisione richiama il regolamento di Roma Capitale approvato con la deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 6/2019. L’articolo 12 e l’allegato B disciplinano, tra l’altro, il differimento per documenti di procedimenti ispettivi, di verifica o controllo e per atti oggetto di informativa giudiziaria.

Nel caso concreto, l’amministrazione aveva illustrato l’esistenza degli accertamenti e il coinvolgimento della Procura. Il TAR ha ritenuto comprensibili e adeguate tali ragioni, escludendo i vizi di motivazione denunciati.

Non è stata riconosciuta una segretezza generalizzata degli esposti. La pronuncia riguarda quel rinvio, quelle categorie documentali e la situazione istruttoria descritta negli atti.

Perché il rinvio di un anno non era un divieto definitivo

Il provvedimento indicava il differimento fino alla definizione del procedimento o, comunque, per un anno, con possibilità di proroga. La ricorrente riteneva il termine sproporzionato e sostanzialmente equivalente a un diniego.

Il TAR ha richiamato la disciplina locale: l’anno costituisce il limite ordinario del differimento, prolungabile con specifici provvedimenti finché persistono le esigenze da salvaguardare. Non si tratta, dunque, di una durata automaticamente applicabile a qualsiasi accesso agli atti in ogni Comune.

Che cosa non ha deciso la sentenza

Il ricorso aveva per oggetto l’accesso documentale, non l’accertamento della responsabilità penale di chi aveva inviato l’email né la decisione conclusiva sulla regolarità dell’immobile. Questi aspetti non possono essere considerati risolti dal rigetto.

Il Collegio non ha inoltre esaminato richieste relative a documenti ulteriori formulate soltanto nelle difese processuali, senza una precedente istanza all’amministrazione. Per tali atti il potere amministrativo non era stato ancora esercitato.

L’esito conferma quanto contino il contenuto preciso della domanda, i documenti già ottenuti e la motivazione del rinvio. L’esigenza di difendersi resta rilevante, ma va valutata rispetto agli atti effettivamente richiesti e agli accertamenti ancora aperti.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lazio, Sezione II, sentenza 16221/2026 del 16 ottobre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-16221-2026-consultazione.pdf - 52,1 KB

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