Il limite del forfettario potrebbe salire a 100.000 euro per le imposte sui redditi, mentre per l’IVA rimarrebbe una disciplina distinta. È la proposta contenuta nell’articolo 9 del disegno di legge di Bilancio 2027: non è ancora legge e non autorizza a cambiare oggi la fatturazione sulla base dei nuovi importi.

La distinzione interessa anche artigiani e professionisti dell’edilizia. Il testo non si limita a sostituire una cifra: separa la soglia reddituale da quella IVA e propone due limiti diversi per la cessazione del regime durante l’anno. Presentarlo come un semplice “forfettario a 100.000 euro” rischia quindi di nascondere la parte più importante della novità.

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I 100.000 euro riguardano redditi e addizionali

La proposta inserisce nell’articolo 232 del nuovo Testo unico delle imposte sui redditi un comma specifico: il limite di ricavi o compensi viene elevato a 100.000 euro ai fini delle imposte sui redditi e delle addizionali regionali e comunali. La formulazione non estende indistintamente l’innalzamento a tutti gli adempimenti del contribuente.

L’articolo 232 di base riporta il limite di 85.000 euro e contiene anche altri requisiti, fra cui quello sulle spese per il personale. L’intervento proposto sulla soglia non cancella automaticamente queste condizioni e le cause di esclusione previste dall’articolo 233.

Per uno studio tecnico, ad esempio, il solo dato degli incassi non esaurisce la verifica: partecipazioni societarie, rapporti con datori di lavoro e altre condizioni possono continuare a incidere sull’accesso. Il DDL va letto come modifica di alcune regole, non come un nuovo regime senza requisiti.

Per l’IVA la verifica resta separata

Poiché l’innalzamento a 100.000 euro viene circoscritto alle imposte sui redditi, la soglia ordinaria di accesso per la disciplina IVA non viene riscritta allo stesso modo. Nella proposta possono quindi non coincidere la permanenza nel trattamento forfettario del reddito e l’applicazione della franchigia IVA.

È la situazione da valutare per chi si colloca tra 85.000 e 100.000 euro: il fatto di rientrare nel nuovo limite reddituale non consentirebbe, da solo, di concludere che tutte le operazioni debbano essere fatturate senza IVA. Contano anche l’anno di riferimento dei requisiti e le regole della transizione.

Prima di formulare preventivi a cavallo d’anno è utile distinguere compenso professionale, eventuale IVA e incassi attesi. Il costo per il cliente e il regime di determinazione del reddito del professionista sono piani collegati, ma diversi.

Uscita durante l’anno: 115.000 euro per i redditi, 100.000 per l’IVA

Il DDL propone di sostituire il periodo dell’articolo 238 sulla cessazione immediata con due valori. Il regime cesserebbe nello stesso anno in cui ricavi o compensi percepiti superano 115.000 euro per le imposte sui redditi e 100.000 euro per l’IVA.

Questi importi non sono due soglie ordinarie di accesso. Servono a individuare quando il superamento produce conseguenze già nell’anno in corso, invece di essere considerato soltanto per l’anno successivo. È per questo che i 115.000 euro non vanno descritti come il nuovo limite generale del forfettario.

Un esempio aiuta: incassi di 108.000 euro supererebbero il limite reddituale ordinario proposto di 100.000, ma resterebbero sotto quello di 115.000 previsto per l’uscita immediata ai fini reddituali. Per l’IVA, invece, sarebbe oltrepassata la soglia di 100.000. È un esempio di lettura delle cifre del DDL, non la soluzione fiscale completa di una posizione individuale.

Redditi da lavoro dipendente: proposta a 35.000 euro per il 2027

Il comma 3 dell’articolo 9 interviene anche sul limite dei redditi da lavoro dipendente e assimilati percepiti nell’anno precedente, elevandolo a 35.000 euro per il 2027. Si tratta di un requisito diverso dai ricavi o compensi dell’attività autonoma.

La disposizione richiamata comprende una regola specifica quando il rapporto di lavoro è cessato: anche questo elemento va verificato sul caso concreto. Sommare indistintamente reddito da dipendente e fatturato professionale per confrontarli con un unico tetto non riproduce la struttura della norma.

Che cosa preparare senza anticipare la legge

Per chi programma incarichi e incassi, il lavoro utile è ricostruire separatamente i ricavi o compensi dell’attività, i redditi da lavoro dipendente e le condizioni personali che incidono sul regime. Con questi dati il consulente potrà confrontare la disciplina applicabile con il testo che uscirà dal Parlamento.

La consultazione del Ministero sull’attuale soglia di 85.000 euro, di cui abbiamo già riferito, è un’iniziativa distinta. Questa notizia riguarda invece le modifiche scritte nel DDL: vanno seguite fino all’approvazione, mantenendo separati importi proposti, requisiti già esistenti e conseguenze sulla fatturazione.

Fonti e riferimenti