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Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?

Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?Documenti in cantiere: quali ci devono essere obbligatoriamente?
Ultimo Aggiornamento:

Tutte le opere immobili che appartengono all’edilizia parzialmente libera, e che quindi devono essere autodenunciate, se conseguite con specifici materiali, devono essere costruite nel rispetto dei criteri imposti dalle norme tecniche per l’edilizia.

Per tutto il periodo di realizzazione delle opere sarà inoltre obbligatorio conservare una serie di documenti in cantiere, che dovranno poter essere esibiti in caso di controlli delle autorità.

Vediamo quali sono i documenti che devono essere presenti in cantiere secondo quanto disposto dalle normative tecniche di costruzione.

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Documenti in cantiere: obbligatori per attestare il rispetto delle norme

È nello specifico il Testo Unico per l’Edilizia a disciplinare il regolamento di cui alle norme tecniche per l’edilizia, che risultano obbligatorie in riferimento all’intero territorio nazionale e che devono essere rispettate quando la realizzazione dell’opera (privata o pubblica) prevede l’impiego di specifici materiali.

Le normative tecniche disciplinano in particolare:

  • I criteri generali tecnico-costruttivi per la progettazione, l’esecuzione, il collaudo e il consolidamento degli edifici in muratura;
  • I carichi e i sovraccarichi (incluse le combinazioni), nonché i criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni;
  • Le indagini relative a terreni e rocce, nonché la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate;
  • I criteri generali e gli approfondimenti tecnici di progettazione, esecuzione e collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione, nonché delle opere speciali come ponti, dighe, serbatoi, tubazioni, torri, costruzioni prefabbricate, acquedotti, fognature;
  • I criteri relativi alla tutela delle costruzioni dal pericolo di incendi.

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Le norme tecniche per l’edilizia sono quindi volte a garantire la stabilità della struttura nel tempo, e devono essere rispettate in riferimento a tutte le opere realizzate:

  1. In conglomerato cementizio armato normale;
  2. In conglomerato cementizio armato precompresso;
  3. A struttura metallica, ovvero le opere in cui la staticità sia assicurata, in tutto o in parte, da elementi strutturali in acciaio o altri metalli.

L’art. 64 del TUE specifica a tal proposito che:

La realizzazione delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, deve avvenire in modo tale da assicurare la perfetta stabilità e sicurezza delle strutture e da evitare qualsiasi pericolo per la pubblica incolumità.

Per poter dimostrare il rispetto delle normative tecniche, sarà necessario conservare tutta la documentazione obbligatoria in cantiere durante l’intero periodo di realizzazione dei lavori.

Documenti in cantiere: quali conservare obbligatoriamente

L’art. 66 del TUE dispone che in tutti i cantieri interessati dalla realizzazione delle opere di cui sopra, sia obbligatorio conservare degli specifici atti che dimostrino il rispetto delle norme tecniche per l’edilizia.

I documenti che devono essere presenti in cantiere dalla data di avvio dei lavori fino alla data in cui vengono conclusi, sono in particolare i seguenti:

  1. Il progetto dell’opera firmato dal progettista, in cui risultano specificate chiaramente:
    • Le calcolazioni eseguite;
    • L’ubicazione, il tipo e le dimensioni delle strutture;
    • Qualsiasi altro elemento possa essere utile a definire l’opera, dal punto di vista dell’esecuzione, nonché delle eventuali condizioni di sollecitazione.
  1. Una relazione illustrativa firmata dal progettista e dal direttore dei lavori, nella quale siano specificate le caratteristiche, le qualità e le prestazioni dei materiali che saranno utilizzati per la costruzione.
  2. Attestazione di avvenuta presentazione allo Sportello unico per l’edilizia della denuncia obbligatoria per i lavori, mediante PEC di consegna o ricevuta rilasciata dall’apposito portale telematico.
  3. Un giornale dei lavori.

Tutti i documenti di cui sopra dovranno essere appositamente firmati anche dal costruttore e dal direttore dei lavori.

Dovranno inoltre essere conservati in cantiere per tutta la durata di esecuzione degli interventi, e della loro conservazione sarà responsabile il direttore dei lavori.

Oltre alla tenuta dei documenti in cantiere, il direttore dei lavori dovrà anche vistare periodicamente il giornale dei lavori, soprattutto nelle fasi più importanti della realizzazione dell’opera. Dovrà quindi consultarlo e convalidarne l’autenticità con apposito visto.

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Denuncia obbligatoria di inizio lavori: quando e come

La denuncia di inizio lavori dev’essere obbligatoriamente presentata presso lo sportello unico del proprio comune per tutte le opere interessate dalla disciplina di cui alle norme tecniche per l’edilizia.

Sarà il costruttore a doversi occupare dell’invio della denuncia. Questa dovrà essere trasmessa obbligatoriamente prima che inizino i lavori in cantiere, mediante PEC o tramite apposito portale eventualmente messo a disposizione.

La denuncia di inizio lavori dovrà contenere nomi e recapiti di:

  • Committente;
  • Progettista;
  • Direttore dei lavori;
  • Costruttore.

Al documento dovranno inoltre essere allegati:

  • Progetto;
  • Relazione illustrativa.

In seguito all’invio si riceverà apposita ricevuta, che dovrà essere opportunamente conservata, come già detto, tra i documenti in cantiere per l’intera durata dei lavori.

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Autore: Redazione Online

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