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Il D.Lgs. 147/2026 introduce la dichiarazione IMU telematica e 90 giorni per comunicare apertura e variazioni TARI. Cosa cambia e da quando.
Cambiano alcuni adempimenti legati a IMU e TARI. Il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in vigore dal 12 agosto, introduce la dichiarazione IMU esclusivamente telematica e riduce a 90 giorni il termine per comunicare l’inizio dell’occupazione o le variazioni rilevanti ai fini della tassa sui rifiuti.
Le due novità non decorrono però nello stesso modo. Il termine TARI è già contenuto nella legge vigente; per la dichiarazione IMU digitale serve invece un decreto del Ministero dell’Economia che approvi modalità e nuovo modello. Fino alla sua entrata in vigore, i contribuenti continuano a utilizzare i modelli ministeriali già esistenti. Inoltre, “IMU solo online” riguarda la dichiarazione, non il pagamento dell’imposta.
Sommario
Il provvedimento riorganizza diversi aspetti della fiscalità locale. Per proprietari, inquilini, imprese e professionisti i cambiamenti più immediati riguardano modalità e tempi delle dichiarazioni; altre disposizioni interessano compostaggio, utenze non domestiche, rendite catastali contestate e sanzioni dal 2027.
| Novità | Regola | Da quando |
|---|---|---|
| Dichiarazione IMU | Invio esclusivamente telematico con modello nazionale | Dall’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo |
| Scadenza IMU | Resta il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante | Invariata |
| Dichiarazione TARI | Invio entro 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione | Norma in vigore dal 12 agosto 2026 |
| Variazioni TARI | Comunicazione entro 90 giorni dall’evento che modifica il tributo | Norma in vigore dal 12 agosto 2026 |
| Compostaggio | Riduzione TARI per le utenze domestiche e per alcune utenze non domestiche | Misura da applicare secondo la disciplina locale |
| Sanzioni dichiarative | 100% per omissione e 40% per dichiarazione infedele, con minimo di 50 euro | Violazioni commesse dal 1° gennaio 2027 |
Il nuovo comma 768-bis della legge 160/2019 stabilisce che la dichiarazione IMU deve essere presentata esclusivamente in via telematica. Il modello nazionale dovrà raccogliere anche le attestazioni necessarie per alcune agevolazioni, limitando la possibilità dei Comuni di chiedere comunicazioni ulteriori per gli stessi dati.
La novità non significa che ogni proprietario debba presentare una dichiarazione ogni anno. L’obbligo continua a riguardare i casi in cui il possesso ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti che il Comune non può conoscere autonomamente. Una dichiarazione validamente presentata conserva effetto per gli anni successivi finché i dati non cambiano e non determinano un diverso importo dell’imposta.
Restano ferme anche le dichiarazioni IMU e TASI già trasmesse, se compatibili. Gli enti non commerciali continuano ad avere una disciplina specifica e devono presentare la dichiarazione annualmente.
Il decreto non trasforma l’IMU in un’imposta “pagabile soltanto online”. Acconto e saldo, normalmente fissati al 16 giugno e al 16 dicembre, continuano a seguire le modalità di versamento previste, compreso il modello F24. La digitalizzazione riguarda l’adempimento dichiarativo e non modifica, da sola, aliquote, esenzioni o scadenze di pagamento.
Il Ministero dell’Economia dovrà approvare il modello e le modalità di trasmissione, dopo aver sentito la Conferenza Stato-città e autonomie locali. Il decreto legislativo contiene una clausola transitoria precisa: fino all’entrata in vigore del provvedimento attuativo si continuano a usare i modelli approvati il 29 luglio 2022 e il 4 maggio 2023.
Per questo non è corretto considerare già abolito, in ogni situazione, il canale finora utilizzato. Chi deve presentare una dichiarazione nell’attuale fase transitoria deve controllare le istruzioni del MEF e del Comune competente, senza attendere un nuovo portale che non sia stato ancora reso operativo.
La scadenza ordinaria rimane il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui è iniziato il possesso o si è verificata la variazione. Il termine potrà essere differito con decreto ministeriale, ma non risulta sostituito da una nuova data automatica.
La modifica più immediata per chi occupa un immobile riguarda la TARI. La dichiarazione deve essere presentata al Comune, oppure al gestore del servizio rifiuti quando previsto, entro 90 giorni dall’inizio del possesso o della detenzione di locali e aree che possono produrre rifiuti urbani.
