Edilizia.com
Edilizia.com
Home » Bonus » Superbonus 110 » Superbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimenti

Superbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimenti

Superbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimentiSuperbonus 110% e asseverazione tardiva: novità e ultimi chiarimenti
Ultimo Aggiornamento:

Abbiamo parlato diverse volte dell’asseverazione sismica obbligatoria ai fini dell’accesso al Superbonus 110% per i lavori volti alla riduzione del rischio sismico (ovvero ramo Sismabonus 110%).

Con la risposta ad interpello n. 127 di febbraio 2021 dell’Agenzia delle Entrate, era stato chiarito come un’asseverazione sismica presentata in ritardo (ovvero dopo il titolo abilitativo) impedisse di accedere al maxi-bonus. (Approfondisci qui)

Il 15 di luglio poi, con la risposta ad interpello n. 481, sono arrivate delle novità in merito, che aprivano la porta a delle eccezioni. Si stabiliva qui che l’asseverazione tardiva sarebbe stata accettata nei casi in cui la classificazione di rischio sismico aggiornata ad aprile 2021 avesse comportato il “trasferimento” di un immobile dalla Zona 4 alla Zona 3. (Approfondisci qui)

Ad oggi torniamo a parlare del Superbonus 110% e dei casi di asseverazione tardiva con 2 nuove risposte ad interpello. Approfondiamo di seguito.

Superbonus 110% e asseverazione tardiva: si può con Permesso in variante?

L’asseverazione tardiva per l’accesso al Superbonus 110% non è ammissibile nel caso trattato con la risposta ad interpello n. 554 del 25 agosto 2021.

Qui l’istante è proprietario di un immobile sito in Zona 3 del rischio sismico, sul quale vorrebbe effettuare lavori volti sia alla riqualificazione energetica che alla riduzione del rischio sismico, con anche la demolizione e la ricostruzione fedele dell’edificio.

Ad agosto 2018, il contribuente dichiara di aver richiesto il rilascio del Permesso di Costruire, non allegando però l’asseverazione di riduzione del rischio sismico, obbligatoria ai sensi dell’art. 3 del Decreto n. 58 del 28 febbraio 2017, come modificato dal DM n. 65 del 7 marzo 2017 e successivamente dal DM n. 24 del 9 gennaio 2020.

L’istante afferma di aver ottenuto il titolo abilitativo a settembre 2019, mentre esattamente 1 anno dopo, a settembre 2020, sono iniziati i lavori.

Per via dell’emergenza Covid-19 però, che ha portato un generale rallentamento dei lavori in cantiere, le opere si sono fermate ancor prima di procedere con la demolizione dell’immobile.

Ad oggi l’istante dichiara di voler riprendere i lavori presentando una variante sostanziale al Permesso di Costruire. Per le spese relative ai lavori di riduzione di rischio sismico, egli vorrebbe usufruire del Superbonus 110% (ramo Sismabonus), introdotto dal Decreto Rilancio.

Considerando che l’asseverazione di rischio sismico non è stata presentata con la richiesta del titolo abilitativo, l’istante chiede al Fisco se sia possibile accedervi presentando un’asseverazione tardiva, specificando comunque che questa sarà presentata prima dell’esecuzione dei lavori oggetto della variante al Permesso.

Termine ultimo asseverazione: data di inizio lavori, ma dal 16 gennaio 2020

Il Fisco ricorda prima di tutto che, con l’ultima modifica apportata dal DM n. 24/2020 all’art. 3 del Decreto n. 58/2017, si è stabilito che l’asseverazione necessaria per attestare che i lavori avrebbero comportato una riduzione del rischio sismico doveva essere presentata tramite la compilazione dell’Allegato B dello stesso decreto ministeriale. Qui si sanciva inoltre che:

il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione […], devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta del permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente […], tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Solo successivamente, con l’uscita del Decreto Sismabonus (DM n. 329 del 6 agosto 2020), l’ex-Allegato B è stato sostituito da questo Allegato B, con l’integrazione della dichiarazione relativa alla congruità delle spese, che deve sempre essere asseverata dal professionista.

