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La relazione tecnica di compravendita è generalmente facoltativa e dipende anche da protocolli e prassi locali. La guida spiega quando viene richiesta, cosa controlla il tecnico, chi la paga, tempi e costi.
La relazione tecnica di compravendita, chiamata anche Relazione Tecnica Integrata (RTI) o relazione di conformità urbanistica e catastale, è il documento con cui un tecnico ricostruisce la situazione edilizia e catastale di un immobile prima della vendita.
Non è obbligatoria in via generale su tutto il territorio nazionale. La legge impone specifiche dichiarazioni e indicazioni nel rogito, ma non richiede sempre una relazione tecnica autonoma. La RTI può però essere prevista da protocolli locali, richiesta nella prassi dal notaio o dall’agenzia, concordata tra venditore e acquirente oppure inserita come obbligo nel contratto preliminare.
La sua utilità resta rilevante: permette di confrontare lo stato reale dell’immobile con i titoli edilizi e la planimetria catastale prima che le parti assumano obblighi difficili da sciogliere. Non è però una garanzia assoluta, non sostituisce il lavoro del notaio e non sana eventuali irregolarità.
Sommario
La relazione tecnica per la vendita di un immobile è un elaborato predisposto da un professionista abilitato, normalmente architetto, ingegnere o geometra nei limiti delle rispettive competenze. Il tecnico esegue un sopralluogo, acquisisce la documentazione disponibile e verifica la corrispondenza tra:
Non esiste un unico modello nazionale con un contenuto identico in tutta Italia. Si incontrano denominazioni come RTI, relazione tecnica integrata, relazione di regolarità edilizia, relazione urbanistico-catastale o attestato di conformità. Per comprenderne il valore bisogna leggere l’incarico professionale e l’eventuale protocollo territoriale applicato.
In base alla normativa nazionale, la risposta generale è no. La relazione tecnica integrata è uno strumento facoltativo di verifica e supporto alla compravendita. La sua mancanza, da sola, non impedisce sempre la stipula del rogito.
Il Consiglio Nazionale del Notariato lo ha ribadito nel 2026 presentando l’aggiornamento della RTI adottata nella provincia di Forlì e Cesena: il documento nasce da un protocollo tra professionisti, il notaio ne illustra l’opportunità e la decisione finale spetta alle parti.
Non bisogna quindi confondere:
La relazione può essere richiesta o assumere carattere vincolante quando:
In questi casi l’obbligo può derivare dall’accordo tra le parti o dalle condizioni poste per portare avanti l’operazione, non necessariamente da una legge nazionale che imponga la RTI per ogni vendita.
In diverse province sono stati sottoscritti protocolli tra consigli notarili, ordini tecnici, associazioni degli agenti immobiliari, enti e consumatori. Questi accordi propongono modelli condivisi e procedure per anticipare i controlli prima del rogito.
Il protocollo aggiornato nel 2026 per Forlì e Cesena, per esempio, disciplina uno strumento utilizzato localmente dal 2017. Il tecnico ricostruisce i titoli, verifica Catasto, agibilità, tolleranze e vincoli secondo il modello territoriale. Lo stesso Consiglio Nazionale del Notariato precisa però che si tratta di una scelta e non di un obbligo generale.
Esistono protocolli anche in altri territori, con nomi e contenuti non sempre identici. Non è corretto concludere che una Regione imponga automaticamente la relazione in ogni Comune. Prima di affidare l’incarico bisogna chiedere al notaio e al tecnico se esista un protocollo applicato nel luogo in cui si trova l’immobile e quale modello debba essere utilizzato.
Il carattere facoltativo della RTI non elimina gli obblighi documentali e dichiarativi previsti per il trasferimento immobiliare. La relazione aiuta le parti a rendere dichiarazioni consapevoli, ma non coincide con esse.
L’articolo 29, comma 1-bis, della Legge 52/1985 richiede che gli atti di trasferimento relativi alle unità immobiliari urbane contengano l’identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate e la dichiarazione degli intestatari sulla conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie, nei casi disciplinati dalla norma.
