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Negli ultimi anni si è sviluppata un’attenzione sempre maggiore nei confronti del...
Sismabonus 2026: aliquote 50% e 36%, limite di 96.000 euro, lavori ammessi, asseverazione, documenti, condominio e Sismabonus Acquisti.
Il Sismabonus 2026 consente di recuperare una parte delle spese sostenute per ridurre il rischio sismico degli edifici situati nelle zone 1, 2 e 3. Nel 2026 la detrazione è pari al 50% quando la spesa è sostenuta dal proprietario o dal titolare di un diritto reale per l’unità adibita ad abitazione principale; negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%. Il limite resta, di regola, 96.000 euro per unità immobiliare e la detrazione si ripartisce in 10 quote annuali.
Non è però sufficiente eseguire una generica ristrutturazione. Occorrono opere che incidano realmente sulla sicurezza strutturale, un progetto coerente con le norme tecniche, gli adempimenti edilizi e sismici previsti e la documentazione fiscale corretta. Inoltre, le vecchie aliquote maggiorate del 70%, 75%, 80% e 85%, legate al miglioramento di una o due classi di rischio, non si applicano alle nuove spese del 2026: la riduzione della classe resta un dato tecnico importante, ma non aumenta più la percentuale di detrazione.
Questa guida chiarisce chi può richiedere il beneficio, quali edifici e lavori sono ammessi, come si calcolano limite e detrazione, quali asseverazioni servono, cosa cambia in condominio e come funziona il Sismabonus Acquisti.
Sommario
La Legge di Bilancio 2026 ha confermato per l’intero anno le percentuali già applicate nel 2025. La distinzione decisiva non dipende dal numero di classi di rischio migliorate, ma dal soggetto che sostiene la spesa e dall’utilizzo dell’immobile.
Da smartphone è possibile scorrere la tabella verso destra per visualizzare tutte le colonne.
| Spese sostenute | Aliquota | Condizione principale | Limite ordinario | Rate |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 50% | Proprietario o titolare di diritto reale su unità adibita ad abitazione principale | 96.000 euro per unità immobiliare | 10 quote annuali |
| 2026 | 36% | Altri immobili e altri beneficiari, se in possesso dei requisiti | 96.000 euro per unità immobiliare | 10 quote annuali |
| 2027 | 36% | Proprietario o titolare di diritto reale su abitazione principale | 96.000 euro per unità immobiliare | 10 quote annuali |
| 2027 | 30% | Altri casi | 96.000 euro per unità immobiliare | 10 quote annuali |
Le aliquote del 2027 sono quelle previste dalla normativa vigente alla data di aggiornamento della guida e potranno essere modificate da futuri provvedimenti. Per stabilire la percentuale applicabile conta normalmente l’anno in cui la spesa viene sostenuta secondo il criterio fiscale riferibile al beneficiario, non la sola data di apertura o chiusura del cantiere.
Advertisement - PubblicitàIl Sismabonus è la detrazione collegata agli interventi indicati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR e alla disciplina speciale dell’articolo 16 del decreto-legge 63/2013. Premia le opere finalizzate alla messa in sicurezza statica, con particolare riguardo alle parti strutturali, e alla riduzione del rischio sismico.
La differenza rispetto al Bonus ristrutturazione non è soltanto fiscale. Un rifacimento di pavimenti, intonaci o impianti non diventa antisismico perché eseguito nello stesso edificio. Per rientrare nel Sismabonus deve essere inserito, quando necessario, in un progetto strutturale e risultare tecnicamente connesso alle opere di sicurezza. Le finiture indispensabili per completare un intervento agevolato possono essere comprese, ma la relazione con i lavori strutturali deve essere dimostrabile attraverso progetto, computo, contabilità e fatture.
Il beneficio può spettare ai contribuenti soggetti a IRPEF e, per gli immobili ammessi, anche ai soggetti IRES che sostengono effettivamente la spesa e possiedono o detengono l’immobile in base a un titolo idoneo. Possono quindi rientrare, a seconda del caso:
È necessario che il beneficiario sostenga la spesa, sia intestatario dei documenti rilevanti e disponga di imposta sufficiente ad assorbire ogni rata. La detrazione non costituisce un rimborso automatico: la quota annuale che eccede l’imposta lorda disponibile, salvo eccezioni previste dalla legge, non viene recuperata negli anni successivi.
