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Ricevere via PEC un diniego edilizio può far decorrere i termini per il ricorso anche in presenza di presunte irregolarità. La sentenza TAR Toscana n. 1057/2026 chiarisce un principio fondamentale.
Nel settore dell’edilizia capita spesso che una pratica si trasformi in una complessa controversia amministrativa. Un permesso di costruire negato, il sospetto che si sia formato il silenzio-assenso, una comunicazione ricevuta tramite PEC e il successivo ricorso davanti al giudice amministrativo. Ma cosa accade quando il destinatario sostiene di non aver ricevuto un provvedimento formalmente valido? E soprattutto, da quale momento iniziano a decorrere i termini per impugnarlo?
A queste domande ha risposto il TAR Toscana con la sentenza n. 1057, una decisione che affronta un tema di grande interesse per proprietari immobiliari, tecnici e professionisti del settore: il rapporto tra conoscenza dell’atto amministrativo e decorrenza dei termini per il ricorso.
La pronuncia offre infatti indicazioni che vanno oltre il singolo caso e rappresentano un utile punto di riferimento per chiunque si trovi a gestire procedimenti edilizi e urbanistici. Ma quali erano i fatti all’origine della vicenda e perché il TAR ha dichiarato il ricorso irricevibile senza esaminare nel merito le questioni urbanistiche sollevate?
Sommario
La controversia nasce dalla richiesta di un permesso di costruire presentata per l’ampliamento di un immobile residenziale. Durante l’istruttoria, il Comune ha trasmesso un preavviso di diniego, comunicando le ragioni che avrebbero potuto portare al rigetto della domanda.
Il richiedente ha però sostenuto che l’amministrazione avesse superato i termini previsti per la conclusione del procedimento e che, di conseguenza, si fosse formato il silenzio-assenso previsto dalla normativa edilizia. Convinto della validità di questa tesi, ha successivamente chiesto al Comune il rilascio di un’attestazione che certificasse l’avvenuta formazione del titolo edilizio per decorso dei termini.
Approfondisci: Condono e silenzio-assenso: cosa succede se l’amministrazione è in ritardo?
Dopo una prima fase di contenzioso legata all’obbligo dell’amministrazione di rispondere all’istanza, il Comune ha chiarito che la pratica non era rimasta priva di decisione. Secondo l’ente, infatti, il procedimento si era concluso già nel 2019 con un espresso diniego del permesso di costruire, trasmesso al richiedente tramite PEC.
È proprio su questo punto che si concentra l’intera controversia.
Advertisement - PubblicitàLa posizione del ricorrente si fondava su due argomentazioni principali.
Da un lato veniva sostenuta la formazione del silenzio-assenso, ritenendo che il Comune non avesse adottato tempestivamente il provvedimento finale. Dall’altro lato si contestava l’efficacia della comunicazione ricevuta nel 2019, sostenendo che il documento allegato alla PEC non fosse regolarmente sottoscritto e che, pertanto, non potesse essere considerato un valido diniego.
Secondo questa impostazione, la reale conoscenza del provvedimento sarebbe avvenuta soltanto in un momento successivo, rendendo ancora possibile l’impugnazione davanti al giudice amministrativo.
La questione assume particolare interesse perché tocca un tema molto frequente nella pratica professionale: la differenza tra la validità formale di un atto amministrativo e la sua effettiva conoscenza da parte del destinatario.
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Richiedi informazioni gratisCon la sentenza n. 1057/2026 il TAR Toscana ha accolto l’eccezione preliminare sollevata dal Comune, dichiarando il ricorso irricevibile per tardività.
Secondo i giudici, il destinatario aveva ricevuto la PEC inviata dall’amministrazione nel 2019 e conosceva sia la provenienza della comunicazione sia il suo contenuto essenziale. L’oggetto della mail era chiaramente riferito al diniego del permesso di costruire e lo stesso ricorrente non ha mai negato di aver preso visione del documento allegato, limitandosi a contestarne la regolarità formale.
Per il TAR, tuttavia, questo elemento non era sufficiente a spostare in avanti i termini per il ricorso. Se il destinatario riteneva che il provvedimento fosse viziato, ad esempio per l’assenza di una valida sottoscrizione, avrebbe comunque dovuto impugnarlo entro i termini previsti dalla legge, facendo valere proprio quel vizio davanti al giudice.
In altre parole, la questione non era stabilire se il documento fosse perfetto sotto il profilo formale, ma verificare se il destinatario fosse stato posto nelle condizioni di conoscere l’esistenza del diniego e di difendere tempestivamente i propri interessi.
Per questo motivo il TAR non è mai arrivato ad affrontare il merito della controversia, comprese le questioni relative al silenzio-assenso e alla disciplina urbanistica applicabile all’intervento richiesto.
L’aspetto più interessante della decisione riguarda le conseguenze pratiche per chi opera nel settore edilizio.
Molto spesso l’attenzione si concentra esclusivamente sulla correttezza tecnica o giuridica del provvedimento ricevuto. Questa sentenza ricorda invece che esiste un aspetto altrettanto importante: il rispetto dei termini entro cui contestare l’atto.
Nel diritto amministrativo, infatti, una posizione potenzialmente fondata può non essere mai esaminata se il ricorso viene proposto oltre i termini previsti. È proprio ciò che è accaduto nel caso esaminato dal TAR Toscana.
Il principio non riguarda soltanto i permessi di costruire. Lo stesso ragionamento può trovare applicazione in numerose situazioni che interessano cittadini e professionisti, come le SCIA, gli accertamenti di conformità, le ordinanze di demolizione, i provvedimenti repressivi degli abusi edilizi e le autorizzazioni urbanistiche.
La prudenza suggerisce quindi di non sottovalutare mai una comunicazione proveniente dalla pubblica amministrazione. Anche quando si ritiene che il documento presenti irregolarità o vizi formali, è opportuno procedere immediatamente alle verifiche necessarie e valutare con tempestività le possibili azioni da intraprendere.
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