Dopo un ordine di demolizione, il sopralluogo comunale può accertare che le opere siano ancora presenti. Il verbale che descrive questa situazione, però, non coincide necessariamente con un provvedimento immediatamente impugnabile davanti al TAR. Per individuarne gli effetti occorre leggere che cosa dispone e da quale organo proviene.

La distinzione è al centro della sentenza n. 15374 del 29 settembre 2026 del TAR Lazio, Sezione II Quater. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso contro un verbale che si limitava a constatare la mancata demolizione, senza decidere nuovamente sulla legittimità delle opere.

Il verbale dopo il diniego di condono

La controversia riguardava un complesso immobiliare interessato da più domande di condono. Un ampliamento di circa 100 metri quadrati di un locale destinato a ristorante era stato oggetto di una successiva istanza, respinta nel 2019. Al diniego era seguito l’ordine di demolizione.

Nel maggio 2023 il Comune aveva accertato l’inottemperanza. Il proprietario aveva impugnato il relativo verbale, sostenendo che non fosse stata considerata una SCIA presentata nel 2020 per pergotende e pergolato. Aveva inoltre richiamato le contestazioni già mosse contro il diniego di condono e l’ordine di demolizione.

Un sopralluogo non è sempre il provvedimento finale

Il TAR ha accolto l’eccezione comunale relativa alla natura dell’atto. Il verbale impugnato aveva efficacia soltanto dichiarativa delle operazioni di controllo: registrava che la demolizione non era stata eseguita, senza introdurre un’autonoma determinazione amministrativa.

Secondo la ricostruzione richiamata nella decisione, il mero verbale di constatazione è un atto interno al procedimento. Per assumere il valore di accertamento formale occorre che l’organo competente faccia proprio l’esito del controllo attraverso un atto provvedimentale.

La differenza rispetto all’accertamento dell’articolo 31

L’articolo 31 del Testo unico dell’edilizia disciplina le conseguenze della mancata esecuzione dell’ordine. Il comma 4 attribuisce all’accertamento dell’inottemperanza, notificato all’interessato, la funzione di titolo per l’immissione in possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari.

Il TAR precisa che questo accertamento non va identificato automaticamente con qualsiasi verbale redatto durante il sopralluogo. La giurisprudenza ammette l’impugnazione quando il documento, adottato dal dirigente o dal responsabile competente, contiene anche le determinazioni dirette a dare attuazione all’acquisizione comunale.

Nel caso esaminato mancava tale contenuto: il verbale si limitava a rilevare l’assenza della demolizione. La distinzione riguarda quindi l’autonoma impugnabilità del documento; non elimina le conseguenze che la legge collega all’inottemperanza.

La SCIA e il condono non sono stati riesaminati nel merito

Il proprietario cercava di contestare il verbale anche attraverso i presunti vizi degli atti precedenti. Il Tribunale si è però fermato alla questione processuale: un ricorso contro un documento privo di autonoma efficacia lesiva non consentiva di ottenere quel riesame.

La decisione non afferma dunque che la SCIA avesse regolarizzato l’ampliamento e non accoglie le obiezioni sul condono. Durante il giudizio era stata inoltre riferita la successiva distruzione dell’immobile per un incendio: anche questa circostanza non è diventata la ragione decisiva della pronuncia, già definita per inammissibilità.

Cosa controllare quando arriva il documento comunale

La verifica utile riguarda firma, competenza dell’organo, contenuto dispositivo e rapporto con gli altri atti ricevuti. Un documento chiamato «verbale» può avere un contenuto più ampio di una semplice constatazione; viceversa, il solo accertamento materiale non va confuso con la determinazione finale.

Questa valutazione deve essere compiuta tempestivamente con il legale, insieme all’esame dell’ordine originario e delle eventuali ulteriori notifiche. Nel caso deciso dal TAR il ricorso è stato dichiarato inammissibile e le spese sono state compensate.

Fonti e riferimenti

Allegato riservato
TAR Lazio, Sezione II Quater, sentenza 15374/2026 del 29 settembre 2026 — testo integrale riservato

Sentenza-15374-2026-consultazione.pdf - 46,9 KB

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