Nel 2026 l’aliquota del 50% richiede due condizioni contemporanee: il contribuente deve essere proprietario o titolare di un diritto reale di godimento e l’unità deve essere adibita ad abitazione principale. Un inquilino o un comodatario può avere diritto alla detrazione, ma normalmente con aliquota del 36%, anche se abita nell’immobile.
“Abitazione principale” non è sinonimo di “prima casa” in senso notarile. Si tratta, in generale, dell’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La destinazione deve sussistere secondo i tempi e le condizioni previsti dalla disciplina fiscale; se l’immobile è inizialmente inagibile per i lavori, occorre verificare con il consulente quando debba essere concretamente adibito ad abitazione principale.
Advertisement - PubblicitàIl Sismabonus riguarda edifici esistenti situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, adibiti ad abitazione o ad attività produttive. La zona 1 identifica il rischio più elevato, mentre la zona 4 è esclusa dalla disciplina speciale. La classificazione da utilizzare è quella adottata dalla Regione e dal Comune sulla base dell’ordinanza nazionale e dei successivi aggiornamenti.
Possono essere agevolate abitazioni principali, seconde case, unità locate, parti comuni condominiali e immobili utilizzati per attività agricole, professionali, produttive o commerciali, purché siano rispettati i requisiti soggettivi e oggettivi. Prima di impostare la pratica occorre verificare:
Il bonus non sana abusi né sostituisce i controlli urbanistici. Difformità sostanziali, assenza del titolo originario o lavori eseguiti in modo diverso dal progetto possono compromettere sia la pratica edilizia sia la detrazione.
Non esiste un elenco chiuso valido per ogni edificio: è il progettista strutturale a individuare le vulnerabilità e le opere necessarie. Tra gli interventi che, se correttamente progettati e documentati, possono rientrare figurano:
Un intervento locale può essere agevolabile anche senza trasformare integralmente l’edificio, purché migliori la sicurezza e rispetti le Norme tecniche per le costruzioni. Al contrario, la sola riparazione estetica di una crepa, una semplice tinteggiatura o la sostituzione di finiture senza opere strutturali non bastano.
Nel limite disponibile possono rientrare le spese professionali necessarie all’intervento: sopralluoghi e indagini, rilievi, prove sui materiali, progettazione strutturale, classificazione del rischio, asseverazioni, direzione dei lavori, collaudo statico, coordinamento della sicurezza, perizie e adempimenti richiesti. Possono rientrare anche IVA, imposta di bollo, diritti per titoli e autorizzazioni e altri oneri strettamente collegati.
Le spese per intonaci, pavimenti, impianti o tinteggiatura sono ammissibili solo nella misura in cui risultino necessarie a eseguire e completare l’opera antisismica. È quindi utile separare nel computo metrico le lavorazioni strutturali, quelle consequenziali e le opere autonome che saranno eventualmente portate in un’altra agevolazione.
Advertisement - PubblicitàIl DM 58/2017 del Ministero delle Infrastrutture, modificato dal DM 65/2017 e dal DM 24/2020, disciplina la classificazione del rischio sismico e le attestazioni dei professionisti. Le classi vanno da A+ a G e considerano sia la sicurezza sia la perdita economica attesa.
Il progettista strutturale assevera la classe precedente e quella conseguibile quando la tipologia di agevolazione e di intervento richiede tale classificazione. Il direttore dei lavori delle strutture e il collaudatore statico, se nominato, attestano al termine la conformità delle opere al progetto. Devono essere usati i modelli vigenti e rispettate le modalità e le scadenze di deposito previste.
Nel 2026 il passaggio a una o due classi inferiori di rischio non genera più aliquote del 70-85%. Questo non rende superflua la progettazione: la classificazione e le asseverazioni restano centrali per dimostrare la natura antisismica e l’efficacia dell’intervento nei casi previsti. Una pratica incompleta o depositata fuori termine può mettere a rischio l’agevolazione, anche se le opere sono state eseguite bene.
La regola prudenziale è predisporre e depositare il progetto strutturale con l’asseverazione prima dell’inizio dei lavori e insieme al titolo abilitativo o nei termini ammessi dalla disciplina vigente. Non bisogna iniziare il cantiere confidando di ricostruire i documenti in seguito.
