Se un vicino segnala in modo circostanziato un accesso carrabile che ritiene irregolare, il Comune non può lasciare la richiesta senza risposta quando emerge una posizione qualificata dell’esponente. Deve svolgere le verifiche necessarie e concludere il procedimento con una decisione espressa.

Lo ha stabilito il TAR Campania, Napoli, Sezione II, nella sentenza 5527/2026, pubblicata il 6 ottobre. Il ricorso contro il silenzio dell’amministrazione è stato accolto, ma con una distinzione importante: il Tribunale ha imposto una risposta, senza ordinare direttamente la chiusura del varco contestato.

Il varco vicino all’incrocio e la richiesta rimasta senza esito

La controversia nasceva dall’apertura di un ingresso carrabile a servizio di un immobile confinante. Il ricorrente sosteneva che la posizione dell’accesso, di fronte a un’intersezione stradale e a breve distanza dal proprio fabbricato, creasse problemi alla circolazione e rendesse più difficoltoso raggiungere la sua proprietà.

Dopo una prima istanza, aveva reiterato la richiesta con una PEC nell’aprile 2025, chiedendo al Comune di intervenire. Non essendo arrivata una determinazione, si era rivolto al TAR per ottenere l’accertamento dell’obbligo di provvedere.

La società e il condominio coinvolti sostenevano, invece, che l’intervento fosse già coperto dai titoli edilizi rilasciati. Contestavano inoltre l’interesse del vicino al ricorso e la tempestività dell’azione.

La vicinanza deve accompagnarsi a un pregiudizio individuabile

Il Tribunale ha riconosciuto la legittimazione e l’interesse del ricorrente. Non era stato dedotto soltanto un generico interesse al rispetto delle regole: erano state indicate conseguenze specifiche per la sicurezza stradale e per l’accessibilità del fabbricato.

Queste allegazioni permettevano di distinguere la posizione del vicino da quella di un qualunque cittadino. I giudici le hanno considerate sufficienti per chiedere una risposta amministrativa, senza dichiarare già provati i rischi o l’irregolarità del passo carrabile.

È una distinzione utile anche nella preparazione di un esposto: identificare l’opera e spiegare il collegamento con la propria situazione rende la richiesta diversa da una protesta indistinta.

I titoli esistenti non escludono la verifica del Comune

Per il TAR, il precedente rilascio di autorizzazioni non permetteva di ignorare la segnalazione. Spettava comunque all’amministrazione verificare la corrispondenza tra ciò che era stato autorizzato e quanto effettivamente realizzato.

L’obbligo di risposta si collega ai poteri comunali di vigilanza urbanistico-edilizia e alla disciplina sulla conclusione dei procedimenti. La verifica può portare a esiti diversi, ma deve tradursi in un provvedimento espresso.

Un’autorizzazione esistente, la configurazione materiale dell’accesso e gli eventuali versamenti del canone sono elementi distinti. Proprio sulla necessità di non confonderli si può leggere un altro caso già trattato.

Il giudice non ha deciso che il varco dovesse essere chiuso

Il ricorrente chiedeva anche un risultato sostanziale preciso: la chiusura dell’accesso. Su questo punto il TAR non si è sostituito agli uffici tecnici. Occorrevano ancora accertamenti sullo stato dei luoghi e sulla regolarità esecutiva e tecnica dell’opera.

La sentenza, quindi, non certifica che il passo carrabile sia abusivo e non impone automaticamente una sanzione. Accerta l’illegittimità dell’inerzia e obbliga il Comune a esercitare le proprie competenze, motivando l’esito.

Trenta giorni per concludere il procedimento

Il Comune deve adottare la decisione entro trenta giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza oppure dalla sua notificazione, se precedente. Le spese del giudizio sono state compensate tra le parti.

La controversia mostra perché il contenuto della richiesta iniziale sia importante: ubicazione del varco, opere contestate, titoli conosciuti e conseguenze per chi segnala aiutano a delimitare ciò che l’amministrazione deve verificare. Ottenere una risposta è però un passaggio distinto dall’ottenere la chiusura del passo carrabile.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Campania, Napoli, Sezione II, sentenza 5527/2026 del 6 ottobre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-5527-2026-consultazione.pdf - 48,9 KB

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