La dichiarazione può essere sostituita dall’attestazione di conformità rilasciata da un tecnico abilitato alla presentazione degli atti di aggiornamento catastale. Questa attestazione specifica non coincide necessariamente con una RTI completa, che normalmente estende l’esame anche alla storia urbanistico-edilizia.
Gli atti devono riportare le dichiarazioni e gli estremi dei titoli edilizi richiesti dalla Legge 47/1985 e dall’articolo 46 del D.P.R. 380/2001, secondo l’epoca di costruzione e la tipologia dell’immobile.
La presenza nel rogito degli elementi formali previsti dalla legge non equivale a un sopralluogo tecnico e non dimostra automaticamente che ogni trasformazione successiva sia conforme. La relazione serve proprio a confrontare titoli, elaborati e stato reale prima della dichiarazione.
Per le compravendite soggette alla disciplina energetica, il venditore deve rendere disponibile e consegnare l’Attestato di Prestazione Energetica (APE) e l’atto contiene le dichiarazioni previste dal D.Lgs. 192/2005. L’APE è un documento distinto: la RTI non lo sostituisce e il tecnico incaricato della relazione non lo redige automaticamente, salvo incarico separato e relativa abilitazione.
Uno degli errori più frequenti è considerare la planimetria catastale come prova della regolarità edilizia. Catasto e Comune svolgono funzioni diverse.
Un aggiornamento catastale non sana un’opera eseguita senza il titolo necessario. Allo stesso modo, un immobile urbanisticamente regolare può richiedere una variazione catastale prima dell’atto se la planimetria non rappresenta correttamente lo stato dei luoghi.
La planimetria catastale è quindi una parte del controllo, non la sua unica fonte.
Il contenuto effettivo dipende dall’incarico e dal modello utilizzato. Una relazione completa può comprendere le seguenti verifiche.
Il tecnico riporta ubicazione, consistenza, dati catastali e pertinenze comprese nella vendita. Controlla che l’oggetto descritto nei documenti corrisponda a quello visitato e che siano considerate cantine, autorimesse, soffitte, aree esterne o altre unità collegate.
Vengono ricercati il titolo originario e i successivi permessi, concessioni, licenze, CILA, SCIA, varianti, sanatorie, condoni, comunicazioni di fine lavori e altri atti disponibili. L’accesso agli archivi comunali è spesso la fase che richiede più tempo.
Il professionista individua i documenti che concorrono a determinare lo stato legittimo ai sensi dell’articolo 9-bis del D.P.R. 380/2001 e della disciplina applicabile. Devono essere valutate anche eventuali tolleranze costruttive ed esecutive, che non possono essere attribuite automaticamente senza misure e presupposti.
Il rilievo viene confrontato con gli elaborati edilizi e catastali. Possono emergere spostamenti di pareti, aperture, soppalchi, verande, modifiche delle pertinenze, cambi d’uso o differenze nelle dimensioni e nella distribuzione.
La relazione può indicare se risulta presentata o rilasciata la documentazione relativa all’agibilità e se gli interventi successivi richiedono ulteriori verifiche. L’assenza dell’agibilità non coincide automaticamente con l’abusività e non produce sempre la nullità della vendita, ma deve essere valutata per i possibili effetti tecnici e contrattuali.
In base al modello possono essere esaminati vincoli urbanistici, paesaggistici o culturali, usi civici e altre condizioni che incidono sull’immobile. Ispezioni ipotecarie, provenienza, gravami e titolarità appartengono invece principalmente all’attività notarile e non devono essere confusi con il controllo tecnico.
Una RTI può riportare:
La relazione dovrebbe indicare anche i limiti delle verifiche: documenti non reperiti, archivi incompleti, parti non accessibili, accertamenti esclusi e dichiarazioni ricevute dal proprietario. Un esito attendibile deve rendere chiaro su quali atti si fonda.