Prima dell’avvio il tecnico deve coordinare almeno quattro livelli:
Il titolo può essere una CILA, una SCIA o un Permesso di Costruire, in funzione della reale consistenza delle opere e delle regole regionali e comunali. Per gli interventi strutturali, il titolo edilizio non sostituisce gli adempimenti sismici.
Advertisement - PubblicitàIl tetto ordinario è di 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno, tenendo conto delle regole sulla prosecuzione degli interventi iniziati in anni precedenti. Il limite riguarda la spesa agevolabile, non la detrazione. Se una persona spende 120.000 euro su una singola unità ma il plafond disponibile è 96.000 euro, la percentuale si applica soltanto a 96.000 euro.
Le pertinenze dell’abitazione, come garage o cantina, non generano normalmente un ulteriore plafond quando i lavori riguardano l’unità con le sue pertinenze. Inoltre, le spese antisismiche e quelle di recupero edilizio riconducibili al medesimo intervento sulla stessa unità condividono il limite di 96.000 euro: non è possibile utilizzare 96.000 euro di Sismabonus e altri 96.000 euro di Bonus ristrutturazione per lo stesso cantiere soltanto dividendo le fatture.
Il proprietario spende 80.000 euro nel 2026 per un intervento ammesso sull’abitazione principale. La detrazione è:
80.000 × 50% = 40.000 euro, da ripartire in 10 rate di 4.000 euro ciascuna.
Il proprietario spende 120.000 euro su una seconda casa. Il massimo agevolabile è 96.000 euro e l’aliquota è del 36%:
96.000 × 36% = 34.560 euro, in 10 rate annuali da 3.456 euro. I 24.000 euro eccedenti non producono detrazione Sismabonus.
Su un’abitazione principale vengono sostenuti 85.000 euro per strutture e 25.000 euro per opere di completamento agevolabili. Se le lavorazioni formano un unico intervento, la spesa totale è 110.000 euro ma il plafond resta 96.000 euro. La detrazione massima è quindi 48.000 euro, non 55.000.
Un nuovo intervento, realmente autonomo rispetto a quello precedente e correttamente documentato, può avere un proprio limite. La sola prosecuzione del medesimo progetto, la suddivisione in più annualità o l’apertura di un secondo titolo non creano automaticamente un nuovo plafond.
Per le opere sulle parti comuni, il limite si calcola moltiplicando 96.000 euro per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio all’inizio dei lavori, comprese le pertinenze autonomamente accatastate secondo i criteri fiscali applicabili. La spesa viene poi ripartita tra i condòmini sulla base dei millesimi o del diverso criterio validamente adottato.
In un edificio composto da 6 appartamenti e 4 autorimesse autonomamente accatastate, il limite complessivo teorico è:
96.000 × 10 unità = 960.000 euro.
Questo importo non è assegnato in parti uguali: ciascun condòmino detrae la quota a lui imputata. Nel 2026, inoltre, l’aliquota si valuta per il singolo condòmino. Il proprietario o titolare di diritto reale che utilizza l’appartamento come abitazione principale può applicare il 50% alla propria quota; chi possiede una seconda casa o beneficia in qualità diversa applica, di regola, il 36%.
Per avere diritto alla detrazione occorre che la quota sia versata al condominio entro i termini utili e che l’amministratore abbia effettuato gli adempimenti prescritti. Nei condomìni minimi senza amministratore, i partecipanti devono organizzare pagamenti e conservazione dei documenti con particolare attenzione.
Descrivi l’edificio, il Comune, le vulnerabilità rilevate e i lavori ipotizzati. La richiesta può essere inoltrata a tecnici e imprese pertinenti per una prima valutazione del progetto e dei costi.
Il fascicolo deve consentire di ricostruire l’intero percorso, dalla titolarità dell’immobile alla chiusura delle opere. In base al caso concreto è necessario conservare:
Non tutti i documenti sono necessari in ogni cantiere, ma non si dovrebbe eliminare una voce dalla checklist senza che tecnico e consulente fiscale ne abbiano verificato l’irrilevanza. I documenti vanno conservati per tutto il periodo in cui l’Amministrazione finanziaria può effettuare controlli.
