Da oggi, 22 settembre 2026, è possibile presentare la domanda per il Bonus colonnine domestiche destinato alle installazioni effettuate nel 2026. Lo sportello è operativo dalle ore 12:00 e resterà aperto fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027, salvo disponibilità delle risorse.

Il contributo copre l’80% delle spese ammissibili, entro un massimo di 1.500 euro per le persone fisiche e di 8.000 euro per gli interventi sulle parti comuni condominiali. La novità da controllare prima di inviare l’istanza riguarda il dispositivo: per la procedura 2026 deve comparire in uno dei due elenchi ufficiali GSE aggiornati a settembre, quello con Gestione dinamica del carico (GDC) oppure quello senza questa funzione (NO GDC).

Bonus colonnine domestiche 2026: date, importi e beneficiari

La misura è rivolta alle persone fisiche residenti in Italia e ai condomìni rappresentati dall’amministratore o, nei casi previsti, da un condomino delegato. L’infrastruttura deve essere destinata a un uso privato: nell’abitazione non può essere accessibile al pubblico, mentre in condominio deve servire esclusivamente i residenti.

Elemento Regola per il 2026
Apertura domande 22 settembre 2026, ore 12:00
Chiusura domande 31 gennaio 2027, ore 12:00
Periodo delle installazioni Dal 26 giugno al 31 dicembre 2026
Percentuale 80% delle spese ammissibili
Limite per persona fisica 1.500 euro
Limite per condominio 8.000 euro
Risorse per il 2026 15 milioni di euro
Canale Piattaforma online Invitalia con SPID, CIE o CNS

Il decreto direttoriale del 4 agosto 2026 disciplina una procedura pluriennale fino al 2030. Per il solo 2026 sono disponibili 15 milioni di euro; altri 15 milioni sono previsti per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029 e 8 milioni per il 2030. Ogni annualità ha però il proprio periodo di spesa e la propria finestra: chi presenta domanda adesso deve fare riferimento alle regole e ai documenti del ciclo 2026.

Quali installazioni rientrano nel contributo

Per il 2026 la domanda riguarda infrastrutture acquistate e installate nel periodo compreso tra il 26 giugno e il 31 dicembre. L’impianto deve essere nuovo di fabbrica, di potenza standard, installato in Italia e collocato in un’area della quale il beneficiario abbia piena disponibilità.

Non si tratta quindi di un incentivo concesso sulla base di un preventivo. Al momento della richiesta l’intervento deve essere stato completato e il richiedente deve poter documentare spese, pagamenti e conformità. Chi non ha ancora terminato i lavori può preparare l’accesso e la documentazione, ma dovrà attendere la conclusione dell’installazione prima di trasmettere l’istanza.

Per una persona fisica la wallbox o la colonnina può essere collocata, per esempio, nel garage, nel posto auto o nella pertinenza dell’abitazione. In condominio l’intervento sulle parti comuni richiede anche la documentazione condominiale prevista; per le regole su delibera, passaggio dei cavi e ripartizione delle spese è utile distinguere il bonus dalla procedura necessaria per eseguire materialmente il lavoro.

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Spese ammesse: non soltanto la colonnina

L’agevolazione comprende l’acquisto e la messa in opera dell’infrastruttura. Possono rientrare anche gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, i dispositivi di monitoraggio e gestione, la progettazione, la direzione dei lavori, la sicurezza, i collaudi e il costo della connessione alla rete tramite l’attivazione di un nuovo POD.

La formula da usare per una prima verifica è semplice: contributo teorico pari all’80% della spesa ammissibile, fermo restando il tetto applicabile. Con una spesa ammissibile di 1.200 euro, una persona fisica può quindi richiedere fino a 960 euro. Con una spesa di 2.400 euro, l’80% sarebbe 1.920 euro, ma il contributo resta limitato a 1.500 euro.

Il tetto non trasforma tuttavia ogni voce della fattura in un costo agevolabile. Sono esclusi, tra l’altro, imposte e tasse, consulenze generiche, acquisto di terreni o immobili, autorizzazioni edilizie, costi di esercizio e beni o servizi non collegati all’installazione. Le opere edili sono ammesse soltanto quando risultano strettamente necessarie alla posa dell’infrastruttura.