La relazione non deve essere presentata come una certificazione universale dell’immobile. Salvo incarichi specifici, non garantisce:
Il perito della banca svolge una valutazione destinata all’istruttoria del finanziamento e può applicare criteri propri. Una RTI favorevole facilita la ricostruzione documentale, ma non obbliga l’istituto a concedere il mutuo.
Non esiste una risposta unica valida per ogni irregolarità. Bisogna distinguere almeno quattro piani:
Non ogni difformità determina automaticamente la nullità del rogito, ma questo non significa che sia irrilevante. Un immobile può essere esposto a sanzioni, ordini di ripristino, difficoltà nell’ottenere nuovi titoli, riduzione del valore, problemi con il mutuo e contestazioni contrattuali.
La commerciabilità giuridica dell’immobile deve essere valutata dal notaio sulla base della legge e dei documenti disponibili. La natura e la sanabilità delle opere spettano invece al tecnico. Procedere senza coordinare queste due verifiche espone le parti a conclusioni incomplete.
La vendita non sana l’abuso e il trasferimento della proprietà non elimina i poteri di vigilanza dell’amministrazione. L’acquirente deve conoscere le criticità e le conseguenze prima di impegnarsi, mentre il venditore deve evitare dichiarazioni generiche o rassicurazioni non supportate da verifiche.
La dichiarazione secondo cui la costruzione è iniziata prima del 1° settembre 1967 viene utilizzata negli atti nei casi previsti dalla disciplina urbanistica, ma non costituisce una certificazione generale di regolarità.
Anche per un edificio risalente devono essere ricostruite, per quanto possibile, la legittimazione originaria e le trasformazioni successive. Ampliamenti, frazionamenti, cambi d’uso o opere realizzate dopo quella data richiedono la verifica dei relativi titoli. La formula “ante 1967” non rende automaticamente conformi tutte le opere visibili oggi.
Il momento più utile è prima che venditore e acquirente assumano impegni definitivi. Idealmente la verifica inizia quando l’immobile viene preparato per la vendita e si conclude prima della proposta irrevocabile o del contratto preliminare.
Se non è possibile completarla in tempo, il preliminare dovrebbe disciplinare espressamente:
Una clausola deve essere predisposta con l’assistenza del notaio o del professionista legale. La semplice intenzione di controllare l’immobile, non tradotta nel contratto, può lasciare irrisolti tempi e responsabilità.
Il venditore dovrebbe raccogliere atto di provenienza, planimetria, titoli edilizi, agibilità e documentazione delle opere eseguite. Avviare subito l’accesso agli atti consente di scoprire eventuali lacune prima di concordare prezzo e data del rogito.
Se vengono individuate difformità, è possibile stimare tempi e costi della regolarizzazione e fornire informazioni corrette all’agenzia e ai potenziali acquirenti. Attendere la perizia bancaria o gli ultimi giorni prima dell’atto aumenta il rischio di rinvio o di perdita dell’operazione.
L’acquirente dovrebbe verificare quali documenti siano già disponibili, chiedere se è stata svolta una verifica tecnica e comprendere chi ha incaricato il professionista. Se il controllo non è concluso, può essere opportuno prevedere una condizione o una disciplina specifica nel contratto.
La relazione consegnata deve essere letta integralmente: un esito accompagnato da riserve, atti mancanti o locali non ispezionati non equivale a una conformità senza condizioni.
Non esiste una regola nazionale che attribuisca sempre il costo al venditore o all’acquirente. La ripartizione dipende dagli accordi, dal protocollo locale e dal soggetto che conferisce l’incarico.
Nella pratica è frequente che sia il venditore a incaricare il tecnico, perché dispone dei documenti, deve preparare le dichiarazioni per l’atto e ha interesse a risolvere eventuali problemi prima di mettere il bene sul mercato. L’acquirente può comunque incaricare un proprio professionista per una verifica indipendente.