Le persone fisiche e gli altri soggetti che applicano il criterio di cassa devono normalmente pagare con il bonifico parlante predisposto per le agevolazioni edilizie. Il bonifico deve riportare la causale prevista, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e la partita IVA o il codice fiscale del destinatario del pagamento.
Quando più persone sostengono la spesa, fattura e bonifico devono permettere di individuare correttamente tutti i beneficiari e la quota attribuita a ciascuno. Per i lavori condominiali paga l’amministratore dal conto del condominio e rilascia la certificazione delle quote. I soggetti titolari di reddito d’impresa seguono regole contabili diverse e devono coordinarle con il commercialista.
Un bonifico ordinario usato per errore non comporta sempre la perdita definitiva del bonus, ma la soluzione dipende dalla possibilità di ripetere il pagamento o ottenere dal fornitore la dichiarazione e la prova contabile richieste dalla prassi. È meglio correggere l’errore subito, prima della dichiarazione dei redditi.
Advertisement - PubblicitàLa detrazione per le spese 2026 si divide in dieci quote annuali di pari importo. Se il beneficio complessivo è 40.000 euro, la quota teorica è 4.000 euro l’anno. Per utilizzarla integralmente il contribuente deve avere ogni anno un’IRPEF o un’IRES lorda sufficiente dopo le altre detrazioni. La parte incapiente non viene normalmente rimborsata né riportata all’anno successivo.
Per le persone con reddito complessivo superiore a 75.000 euro opera anche il limite generale introdotto dall’articolo 16-ter del TUIR. Le rate delle spese pluriennali sostenute dal 2025 entrano nel calcolo complessivo, con un importo base che varia in funzione del reddito e un coefficiente collegato ai figli fiscalmente rilevanti. Il plafond specifico di 96.000 euro può quindi non coincidere con la spesa effettivamente utilizzabile in dichiarazione. Chi supera la soglia deve effettuare una simulazione fiscale prima di impegnare la spesa.
Il Sismabonus Acquisti riguarda chi compra un’unità in un edificio interamente demolito e ricostruito da un’impresa di costruzione o ristrutturazione, in zona sismica 1, 2 o 3, con riduzione del rischio e qualificazione urbanistica dell’intervento come ristrutturazione edilizia. L’impresa deve vendere l’unità entro 30 mesi dalla conclusione dei lavori.
Per gli acquisti che ricadono nella disciplina 2026 la percentuale è del 50% se l’acquirente, proprietario, adibisce l’unità ad abitazione principale; negli altri casi è del 36%. La detrazione si calcola sul prezzo indicato nell’atto, entro il limite di 96.000 euro per unità, e si ripartisce in dieci anni.
Prima del rogito è essenziale verificare il titolo edilizio, la zona sismica, la data di conclusione dei lavori, le asseverazioni, la dichiarazione dell’impresa e il rispetto del termine di vendita. Il pagamento del prezzo segue le regole proprie dell’acquisto e non va confuso con il bonifico parlante utilizzato dal committente che paga direttamente i lavori.
Advertisement - PubblicitàLa demolizione e ricostruzione può accedere al Sismabonus se il titolo edilizio qualifica l’opera come ristrutturazione edilizia e non come nuova costruzione. Le variazioni di sagoma, sedime o volume possono essere ammesse nei limiti della normativa urbanistica, ma incidono sulla qualificazione dell’intervento e sulla parte di spesa agevolabile.
In presenza di ampliamento, il tecnico e il fiscalista devono distinguere i costi riferibili al volume esistente da quelli della nuova porzione, perché la detrazione per il recupero dell’edificio non finanzia automaticamente una nuova costruzione. Computo, fatture e contabilità devono consentire una separazione attendibile.
Per le nuove pratiche ordinarie del 2026 la regola è la detrazione diretta in dichiarazione. Lo sconto in fattura e la cessione del credito sono stati fortemente limitati e sopravvivono soltanto per fattispecie transitorie o deroghe espressamente previste, legate a requisiti e date anteriori. Non è sufficiente che il lavoro sia antisismico o che l’edificio si trovi in una zona terremotata.
Prima di firmare un contratto che promette la monetizzazione immediata del credito occorre verificare la norma applicabile, le date dei titoli e degli atti, gli eventuali lavori già avviati e la disponibilità concreta dell’intermediario. In assenza di una deroga documentata, il piano finanziario deve presumere dieci anni di detrazione.
