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Ponteggi: le tipologie e le norme di riferimento

Ponteggi: le tipologie e le norme di riferimentoPonteggi: le tipologie e le norme di riferimento
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Un elemento essenziale nella realizzazione e nel mantenimento di edifici di qualsiasi tipo è il ponteggio. Questa struttura temporanea, non integrante della costruzione, svolge un ruolo fondamentale in ogni lavoro che richieda un accesso sicuro ad altezze superiori ai 2 metri.

Un ponteggio è una struttura rigida, composta da diversi componenti, che può essere fissa o mobile. Viene installata all’esterno degli edifici per facilitare la realizzazione di lavori di costruzione e manutenzione. Questa struttura permette il transito sicuro di materiali e lavoratori lungo il perimetro dell’edificio, eliminando il rischio di cadute.

Tipologie di Ponteggi

I ponteggi possono essere realizzati in diversi materiali, come il legno o il metallo. Oggi, i ponteggi in acciaio sono i più diffusi per la loro versatilità e sicurezza.

Per lavori di breve durata o di riparazione urgente, i ponteggi mobili sono l’opzione ideale. Questi possono essere ponti su ruote a torre oppure ponti sospesi. Invece, per opere più importanti, si preferisce l’installazione di ponteggi fissi in acciaio.

I ponteggi fissi in acciaio si distinguono in:

  • Ponteggi a tubi e giunti: composti da elementi tubolari collegati tramite appositi giunti, sono adattabili a dimensioni e forme diverse per soddisfare esigenze specifiche.
  • Ponteggi a telai prefabbricati: realizzati con elementi prefabbricati, possono essere montati rapidamente e facilmente.

Il quadro normativo dei ponteggi

La normativa che regola l’uso e la costruzione dei ponteggi è l’allegato XVIII del Decreto Legislativo 81/2008.

Questo regolamento specifica i vari componenti di un ponteggio, che include:

  • I montanti: gli elementi verticali.
  • I correnti: gli elementi orizzontali, che devono avere una distanza massima di 2 metri l’uno dall’altro.
  • I traversi: la cui distanza massima non deve superare 1,20 metri.
  • Il parapetto: che deve distare verticalmente dal calpestio al massimo a 1 metro

L’articolo 131 del d.lgs. 81/08 prescrive che per ciascun tipo di ponteggio fisso, il fabbricante richieda al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) l’autorizzazione alla costruzione ed all’impiego.

Questa domanda deve essere accompagnata da una relazione dettagliata che specifichi vari aspetti, tra cui:

  • la descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, con le loro dimensioni e tolleranze;
  • le caratteristiche di resistenza dei materiali utilizzati e i coefficienti di sicurezza applicati;
  • le prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
  • il calcolo del ponteggio secondo diverse condizioni di impiego;
  • le istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
  • le istruzioni per il montaggio, l’impiego e lo smontaggio del ponteggio;
  • gli schemi-tipo di ponteggio, con indicazione dei limiti massimi di sovraccarico, altezza e larghezza degli impalcati.

L’autorizzazione ministeriale e la sua validità

La validità dell’autorizzazione ministeriale per la costruzione ed all’impiego dei ponteggi è stata introdotta dal d.lgs. 81/08. Da allora, l’autorizzazione deve essere rinnovata ogni dieci anni per verificare l’adeguatezza del ponteggio all’evoluzione del progresso tecnico.

A distanza di dieci anni dall’entrata in vigore del d.lgs. 81/08, è diventato necessario analizzare l’evoluzione tecnologica nel campo della costruzione dei ponteggi fissi.

Questo ha comportato una verifica dei criteri e delle modalità di rilascio delle autorizzazioni ministeriali.

Il gruppo di lavoro tecnico per l’aggiornamento delle norme tecniche

Per adempiere a questa necessità, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha costituito un Gruppo di lavoro tecnico. Questo gruppo è composto da rappresentanti del Ministero stesso, del Servizio Tecnico Centrale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, dell’inali e dell’Istituto per le tecnologie della costruzione del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

Il Gruppo di lavoro ha il compito di elaborare un documento tecnico riguardante le norme tecniche specifiche sui ponteggi fissi. Questo documento consentirà al Ministero di definire le indicazioni tecniche aggiornate rispetto all’evoluzione del progresso tecnico.

Lasciamo a disposizione il documento dell’INAIL “Analisi dei requisiti previsti nella legislazione italiana e nelle norme tecniche europee

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TAGS: normativa ponteggi, ponte, ponte sicurezza, ponteggi

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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