Si specifica inoltre che, ai fini dell’accesso al Superbonus 110%, è necessario che gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico che il contribuente intende eseguire siano denominati come “conservazione del patrimonio edilizio esistente”, e non come “nuova costruzione”, all’interno nel titolo abilitativo.

In merito alla presentazione tardiva dell’asseverazione sismica, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che le disposizioni citate dal DM n. 24/2020 sono valide a partire dalla sua entrata in vigore, ovvero dal 16 gennaio 2020.

PDC in variante è valido, ma dev’essere depositato

Nel caso presentato dall’istante, il Permesso di Costruire originario è stato rilasciato nel 2018, mentre non è presente alcuna dichiarazione dell’ufficio tecnico competente che attesti la presentazione di una nuova richiesta di Permesso di Costruire in variante.

Considerato questo, il Fisco ritiene che alla richiesta di accesso al Superbonus 110% che il contribuente intende presentare, in merito all’asseverazione sismica si debbano applicare le disposizioni normative vigenti ad agosto 2018, ovvero quelle relative al DM 29/2017.

Per questo motivo, visto che l’istante non ha presentato ancora alcun permesso in variante, visto che la frase “e comunque prima dell’inizio dei lavori” è stata aggiunta solo nel 2020, e visto anche che il DM 29/2017 prevedeva l’obbligo di presentare l’asseverazione con la richiesta del titolo abilitativo, l’istante non potrà accedere né al Superbonus 110% (ramo Sismabonus) né al Sismabonus tradizionale.

Il responso sarebbe stato completamente differente se, invece, l’istante avesse presentato il PDC in variante, che avrebbe sostituito il precedente titolo abilitativo, e quindi anche la sua data di rilascio.

Superbonus 110% per ristrutturazione e ampliamento senza demolizione

La seconda risposta ad interpello, la n. 567 del 30 agosto 2021, riguarda invece la richiesta di accesso al Superbonus 110% da parte di un’Associazione Sportiva Dilettantistica iscritta correttamente al CONI.

L’Associazione afferma di aver stipulato un contratto con il Comune per la detenzione e la gestione di un immobile in comodato d’uso gratuito. Fa presente di aver avviato nello stesso immobile dei lavori di ristrutturazione edilizia volti al miglioramento delle prestazioni energetiche e sismiche, con ampliamento della volumetria preesistente.

L’istante sostiene che gli interventi in questione riguardano anche la parte di immobile adibita a spogliatoi e, che parte dei nuovi spogliatoi saranno posizionati nella parte ampliata (prima inesistente).

L’ASD dichiara di aver presentato la richiesta per il Permesso di Costruire in data 30 dicembre 2019, e che questa è stata approvata in data 27 gennaio 2020 come “ristrutturazione con ampliamento”.

Infine, l’istante segnala di aver presentato la CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata) a giugno 2020, e di non aver mai presentato l’asseverazione che attesta la riduzione del rischio sismico, di cui al DM n. 58/2017.

Detto ciò, l’Associazione chiede al Fisco se:

  • Sia un soggetto idoneo ad accedere al Superbonus 110% in relazione alla parte dell’immobile adibita a spogliatoi;
  • Si possa applicare il maxi-bonus anche in relazione agli spogliatoi collocati nella parte ampliata;
  • L’APE Convenzionale (Pre e Post interventi) debba essere considerata in relazione all’intero immobile, o solo alla parte adibita a spogliatoi;
  • Sia possibile presentare un’asseverazione sismica tardiva, tenendo conto che i lavori sono iniziati a giugno 2020, mentre le ASD possono accedere al Superbonus 110% solo da luglio 2020 (con il Decreto Rilancio).

