
L'Agenzia delle Entrate comunica l’istituzione dei Codici Tributo per l’utilizzo, mediante compensazione con l’F24, dei crediti d’imposta derivanti dal Bonus Energia, Gas e Carburante in riferimento al 1° trimestre 2023

Con la Circolare n. 3 dell’8 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito diversi chiarimenti per quanto riguarda l’applicazione del Superbonus a favore di ONLUS, associazioni, organizzazioni e di tutti gli ETS (Enti del Terzo Settore).

L’Ecobonus rientra attualmente tra i Bonus Casa che prevedono la possibilità di scegliere, in alternativa all’usufrutto in detrazione, per le opzioni alternative della cessione del credito e dello sconto in fattura.

Il Bonus Prima Casa concede la possibilità di poter acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale usufruendo di notevoli sconti sul pagamento delle imposte.

Il Bonus Energia e Gas è destinato alle imprese energivore, non energivore, gasivore e non gasivore che presentano determinati requisiti.

I contributi concessi per via di danni dovuti alle calamità naturali usufruiscono sempre dell’esenzione dall’imposta di bollo grazie alle procedura di semplificazione generalizzata introdotta dal decreto Aiuti Quater.

Per poter accedere al Superbonus mediante cessione o sconto immediato, è obbligatorio inviare all’Agenzia delle Entrate la cosiddetta “Comunicazione per la scelta delle opzioni alternative”, con la quale appunto si comunica di voler fruire dell’incentivo in queste modalità.

Il Superbonus e gli altri Bonus Casa in ambito edile prevedono la possibilità per altri determinati soggetti - diversi dal proprietario dell’immobile - di provvedere al conseguimento degli interventi e usufruire quindi dell’agevolazione spettante.

La Legge di Bilancio 2023, in vigore dal 1° gennaio, ha stabilito la re-introduzione dell’agevolazione per l’acquisto di una casa efficiente.

Il credito d’imposta derivante dal Superbonus può essere utilizzato anche mediante il meccanismo della compensazione “orizzontale”? Approfondiamo di seguito.