Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di abbassare da 50.000 a 30.000 euro la soglia di specifici debiti fiscali oltre la quale scatta l’esclusione dalla compensazione prevista dal Testo unico dei versamenti. La modifica è nell’articolo 36: non è ancora legge e non va confusa con un blocco automatico per ogni contribuente che abbia debiti superiori a quella cifra.

Per imprese e professionisti il tema riguarda la possibilità di utilizzare crediti nel modello F24. Avere un credito disponibile e poterlo impiegare in una determinata compensazione sono verifiche distinte: prima del versamento conta anche la posizione dei carichi affidati alla riscossione.

Che cosa cambia nel testo proposto

L’articolo 36 modifica soltanto l’importo contenuto nell’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 33/2025: al posto della soglia di 50.000 euro viene indicata quella di 30.000 euro. Per capire l’effetto occorre quindi leggere anche le condizioni e le eccezioni della disposizione richiamata.

Il limite si riferisce a importi complessivamente superiori alla soglia. Non è il tetto del singolo credito utilizzato né un nuovo limite generale di fatturato dell’impresa. Un credito piccolo non rende irrilevante la verifica dei debiti; allo stesso modo, un credito consistente non dimostra da solo che esista il blocco.

Quali carichi rilevano

Il comma 7 riguarda iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, oltre a iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti emessi dall’Agenzia delle Entrate, inclusi gli atti di recupero richiamati dalla norma.

Devono essere scaduti i termini di pagamento e non devono essere in essere provvedimenti di sospensione. Il richiamo a questi presupposti impedisce di leggere i 30.000 euro come un generico saldo di qualsiasi pendenza, includendo indistintamente debiti di natura e stato diversi.

Per un’impresa edile il controllo va quindi organizzato per tipologia di carico, importo rilevante, scadenza e presenza di provvedimenti. La sola somma riportata in un riepilogo contabile interno può non ricostruire correttamente la situazione richiesta dalla disposizione.

Rateazioni non decadute e crediti esclusi dal divieto

Il testo richiamato stabilisce che il divieto non opera per le somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza. Occorre verificare lo stato effettivo del piano: avere chiesto una rateazione e avere un piano in essere non sono informazioni intercambiabili.

Restano inoltre le eccezioni per i crediti indicati dall’articolo 3, comma 5, lettere f), g) e h), relativi all’ambito previdenziale, assistenziale e assicurativo. Il loro utilizzo conserva comunque i propri requisiti: l’eccezione a questo divieto non elimina tutti i controlli previsti per compensare.

La disposizione fa salve anche altre regole, fra cui quelle dell’articolo 6 richiamato nel comma 7. L’assenza di questo specifico ostacolo non equivale perciò a una certificazione generale di compensabilità.

Un esempio per capire il nuovo intervallo

Immaginiamo una posizione con 38.000 euro di carichi che rispettano tutti i presupposti del comma 7, con termini scaduti, senza sospensione e non coperti da una rateazione non decaduta. Il valore è inferiore a 50.000 euro ma superiore ai 30.000 proposti: è in questo intervallo che l’abbassamento della soglia può produrre un effetto aggiuntivo.

Se invece la stessa cifra comprende somme che non rientrano nel perimetro o hanno uno stato diverso, il risultato non si può dedurre dall’importo totale. L’esempio serve a isolare l’effetto della soglia, non a sostituire l’esame della posizione fiscale.

Cosa controllare prima di un F24

È utile ricostruire con il consulente i crediti che si vorrebbero utilizzare e i carichi rilevanti, conservando la documentazione di sospensioni e piani di pagamento. Questo permette di programmare i versamenti sulla base della liquidità effettivamente necessaria, senza considerare il credito come denaro sempre immediatamente spendibile.

Al 4 novembre 2026 la riduzione a 30.000 euro rimane nel disegno di legge. L’approvazione parlamentare e il testo definitivo dovranno confermare importo e decorrenza; l’articolo 36, nella versione esaminata, non riscrive le condizioni del comma 7 né le relative eccezioni.

Fonti e riferimenti