Asseverazione tardiva era obbligatoria nel 2019

In risposta all’Associazione istante, il Fisco fa presente da subito che l’asseverazione tardiva, in questo caso, non consente l’accesso al Super Sismabonus 110%, né al Sismabonus tradizionale.

Questo in quanto, come già spiegato con l’interpello precedente, il DM n. 29/2017 (vigente allora), prevedeva già l’obbligo di presentazione dell’asseverazione sismica allegata alla richiesta del titolo abilitativo.

Infatti, come prima, visto che il Permesso di Costruire è stato richiesto a dicembre 2019, e che le nuove regole del DM n. 24/2020 sono valide dal 16 gennaio 2020, si deve far fede a quanto stabiliva il Decreto ministeriale del 2017.

In ogni caso, anche se si fosse preso in considerazione il Decreto vigente dal 2020, il termine ultimo per la presentazione dell’asseverazione, ovvero la data di inizio lavori, non sarebbe stato rispettato.

Ampliamento senza demolizione: come si applica il Superbonus 110%?

In riferimento al fatto di poter considerare le spese relative agli interventi sulla parte di spogliatoi appartenente all’area ampliata, si fa presente quanto stabilito dalla Circolare n. 7/E del 25 giugno 2021. Ovvero che:

Qualora la ristrutturazione avvenga senza demolizione dell’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione compete solo per le spese riferibili alla parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione.

Dunque, se l’intervento comporta la demolizione e ricostruzione con ampliamento, il Superbonus 110% si applica:

  • Alle spese riferibili sia alla parte esistente che a quella ampliata, per il ramo Sismabonus 110%;
  • Solo alla parte che già era esistente, per il ramo Ecobonus 110%.

Se invece si tratta di un intervento di ristrutturazione con ampliamento, ma senza demolizione, il Superbonus 110%, per entrambi i rami, si applica solo alla parte già esistente, e non a quella ampliata.

In questo caso quindi, seppure l’istante non possa accedere al Super Sismabonus 110%, può però accedere al ramo Super Ecobonus 110%. Ovviamente questo solo nel caso in cui, prima degli interventi, le parti dell’immobile adibite a spogliatoi erano servite da impianto di climatizzazione.

Per quanto riguarda infine il quesito riguardante l’APE Convenzionale, il Fisco afferma che la Certificazione si debba riferire all’intero immobile, e non solo agli spogliatoi, in quanto gli spogliatoi non costituiscono un’unità immobiliare autonoma.

Richiedi informazioni per Bonus, Economia e Finanza, Notizie, Sisma Bonus, Superbonus 110

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Voglio iscrivermi gratuitamente per avere risposte più veloci!

*Vista l'informativa privacy, acconsento anche alle finalità ivi descritte agli artt. 2.3, 2.4, 2.5. Per limitare il consenso ad una o più finalità clicca qui.

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Superbonus 110%: a marzo raggiunti i 117,2 miliardi di euroSuperbonus 110%: a marzo raggiunti i 117,2 miliardi di euro

Superbonus 110%: a marzo raggiunti i 117,2 miliardi di euro

11/04/2024 10:26 - L'ultimo aggiornamento dell'Enea rivela che l'utilizzo del superbonus 110% a marzo 2024 ha raggiunto 117,2 miliardi di euro in investimenti, con un notevole incremento rispetto al mese precedente.
Superbonus 110% e plusvalenze: lo studio del NotariatoSuperbonus 110% e plusvalenze: lo studio del Notariato

Superbonus 110% e plusvalenze: lo studio del Notariato

22/03/2024 08:47 - Studio del Consiglio nazionale del Notariato analizza complessità plusvalenze e [..]
TAGS: agenzia delle entrate, asseverazione sismica, bonus, Decreto Rilancio, PdC, permesso di costruire, riqualificazione energetica, rischio sismico, ristrutturazione, sismabonus, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!