Per un’impresa sospesa a causa dell’impiego di lavoratori irregolari, la formazione sulla sicurezza deve essere gestita distinguendo la revoca della sospensione dall’adempimento della prescrizione. La nota INL n. 2377 del 27 ottobre 2026, segnalata oggi anche dall’ANCE, chiarisce questo passaggio dopo il nuovo Accordo Stato-Regioni del 2025.

La programmazione dei corsi e la revoca della sospensione

L’Ispettorato ricorda che la regolarizzazione riguarda sia il contratto sia formazione, informazione ed eventuale sorveglianza sanitaria. Per la componente formativa, ai fini della revoca, i corsi devono essere programmati per concludersi nel più breve tempo possibile.

Questo chiarimento aggiorna il richiamo ai 60 giorni della circolare INL n. 3/2021. Non introduce un periodo generale durante il quale rinviare la formazione e non significa che basti iscrivere un lavoratore a un corso per risolvere ogni irregolarità contestata.

La prescrizione richiede di regolarizzare la violazione

Il termine assegnato nel verbale di prescrizione deve corrispondere al tempo tecnicamente necessario per partecipare ai corsi, senza usare automaticamente il precedente riferimento ai 60 giorni.

Per l’impresa, la distinzione serve a leggere correttamente ciò che viene richiesto nei diversi atti. Un calendario formativo e la successiva documentazione di completamento raccontano due momenti diversi: organizzare l’adempimento non coincide con averlo già eseguito.

Il controllo operativo dovrebbe quindi partire dai rilievi effettivamente formulati, individuando per ciascuno l’attività da svolgere, il responsabile interno, il termine e il documento con cui dimostrare quanto fatto. La verifica va condotta con chi assiste l’impresa nella gestione del procedimento, senza presumere che un unico documento risponda a tutte le contestazioni.

La formazione va organizzata sul lavoro da svolgere

L’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, n. 59/CSR, definisce durata e contenuti minimi dei percorsi per le diverse figure della prevenzione. Comprende, fra gli altri, lavoratori, preposti, dirigenti, datori di lavoro, coordinatori e operatori di attrezzature per cui è richiesta una specifica abilitazione.

Le indicazioni metodologiche collegano la progettazione del corso ai fabbisogni formativi e al contesto. Per un’impresa edile, organizzare la formazione significa quindi mettere in relazione il percorso richiesto con la mansione e con le attività previste, evitando di trattare corsi destinati a ruoli diversi come se fossero intercambiabili.

L’Accordo considera inoltre la verifica dell’apprendimento e quella dell’efficacia durante il lavoro. Il percorso non si esaurisce dunque nella raccolta di documenti: ciò che viene appreso deve poter essere utilizzato nelle situazioni operative.

I 30 giorni del turismo non sono una deroga per i cantieri

Una parte della nota riguarda il completamento della formazione entro 30 giorni nei settori turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande. La deroga è circoscritta ai settori espressamente indicati: non va trasferita alle imprese edili. Anche nei settori interessati resta necessario avviare tempestivamente il percorso.

Come tenere sotto controllo gli adempimenti

Per seguire il percorso senza sovrapporre documenti e scadenze, è utile predisporre un prospetto interno con:

  • lavoratore, mansione e percorso formativo da verificare;
  • corsi già documentati e attività ancora da completare;
  • soggetto formatore, calendario e referente aziendale;
  • eventuale termine riportato nel provvedimento ispettivo;
  • evidenze raccolte al termine delle attività.

È un ausilio organizzativo, non un modello che certifica la regolarità del caso concreto. Nel cantiere va mantenuto anche il collegamento con la documentazione che descrive le lavorazioni e le misure di prevenzione: il POS dell’impresa esecutrice, ad esempio, riguarda lo specifico cantiere e non sostituisce il percorso formativo dei lavoratori.

Fonti e riferimenti