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Il Superbonus ordinario non è più disponibile nel 2026 per la generalità dei nuovi lavori. Rimangono fattispecie molto circoscritte connesse agli immobili danneggiati da determinati eventi sismici e alla ricostruzione, soggette a condizioni, territori, termini e procedure speciali. Non bisogna applicare automaticamente le vecchie percentuali del Superbonus a un nuovo intervento antisismico.
La stessa spesa non può generare due detrazioni. Se il progetto comprende opere autonome con requisiti differenti, è possibile valutare incentivi diversi, ma costi, fatture e pagamenti devono essere separati in modo chiaro. Per esempio, un intervento strutturale può convivere con opere energetiche agevolabili, senza duplicare la medesima voce di costo.
In presenza di contributi pubblici per la ricostruzione o la riparazione post-sisma, il bonus può riguardare soltanto l’eventuale parte di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente, secondo la disciplina specifica. Bandi regionali, assicurazioni e indennizzi richiedono un controllo puntuale dei divieti di cumulo.
Advertisement - PubblicitàIn caso di vendita dell’unità, le rate residue delle detrazioni edilizie passano normalmente all’acquirente, salvo diverso accordo espresso nell’atto. È quindi opportuno inserire nel rogito una clausola chiara che stabilisca chi continuerà a utilizzare le quote.
In caso di decesso, la detrazione residua si trasferisce all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile secondo le regole fiscali. Se il beneficiario era un inquilino o comodatario, la cessazione del contratto non comporta automaticamente il trasferimento delle rate al proprietario: chi ha sostenuto la spesa continua normalmente a detrarle.
No. Il 50% spetta al proprietario o titolare di un diritto reale per l’unità adibita ad abitazione principale. Negli altri casi l’aliquota ordinaria è del 36%.
L’intervento deve ridurre il rischio ed essere correttamente progettato e attestato. Tuttavia, nel 2026 il salto di una o due classi non aumenta più l’aliquota al 70-85%. Gli adempimenti tecnici del DM 58/2017 restano applicabili secondo la tipologia di intervento.
Sì, se l’edificio è ammesso e ricorrono tutti gli altri requisiti, ma per le spese 2026 la percentuale ordinaria è del 36%.
Può rientrare tra i beneficiari se sostiene la spesa, ha un contratto idoneo e il consenso necessario. Non essendo proprietario o titolare di diritto reale, applica normalmente il 36%.
Non quando è una pertinenza della singola abitazione interessata dai lavori: abitazione e pertinenze condividono normalmente il plafond. Per le parti comuni condominiali, invece, le unità autonomamente accatastate partecipano al calcolo complessivo secondo i criteri fiscali.
Non per opere riconducibili allo stesso intervento sulla stessa unità. Le spese condividono il limite di 96.000 euro. Un intervento futuro realmente autonomo va valutato separatamente.
Sì, quando è progettato come intervento strutturale finalizzato alla sicurezza sismica e rispetta tutti gli adempimenti. Un trattamento locale del terreno privo di collegamento con un progetto antisismico non è automaticamente Sismabonus.
Solo se è parte necessaria di un intervento strutturale ammesso. Stucco, intonaco e pittura eseguiti da soli sono manutenzione estetica, non riduzione del rischio sismico.
Sì, se l’intervento è qualificato dal titolo come ristrutturazione edilizia e rispetta i requisiti strutturali, urbanistici e fiscali. La nuova costruzione è esclusa.
Non per una nuova pratica ordinaria avviata nel 2026. Restano soltanto deroghe o regimi transitori da dimostrare con date e documenti precisi.
Non bisogna farvi affidamento. Il progetto e l’asseverazione devono essere predisposti e depositati con il titolo o nei termini normativamente ammessi. Prima di iniziare è necessario che il tecnico verifichi la procedura locale.
No. La quota annuale è utilizzabile nei limiti dell’imposta lorda disponibile. Per questo capienza fiscale e limite generale applicabile ai redditi oltre 75.000 euro devono essere calcolati prima di sostenere spese elevate.
Advertisement - PubblicitàGuida aggiornata al 27 luglio 2026. Le agevolazioni fiscali e le procedure sismiche possono essere modificate; per lavori già iniziati, passaggi tra annualità o casi post-sisma occorre verificare la disciplina applicabile alle singole spese.