Pagamenti tracciabili e conto intestato al beneficiario

Le spese devono essere pagate dal conto del beneficiario mediante bonifico bancario, SEPA Credit Transfer oppure carta di credito o debito intestata allo stesso soggetto. Il contante non è ammesso. Servono inoltre gli estratti conto dai quali risultino chiaramente i movimenti collegati alle fatture; un semplice riepilogo preparato dal richiedente non sostituisce la documentazione bancaria richiesta.

Il decreto esclude anche la cumulabilità con altre agevolazioni nazionali, regionali o dell’Unione europea riferite agli stessi costi, comprese le detrazioni fiscali. Prima dell’invio occorre quindi evitare che la medesima fattura sia utilizzata per due benefici diversi.

Elenco GSE: il dispositivo deve essere presente quando si presenta la domanda

Per le domande 2026 non basta che la colonnina rispetti genericamente le caratteristiche tecniche dichiarate dal produttore. Il dispositivo deve soddisfare i requisiti minimi richiamati dalla deliberazione ARERA 541/2020 e risultare nell’elenco ufficiale GSE vigente alla data di presentazione.

Il GSE ha pubblicato il 21 settembre l’aggiornamento di settembre 2026, che recepisce nuovi modelli comunicati dai costruttori. Gli elenchi sono due:

  • GDC, per i dispositivi dotati di Gestione dinamica del carico, capaci di regolare la potenza di ricarica in base alla potenza residua disponibile al punto di prelievo;
  • NO GDC, per i dispositivi privi di tale funzione.

Ai fini del bonus è sufficiente che il modello e la versione siano presenti in uno dei due elenchi: non devono comparire in entrambi. L’elenco GDC è molto più ampio e comprende decine di produttori; quello NO GDC contiene un numero più limitato di soluzioni. La scelta tecnica tra le due tipologie resta distinta dall’ammissibilità al contributo.

Come controllare correttamente marca e versione

La verifica non dovrebbe fermarsi al marchio commerciale. Nei PDF GSE sono indicati modello, versione, eventuale dispositivo esterno, alimentazione monofase o trifase, potenza nominale e modalità di connessione. Se una famiglia di prodotti comprende più varianti, è necessario confrontare il codice esatto riportato in fattura e nella documentazione dell’installatore.

È prudente scaricare l’elenco aggiornato il giorno dell’invio e conservarlo insieme alla ricevuta. La domanda richiede infatti un’attestazione dei requisiti dell’infrastruttura; scegliere un prodotto simile, ma non corrispondente al modello elencato, espone al rischio di esclusione.

GDC o NO GDC: che cosa cambia nell’uso domestico

La gestione dinamica del carico misura l’assorbimento dell’abitazione e adatta la potenza destinata all’auto. Se forno, pompa di calore e altri apparecchi stanno già impegnando buona parte della potenza disponibile, una wallbox GDC può ridurre temporaneamente la ricarica evitando più facilmente il superamento della soglia del contatore.

Un dispositivo NO GDC può comunque essere ammesso al bonus, purché incluso nel relativo elenco. Richiede però una valutazione più attenta della potenza impostata e delle altre utenze contemporanee. La presenza nell’elenco GSE certifica l’idoneità richiesta dalla misura, ma non sostituisce il dimensionamento dell’impianto, la protezione della linea e la dichiarazione di conformità dell’installatore.

Attenzione: la sperimentazione ARERA non è stata riaperta

La denominazione dei file GSE può generare equivoci, perché continua a richiamare la sperimentazione prevista dalla deliberazione ARERA 541/2020. Il GSE precisa però che il termine per aderire a quella sperimentazione è scaduto il 30 giugno 2026 e non è possibile presentare nuove richieste in tale ambito.

L’aggiornamento di settembre ha una funzione diversa: ampliare i modelli utilizzabili per il Bonus colonnine disciplinato dal MIMIT. Chi presenta domanda oggi accede quindi al contributo MIMIT tramite Invitalia, non alla precedente sperimentazione ARERA.

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Come presentare la domanda dal 22 settembre

La richiesta si presenta esclusivamente online nell’area personale Invitalia. L’accesso è possibile con SPID, CIE o CNS. Dalla scrivania personale occorre selezionare “Bonus colonnine domestiche”, compilare tutte le sezioni e trasmettere la pratica con gli allegati richiesti.

Il richiedente deve disporre di un indirizzo PEC attivo, da mantenere per tutta la durata del procedimento. Al termine dell’invio la piattaforma rilascia una ricevuta: è importante salvarla insieme alla copia della domanda e ai documenti caricati.

