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Sismabonus 110%: non serve più il salto di classe?

Sismabonus 110%: non serve più il salto di classe?Sismabonus 110%: non serve più il salto di classe?
Ultimo Aggiornamento:

Nuovi chiarimenti in merito all’utilizzo del Sismabonus 110% arrivano dalla Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM n. 58/2017.

Il CNI ha chiesto delucidazioni alla Commissione in merito alla necessità di specificare o meno il salto di classe per poter intervenire con adeguamenti sismici beneficiando del Superbonus 110%.

Si chiarisce che con il SuperSismabonus 110% non sarà più necessario dichiarare nelle asseverazioni che gli interventi comporteranno un miglioramento delle prestazioni antisismiche dell’edificio.

Ma attenzione, perché questo varrà solo in alcuni casi specifici. Vediamo quali.

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Sismabonus 110%: le modifiche al salto di classe

I dubbi sono nati in seguito alla pubblicazione del DM 329/2020, che ha modificato il DM n. 58/2017 recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”.

Il tema del Sismabonus 110% ha subito diverse modifiche rispetto alla prima versione del Superbonus 110% nata con il Decreto Rilancio nel 2020.

Come sappiamo, per usufruire dell’Ecobonus 110% è necessario attestare che gli interventi comporteranno un miglioramento nelle prestazioni energetiche dell’edificio di almeno 2 Classi energetiche (oppure di 1 sola nel caso si passi dalla B alla A).

Tale direttiva inizialmente era valida anche per gli interventi sismici rientranti invece nel Sismabonus 110%, per i quali si richiedeva anche qui il doppio salto di classe che asseverasse la riduzione del rischio sismico.

Successivamente poi, si è deciso per l’eliminazione dell’obbligo del doppio salto di classe per quanto riguarda unicamente gli interventi sismici, mantenendo la necessità del miglioramento delle prestazioni sismiche, ma senza per forza che fosse di due classi.

Ad oggi invece è nata una forte confusione sul tema in seguito al DM 329/2020, dove si attestava invece che non fosse più obbligatorio asseverare il miglioramento delle prestazioni sismiche dell’edificio.

Facciamo chiarezza.

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Quando non è obbligatorio asseverare il salto di classe

A seguito della richiesta di chiarimenti da parte del CNI, la Commissione Consultiva ha dunque spiegato in che modo è da intendersi tale punto.

Dunque: “in quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post operam?

La Commissione afferma che i casi in cui l’attribuzione della classe di rischio può essere omessa non comprendono tutti i beneficiari che vorranno usufruire del Sismabonus 110%. Tale concessione sarà possibile solo nei seguenti casi:

  • Strutture in muratura comprese in una delle 7 categorie elencate nella Tabella 4 dell’Allegato A del DM n. 58/2017 con successive modificazioni dal DM n. 24/2020. Trovate la Tabella a pag. 7 dell’Allegato. Qui sarà necessario compilare solo le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione, indicando la scelta del metodo semplificato senza classe;
  • Strutture in calcestruzzo armato costituite da telai nelle due direzioni. In questo caso non sarà necessario asseverare la classe di rischio “ante e post”, ma rimane d’obbligo condurre gli interventi al fine di migliorare le prestazioni sismiche dell’edificio di almeno 1 classe. È possibile dunque non compilare l’opportuna sezione, visto che viene automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio sismico.

La Commissione specifica inoltre che anche per gli interventi che comprendono la demolizione e la ricostruzione dell’edificio non sarà più obbligatorio asseverare il miglioramento di classe. In tal caso però, sarà comunque obbligatorio ricostruire una struttura seguendo i criteri antisismici, ai sensi del DM 17 gennaio 2018.



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TAGS: antisismico, asseverazione, classe, edilizia, sismabonus, Sismabonus 110%

Autore: Redazione Online

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