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Richiedi informazioni gratisLo stesso termine si applica alle variazioni capaci di incidere sull’ammontare del tributo. Nella pratica possono rientrare:
Il termine nazionale non elimina i moduli e i canali organizzati localmente. Occorre quindi verificare se il Comune richiede l’accesso con SPID o CIE, l’invio tramite portale, PEC oppure un modulo al gestore. Ciò che cambia è il limite temporale: non si può più fare affidamento sulla scadenza del 30 giugno dell’anno successivo.
Il conteggio parte dalla data in cui si verifica l’evento: consegna dell’immobile, inizio della detenzione, modifica dei dati o cessazione. Per un contratto di locazione, la data utile può coincidere con l’effettiva disponibilità dei locali indicata nel contratto e nella consegna, non necessariamente con il giorno in cui il contribuente decide di trasferire la residenza.
È prudente conservare contratto, verbale di consegna, atto di compravendita, planimetria, letture di chiusura delle utenze e ricevuta della comunicazione. Per gli eventi avvenuti a ridosso del 12 agosto 2026, oppure iniziati prima dell’entrata in vigore del decreto, è opportuno chiedere al Comune come viene gestita la fase transitoria: il testo non va interpretato estendendo automaticamente una scadenza sfavorevole a situazioni già maturate.
Il decreto stabilisce una riduzione della tariffa per le utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale dei rifiuti organici di cucina, degli sfalci e delle potature da giardino. Una riduzione è prevista anche per le utenze non domestiche che compostano residui naturali non pericolosi prodotti nell’ambito di attività agricole e vivaistiche.
La norma non fissa una percentuale uguale in tutta Italia. Misura dello sconto, requisiti, contenitore ammesso, controlli e domanda dipendono dal regolamento e dalle delibere locali. Non basta quindi acquistare una compostiera per sottrarre autonomamente una quota dalla bolletta: occorre seguire la procedura del proprio Comune o gestore.
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Per le attività che conferiscono fuori dal servizio pubblico parte dei rifiuti urbani e dimostrano l’avvio al riciclo o al recupero, il decreto esclude la componente tariffaria proporzionata alla quantità conferita. La documentazione deve provenire dal soggetto che effettua il recupero.
La scelta tra servizio pubblico e mercato ha durata non inferiore a due anni. Deve essere comunicata al Comune o al gestore entro il 30 giugno e produce effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo. Si tratta di una disciplina per utenze non domestiche, da non confondere con la dichiarazione ordinaria TARI entro 90 giorni.
Il decreto interviene anche quando il contribuente impugna la rendita catastale rettificata dall’Agenzia delle Entrate. Durante il giudizio l’IMU continua a essere calcolata sul dato applicabile; dopo il passaggio in giudicato della sentenza si regolano le differenze.
Se la rendita definitiva è più alta, il Comune può accertare la maggiore IMU entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la sentenza diventa definitiva, applicando i soli interessi legali e non le sanzioni. Se invece risulta un’eccedenza a favore del contribuente, quest’ultimo può chiedere il rimborso nello stesso termine e il Comune deve provvedere entro 180 giorni dall’istanza.
Per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2027, l’omessa dichiarazione IMU o TARI è punita con una sanzione pari al 100% del tributo non versato, con minimo di 50 euro. La dichiarazione infedele comporta invece una sanzione del 40% della maggiore imposta dovuta, sempre con il minimo previsto.
Le percentuali diventano fisse e sostituiscono gli intervalli precedenti, pari al 100-200% per l’omissione e al 50-100% per l’infedeltà. Restano da valutare sul caso concreto ravvedimento operoso, tempi della regolarizzazione, tributo dovuto e disciplina applicabile alla data della violazione.
La legge prevede l’invio esclusivamente telematico, ma il nuovo sistema diventerà operativo con il decreto ministeriale che approverà modello e modalità. Nel frattempo restano utilizzabili i modelli vigenti.
No. La novità riguarda la dichiarazione IMU, non le modalità di pagamento dell’acconto e del saldo.
No. Il termine ordinario resta il 30 giugno dell’anno successivo all’inizio del possesso o alla variazione rilevante.
Dalla data di inizio del possesso o della detenzione, oppure dall’evento che determina una variazione o la cessazione dell’utenza.
Sì, quando il dato incide sul calcolo secondo la disciplina applicata dal Comune. Vanno utilizzati modulo e canale indicati localmente.
No. La riduzione è prevista dalla legge, ma percentuale, requisiti e procedura dipendono dal regolamento locale.
No. Le percentuali del 100% per omissione e del 40% per dichiarazione infedele si applicano alle violazioni commesse dal 1° gennaio 2027.
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