Il fatto che la relazione sia pagata dal venditore non trasforma il tecnico in garante dell’acquirente oltre i limiti dell’incarico e delle responsabilità professionali. Le parti devono ricevere il documento e comprenderne contenuto, allegati e riserve.
Il venditore resta responsabile delle dichiarazioni rese nell’atto e degli obblighi assunti nel contratto. La relazione tecnica gli consente di basarsi su una ricostruzione professionale, ma non lo autorizza a omettere informazioni conosciute o a descrivere l’immobile in modo diverso dalla realtà.
Il tecnico risponde dell’esecuzione diligente dell’incarico, delle verifiche svolte e delle attestazioni sottoscritte. La responsabilità va valutata considerando oggetto dell’incarico, documenti disponibili, sopralluoghi, riserve espresse e norme professionali applicabili. Una RTI non può essere giudicata su accertamenti che il contratto escludeva, ma deve dichiarare chiaramente tali esclusioni.
L’acquirente deve a sua volta esaminare le informazioni ricevute e segnalare esigenze specifiche. Se intende trasformare l’immobile, installare impianti o ottenere un determinato finanziamento, può essere necessario ampliare la verifica oltre il contenuto ordinario della relazione.
L’articolo 1490 del Codice civile disciplina la garanzia del venditore per i vizi della cosa venduta: non è la norma che impone o regola la RTI. I rimedi concretamente disponibili in caso di dichiarazioni inesatte o difetti dipendono dai fatti, dal contratto e dai termini di legge e devono essere valutati da un professionista legale.
Si stabiliscono immobile, finalità, protocollo applicabile, controlli inclusi, compenso e documenti da consegnare. Il professionista deve conoscere la data prevista per preliminare e rogito.
Il proprietario fornisce atto di provenienza, visure, planimetrie, pratiche edilizie, agibilità, APE e certificazioni disponibili. Il tecnico verifica quali atti debbano essere richiesti agli uffici.
La documentazione comunale viene acquisita e ordinata cronologicamente. Non bisogna presumere che il titolo originario o l’ultima pratica rappresentino da soli l’intera storia dell’immobile.
Il tecnico visita tutte le parti oggetto della vendita, misura gli elementi rilevanti e confronta lo stato reale con elaborati e planimetrie.
La relazione descrive conformità, difformità e verifiche non concluse. Se occorre una regolarizzazione, questa deve seguire una procedura separata e concludersi nei tempi compatibili con la vendita.
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Una prima raccolta può comprendere:
L’assenza di un documento non significa necessariamente che l’immobile sia irregolare, ma può richiedere ricerche aggiuntive. Dichiarare che un titolo non esiste senza avere verificato gli archivi può portare a conclusioni errate.
La RTI non regolarizza l’immobile. Il tecnico deve qualificare la differenza e stabilire quale percorso sia possibile:
Non ogni difformità è sanabile e non ogni differenza ha la stessa rilevanza. Il venditore non dovrebbe promettere una regolarizzazione prima che il tecnico abbia verificato presupposti, costi e tempi. L’approfondimento sugli abusi scoperti nella compravendita esamina anche il ruolo dell’intermediazione.
Non esiste una tariffa nazionale obbligatoria. Per una normale unità residenziale il compenso parte spesso da alcune centinaia di euro, ma può superare 1.000 euro quando la storia edilizia è complessa, gli archivi richiedono più ricerche o sono comprese pertinenze e verifiche aggiuntive. Non si tratta di un listino valido per ogni città.
Il preventivo dipende da:
Un’offerta molto bassa può comprendere soltanto un controllo documentale limitato. Prima di confrontare i prezzi è necessario verificare se siano inclusi sopralluogo, accesso agli atti, rilievo, allegati, diritti amministrativi e gestione delle integrazioni.
Il sopralluogo e la redazione possono richiedere pochi giorni quando tutta la documentazione è disponibile. La durata complessiva dipende però soprattutto dall’accesso agli archivi comunali, che può richiedere diverse settimane.
