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Cartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioni

Cartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioniCartello di Cantiere: come si compila, obblighi, sanzioni
Ultimo Aggiornamento:

L’affissione del Cartello di Cantiere è obbligatoria sia secondo il DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia), sia secondo il D.L. n. 81 del 2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro).

Si tratta del primo aspetto che si controlla durante le verifiche di regolarità dell’attività del cantiere. Il cartello non solo dovrà essere appeso in maniera ben visibile, ma dovrà contenere tutte le informazioni necessarie a motivare l’operatività dei lavori.

Se ciò non avviene, si rischiano delle pesanti sanzioni. Vediamo come si compila correttamente il Cartello di Cantiere e quali sono gli obblighi imposti dalla legge in merito.

Cartello di Cantiere: gli obblighi e le possibili sanzioni

Per poter verificare la regolarità degli interventi, è quindi obbligatorio affiggere in bella vista in cartello di cantiere. Solitamente viene posizionato direttamente all’ingresso.

La sua presenza è mirata a descrivere il tipo di lavori che si stanno eseguendo, chi li ha commissionati, chi li esegue, e secondo quale autorizzazione si sta procedendo. Insomma, ha la funzione di dare una panoramica completa sull’opera da realizzare.

Se questo non viene esposto, o non viene compilato in maniera regolare, si delinea a tutti gli effetti un reato edilizio. Con un’ammenda che può arrivare ad un importo massimo di 10.329 euro.

Il reato si verifica anche nel caso in cui, per esempio, le scritte del cartello dovessero risultare cancellate per via della pioggia. È fondamentale infatti che questo venga controllato quotidianamente per non incorrere in eventuali sanzioni.

Se, infatti, gli ufficiali dovessero riscontrare delle irregolarità, per legge saranno tenuti a comunicarlo all’autorità giudiziaria, al responsabile dell’ufficio comunale e all’organo regionale competenti.

Chi è il responsabile?

Secondo il Testo Unico della Sicurezza art. 90 comma 7, il committente è tenuto a nominare un coordinatore della sicurezza per la fase di progettazione, e uno anche per la fase di esecuzione dell’opera. I nomi degli addetti alla sicurezza, inoltre, devono anch’essi essere scritti nel cartello di cantiere.

Se il cantiere presenta quindi i coordinatori destinati alla sicurezza, saranno questi a dover rispondere delle sanzioni. Ma se tali addetti non venissero nominati, la responsabilità della mancata affissione o dell’affissione non regolare sarà da imputare alle seguenti figure:

  • Committente;
  • Proprietario (se diverso dal committente);
  • Costruttore (o ditta operante);
  • Direttore dei lavori.

Cosa deve contenere il cartello?

Il cartello di cantiere dev’essere correttamente compilato per risultare valido. Le informazioni che dovrà contenere sono le seguenti:

  • Titolo autorizzativo che ha concesso l’avvio dei lavori (Permesso di Costruire, SCIA, CILA );
  • Numero della pratica relativo al titolo autorizzativo;
  • Tipo di opera che sarà realizzata;
  • Modalità di realizzazione;
  • Importo complessivo di spesa per la realizzazione dell’opera;
  • Data di inizio lavori;
  • Data presunta di fine lavori.

Infine, sarà necessario anche specificare chi sono le figure presenti in cantiere, a seconda del ruolo che ricoprono. Si dovranno scrivere dunque i nominativi di:

  • Committente;
  • Proprietario dell’opera;
  • Stazione appaltante;
  • Eventuali altre imprese appaltanti che interverranno nei lavori;
  • Eventuali imprese subappaltatrici che interverranno nei lavori, con specificato il nome del responsabile;
  • Lavoratori autonomi che partecipano ai lavori (se eventualmente presenti);
  • Tecnico che si è occupato della presentazione della pratica;
  • Progettista dell’opera (se presente);
  • Progettista degli impianti (se presente);
  • Direttore dei Lavori;
  • Direttore di Cantiere;
  • Eventuali direttori e ispettori operativi;
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione (se nominato);
  • Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se nominato);
  • Collaudatore per la verifica della conformità tra l’opera progettata e quella che viene eseguita.

E se l’appalto è pubblico?

Attenzione perché non è finita qui. Tali informazioni saranno sufficienti infatti per attestare la regolarità del cartello di cantiere per quanto riguarda gli appalti privati.

Se invece si dovesse trattare di un’opera pubblica, ai dati sopracitati si dovrà aggiungere anche:

  • La durata prevista per la realizzazione degli interventi;
  • Il nominativo del responsabile che ha concesso l’avvio dei lavori (in genere si tratta del direttore dell’ufficio comunale);
  • Le categorie di lavoro;
  • Il ribasso d’asta;
  • L’importo per le opere a base d’asta;
  • L’importo per gli oneri relativi alla sicurezza.

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TAGS: cantiere, cartello, cartello cantiere, coordinatore sicurezza, edilizia, lavoro, responsabile, sicurezza, testo unico

Autore: Redazione Online

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