Documenti da preparare prima dell’accesso

Per ridurre il rischio di interrompere la compilazione, conviene predisporre in anticipo:

  • documento di identità e codice fiscale del richiedente;
  • fatture elettroniche delle spese, normalmente in formato XML acquisito dal portale dell’Agenzia delle Entrate;
  • estratti conto o documentazione bancaria idonea a dimostrare i pagamenti;
  • dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/2008;
  • attestazione dei requisiti dell’infrastruttura e della presenza del dispositivo nell’elenco GSE;
  • coordinate bancarie del conto sul quale ricevere il contributo;
  • PEC valida e attiva.

Per i condomìni si aggiungono codice fiscale del condominio, documento dell’amministratore o del delegato, delibera assembleare che autorizza i lavori sulle parti comuni e dichiarazione dell’amministratore relativa all’assenza di impugnazioni nei termini previsti.

La fattura analogica è ammessa soltanto se il fornitore rientra in un caso di esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica e tale circostanza viene documentata. In tutti gli altri casi occorre recuperare la fattura elettronica dal portale fiscale o farsene fornire una copia conforme dal venditore.

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Ordine delle domande e tempi di concessione

La procedura è a sportello. Se le risorse non fossero sufficienti, conta l’ordine cronologico di presentazione: avere una pratica completa fin dall’inizio è quindi più utile che inviarla in fretta con dati incoerenti o allegati mancanti.

Ogni soggetto può presentare una sola domanda per la finestra 2026. Il decreto consente una seconda istanza soltanto quando la prima sia stata dichiarata proceduralmente inammissibile e lo sportello sia ancora aperto. Il contributo viene concesso in un’unica soluzione, nei limiti dei fondi disponibili; Invitalia indica che il provvedimento con l’elenco dei beneficiari è adottato entro 90 giorni dalla chiusura dello sportello.

Gli errori da evitare prima dell’invio

I controlli più importanti non riguardano soltanto il modulo online. È opportuno verificare che il nome dell’intestatario coincida tra domanda, conto di pagamento e documentazione, che il codice del dispositivo sia esattamente quello presente nell’elenco GSE e che tutte le fatture ricadano nel periodo agevolabile.

Vanno evitati anche pagamenti in contanti, spese sostenute da un familiare diverso dal richiedente, fatture già portate in detrazione, installazioni aperte al pubblico o prive della dichiarazione di conformità. In condominio, la delibera e i poteri del soggetto che invia la domanda devono essere coerenti con l’intervento sulle parti comuni.

Domande frequenti

Da quando si può presentare la domanda per il Bonus colonnine 2026?

La piattaforma è aperta dalle ore 12:00 del 22 settembre 2026 e accetta domande fino alle ore 12:00 del 31 gennaio 2027.

Il bonus vale anche per una colonnina non ancora installata?

No. La domanda viene presentata dopo il completamento dell’installazione e richiede fatture, pagamenti tracciabili, dichiarazione di conformità e attestazione dei requisiti.

Quanto rimborsa il Bonus colonnine domestiche?

Il contributo è pari all’80% delle spese ammissibili, entro 1.500 euro per una persona fisica ed entro 8.000 euro per un intervento sulle parti comuni condominiali.

Il dispositivo deve comparire sia nell’elenco GDC sia in quello NO GDC?

No. Per l’ammissibilità è sufficiente che il modello sia presente in uno dei due elenchi GSE vigenti alla data di presentazione della domanda.

La lista GSE riapre la sperimentazione ARERA?

No. Il termine per le richieste della sperimentazione ARERA è scaduto il 30 giugno 2026. Gli elenchi aggiornati vengono utilizzati anche per individuare i dispositivi ammessi al Bonus colonnine MIMIT.

Si può pagare la colonnina in contanti?

No. Sono ammessi soltanto pagamenti tracciabili provenienti da un conto intestato al beneficiario, mediante bonifico, SEPA Credit Transfer o carta di credito o debito intestata.

Il bonus è cumulabile con una detrazione fiscale?

No, non per le stesse spese. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche, comprese le detrazioni fiscali, riferite ai medesimi costi.

Serve una PEC per inviare la domanda?

Sì. Invitalia richiede un indirizzo PEC valido, che deve rimanere attivo per tutta la durata del procedimento.

Fonti ufficiali