Una casa appartiene a due persone, ma il contratto di affitto breve viene stipulato da una sola. Quando la piattaforma trattiene e certifica la ritenuta a quel soggetto, l’importo non va ripartito automaticamente fra tutti i comproprietari. Il reddito dell’immobile e la ritenuta seguono criteri differenti.

La Posta di FiscoOggi del 5 ottobre affronta proprio questo caso: ogni comproprietario dichiara il reddito in proporzione alla propria quota, mentre la ritenuta operata e certificata dall’intermediario viene indicata dal soggetto intestatario del contratto e della certificazione.

La firma del contratto non sposta tutta la proprietà del reddito

Per l’immobile in comproprietà, il fatto che un solo titolare gestisca i rapporti con gli ospiti e con l’intermediario non trasferisce a lui il reddito spettante agli altri. La quota di possesso resta il riferimento per l’imputazione del reddito.

Occorre quindi leggere insieme il contratto, la titolarità dell’abitazione e la Certificazione Unica delle locazioni brevi. L’importo riportato dalla piattaforma documenta quanto è stato certificato al contraente: non costituisce, da solo, la ripartizione fiscale definitiva fra tutti i proprietari.

A chi resta la ritenuta certificata

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 24/E del 2017 chiarisce che, quando contratto e ritenuta riguardano un solo comproprietario, solo quel soggetto può scomputare la ritenuta subita. Gli altri devono assoggettare a tassazione il reddito loro imputabile, secondo il regime applicabile.

Il documento contempla anche la possibilità di chiedere il rimborso della maggiore ritenuta sulla parte di reddito non imputabile al contraente, quando manca la capienza per scomputarla dall’imposta dovuta sul reddito complessivo. L’eventuale eccedenza richiede quindi una corretta liquidazione della dichiarazione; non si risolve spostando una parte della ritenuta nella dichiarazione dell’altro proprietario.

Un esempio con due quote del 50%

Immaginiamo due comproprietari al 50%, un corrispettivo lordo complessivo di 10.000 euro e un contratto stipulato soltanto da uno dei due. Supponiamo che l’intermediario abbia certificato a quest’ultimo una ritenuta di 2.100 euro: è un esempio ipotetico, riferito alla ripartizione degli importi.

Il reddito attribuibile a ciascuno è pari a 5.000 euro. La ritenuta certificata di 2.100 euro, però, non diventa una ritenuta di 1.050 euro per ciascuna persona: rimane riferita al contraente indicato nella CU.

Il saldo o l’eventuale credito del singolo contribuente dipenderanno dalla liquidazione completa, dal regime fiscale scelto e dagli altri elementi della sua dichiarazione. L’esempio non determina un rimborso automatico né l’imposta finale.

Che cosa controllare nella dichiarazione precompilata

Una FAQ dell’Agenzia affronta il caso della CU che espone l’intero corrispettivo a nome di uno solo dei coniugi comproprietari. Il dato può comparire soltanto nella precompilata dell’intestatario della certificazione, perché la CU normalmente non descrive la percentuale di possesso.

L’Agenzia precisa che ogni comproprietario deve indicare la propria percentuale di possesso e l’intero corrispettivo, secondo le istruzioni dichiarative. L’intestatario della CU deve verificare e correggere la propria percentuale; l’altro deve riportare nella sua dichiarazione i dati della locazione che non risultano già inseriti.

La quota di reddito dell’esempio non va dunque confusa con l’importo lordo richiesto nei singoli campi del modello: dimezzare il canone e applicare anche la percentuale potrebbe ridurre due volte lo stesso importo.

I documenti da mettere a confronto

Prima di confermare la dichiarazione conviene controllare quota di possesso, codice fiscale del contraente, corrispettivo lordo, ritenuta e anno della CU. Se operano più intermediari, le certificazioni vanno ricondotte alle rispettive locazioni e all’immobile corretto.

Consegnare a chi assiste nella dichiarazione il contratto e tutte le CU permette di verificare insieme entrambe le posizioni, evitando sia la duplicazione delle ritenute sia l’omessa indicazione della quota di reddito dell’altro proprietario.

Fonti e riferimenti