Il credito d’imposta ZES unica potrebbe contare su 2,4 miliardi di euro nel 2027 e 1,25 miliardi nel 2028. L’articolo 85 del disegno di legge di Bilancio 2027 propone di aumentare le risorse rispetto al miliardo e ai 750 milioni previsti per le due annualità. La proposta non è ancora legge.

Per le imprese che programmano nuovi impianti o immobili produttivi, il punto è il rafforzamento del finanziamento complessivo della misura. Non si tratta, invece, di una nuova percentuale di credito riconosciuta automaticamente a ogni investimento né di un incentivo generale per ristrutturare qualsiasi fabbricato.

Quanto aumenta il finanziamento

Nel 2027 la dotazione proposta passa da un miliardo a 2,4 miliardi, con un incremento di 1,4 miliardi. Nel 2028 passa da 750 milioni a 1,25 miliardi, con 500 milioni aggiuntivi. L’aumento complessivo del biennio sarebbe quindi di 1,9 miliardi di euro.

La modifica interessa il limite di spesa contenuto nell’articolo 16, comma 6, del decreto-legge 124/2023. Il DDL non sostituisce in questo articolo l’intera disciplina dell’agevolazione: requisiti, investimenti e condizioni vanno letti nel testo di base e nelle disposizioni applicabili.

Un maggiore stanziamento è rilevante per la disponibilità complessiva delle risorse, ma non consente da solo di calcolare il beneficio della singola impresa. Per quello servono costo agevolabile, localizzazione, dimensione aziendale, intensità di aiuto e procedure di riconoscimento.

Il collegamento con gli investimenti produttivi

L’articolo 16 riguarda investimenti destinati a strutture produttive nelle zone assistite individuate dalla disciplina ZES. Non basta che l’impresa abbia sede in una regione interessata: occorre verificare il luogo della struttura e l’ammissibilità dell’investimento.

Il testo richiama progetti di investimento iniziale e l’acquisto, anche attraverso locazione finanziaria, di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Comprende inoltre terreni e immobili strumentali agli investimenti, secondo i limiti stabiliti.

Per un’azienda che vuole aumentare la capacità produttiva, il progetto dovrebbe quindi essere ricostruito come insieme coerente di beni e funzioni. Il solo acquisto di un edificio, descritto senza il collegamento all’attività e al progetto agevolabile, non dimostra il diritto al credito.

Terreni, costruzione e ampliamento degli immobili

Il comma 2 dell’articolo 16 comprende l’acquisto di terreni e l’acquisizione, la realizzazione o l’ampliamento di immobili strumentali agli investimenti. Stabilisce che il valore dei terreni e degli immobili non possa superare il 50% del valore complessivo dell’investimento agevolato.

Questo limite va distinto dall’aliquota del credito: il 50% qui riguarda il peso della componente immobiliare, non una detrazione promessa su ogni capannone. La spesa edilizia va esaminata insieme agli altri beni del progetto e alle regole che ne determinano l’ammissibilità.

Ad esempio, nel progettare l’ampliamento di uno stabilimento è utile separare costo dell’immobile, impianti e attrezzature, individuando quali voci possano concorrere al progetto. La classificazione delle spese e la documentazione tecnica devono precedere il calcolo del credito.

Le condizioni che restano da rispettare

Il testo di base contiene esclusioni settoriali e soggettive, regole sul valore dei progetti e condizioni sull’entrata in funzione e sulla destinazione dei beni. Prevede inoltre il mantenimento dell’attività nelle aree interessate per almeno cinque anni dopo il completamento dell’investimento.

La verifica non si conclude dunque con il riconoscimento iniziale: trasferire o dismettere beni, oppure modificare la destinazione della struttura, può incidere sul beneficio secondo le disposizioni applicabili. Questi aspetti vanno considerati nel piano industriale e finanziario.

Cosa seguire per il 2027 e il 2028

Il credito resta un’agevolazione da utilizzare secondo le procedure previste, non un pagamento anticipato disponibile appena si approva un progetto aziendale. Prima di fissare la copertura finanziaria di un cantiere è opportuno distinguere spesa, credito teorico e importo effettivamente riconosciuto.

Al 4 novembre 2026 l’articolo 85 è ancora nel disegno di legge. Il passaggio da seguire è la conferma parlamentare del rifinanziamento, insieme alle istruzioni riferite all’annualità di investimento. Le risorse proposte rafforzano il quadro, ma non sostituiscono la verifica del progetto concreto.

Fonti e riferimenti