Se emergono difformità, i tempi aumentano per integrazioni, aggiornamenti catastali, sanatorie o ripristini. Per questo la verifica dovrebbe iniziare prima della pubblicazione dell’annuncio o almeno prima del preliminare, non nei giorni immediatamente precedenti al rogito.
Non esiste una scadenza nazionale fissa della RTI. Il documento descrive la situazione verificata a una determinata data e resta attendibile finché non cambiano lo stato dei luoghi, la documentazione o la normativa rilevante per le attestazioni rese.
La relazione deve essere aggiornata quando, dopo il sopralluogo, vengono eseguiti lavori, presentate pratiche, modificate planimetrie o acquisite nuove informazioni. Anche il protocollo locale o il notaio possono richiedere che il documento sia recente o redatto secondo un modello aggiornato.
Se tra relazione e rogito trascorre molto tempo, il tecnico dovrebbe confermare che non siano intervenute variazioni. La data della firma non sostituisce questa verifica: conta che la descrizione corrisponda ancora all’immobile trasferito.
I tre controlli hanno finalità differenti:
Una verifica non rende inutili le altre. La responsabilità del notaio nella compravendita non comprende automaticamente un rilievo tecnico completo dell’immobile.
No. È generalmente facoltativa secondo la normativa nazionale. Può essere prevista da protocolli locali, richiesta nella prassi o resa obbligatoria dall’accordo sottoscritto tra le parti.
Non esiste una regola generale che la renda obbligatoria per ogni compravendita dell’intera Regione. Sono presenti protocolli e prassi territoriali. Il caso concreto deve essere verificato con il notaio e con un tecnico del luogo.
Il notaio può raccomandarla e, in base alla prassi applicata e alle criticità dell’immobile, chiedere che la situazione tecnica venga chiarita prima del rogito. Ciò non trasforma automaticamente la RTI in un obbligo nazionale.
Dipende dagli accordi. Spesso paga il venditore perché conferisce l’incarico e deve preparare la documentazione della vendita. L’acquirente può incaricare e pagare un proprio tecnico per una verifica indipendente.
È la soluzione più prudente. Se viene completata dopo, il preliminare dovrebbe regolare esito, tempi, costi delle eventuali regolarizzazioni e conseguenze di una difformità non risolvibile.
Non c’è una tariffa unica. Per un immobile semplice il costo parte spesso da alcune centinaia di euro; accessi agli atti complessi, più unità, pertinenze e verifiche ulteriori possono portare il compenso oltre 1.000 euro. Il preventivo deve specificare cosa include.
No. Catasto e regolarità urbanistico-edilizia sono piani diversi. Il rogito deve rispettare le prescrizioni catastali e urbanistiche applicabili, mentre la situazione tecnica va valutata sui titoli comunali e sullo stato reale.
No. L’APE segue la disciplina energetica e deve essere predisposto e consegnato nei casi previsti. Può essere citato o allegato alla relazione, ma resta un documento autonomo.
No. Può facilitare la verifica documentale, ma la banca valuta autonomamente immobile, valore, richiedente e condizioni del finanziamento.
No. La relazione fotografa e valuta la situazione. Una difformità deve essere qualificata e, se possibile, regolarizzata con una procedura distinta prima della vendita o secondo gli accordi contrattuali.
Non ha una scadenza nazionale prestabilita. Deve però rappresentare la situazione esistente al momento della vendita e va aggiornata se cambiano immobile, pratiche, planimetrie o documenti esaminati.
No. Riguarda i casi e gli effetti previsti dalla disciplina degli atti, ma non certifica automaticamente la regolarità dell’intero immobile. Le opere e le trasformazioni successive devono essere ricostruite.
Prima di firmare proposta, preliminare o rogito è opportuno concordare con notaio e tecnico quali controlli siano necessari, chi debba eseguirli e come gestire eventuali difformità. La prassi locale e la storia dell’immobile possono incidere più del nome attribuito al documento.
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