La ritenuta sui pagamenti tra imprese prevista dal Testo unico dei versamenti potrebbe passare all’1% nel 2028 e al 2% dal 2029. Il disegno di legge di Bilancio 2027 propone di raddoppiare le aliquote già scritte per quelle annualità, rispettivamente dello 0,5% e dell’1%. La proposta non è ancora legge e non prevede di applicare questi nuovi valori dal 2027.

La modifica interessa la gestione degli incassi e dei pagamenti delle attività coinvolte. Non introduce una nuova aliquota IVA e non riscrive la ritenuta professionale ordinaria del 20%: interviene su un periodo specifico dell’articolo 38 del decreto legislativo 33/2025.

Il calendario delle aliquote proposte

L’articolo 35 del DDL sostituisce i valori contenuti nel quinto periodo del comma 1: l’aliquota dello 0,5% prevista per il 2028 diventerebbe l’1%; quella dell’1% prevista dal 2029 diventerebbe il 2%. Le due decorrenze restano separate.

È un elemento da tenere presente quando si programmano contratti e flussi finanziari su più anni. Il titolo “manovra 2027” identifica il provvedimento che contiene la proposta, ma non sposta al 2027 la data di applicazione delle ritenute descritte.

Quali operazioni richiama la disciplina

Il testo di base riguarda i corrispettivi per prestazioni di servizi e cessioni di beni effettuate nell’esercizio di imprese da soggetti residenti e da stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti. La ritenuta opera a titolo di acconto delle imposte sui redditi, secondo il perimetro e le condizioni della norma.

Il richiamo ai soggetti che effettuano il pagamento è quello dell’articolo 33, comma 1. Non si tratta quindi di una trattenuta che ogni privato dovrebbe improvvisare quando acquista materiali o paga una lavorazione.

Per il settore edile, la verifica può coinvolgere rapporti di fornitura e prestazioni rese nell’attività d’impresa. La qualificazione dell’operazione e dei soggetti va però controllata prima di applicare una percentuale: la semplice presenza di una fattura non identifica da sola la disciplina corretta.

Concordato e adempimento collaborativo: condizioni da verificare

L’articolo 38 richiama espressamente, nella definizione del perimetro, la posizione del percettore rispetto al concordato preventivo biennale e al regime di adempimento collaborativo al momento del pagamento. Il DDL modifica le aliquote di quel periodo, senza sostituirne l’intera disciplina.

Per questo la proposta non va descritta come una trattenuta identica su tutte le transazioni tra imprese. Prima del pagamento occorre verificare la posizione fiscale del destinatario e le regole attuative, evitando di dedurre l’assoggettamento soltanto dalla denominazione o dal settore dell’azienda.

La distinzione dai bonifici per i bonus edilizi

Il periodo successivo dell’articolo 38 esclude la ritenuta B2B quando il pagamento viene eseguito con le modalità dell’articolo 41, comma 1. Quest’ultimo disciplina la ritenuta operata da banche e Poste sui bonifici relativi a spese per le quali si richiedono deduzioni o detrazioni.

La distinzione è importante nei lavori agevolati: la proposta dell’1% e del 2% non significa che si debbano aggiungere automaticamente queste trattenute a quella già prevista per i pagamenti richiamati dall’articolo 41. Il tipo di bonifico e la norma applicabile devono essere riconosciuti prima di calcolare l’incasso.

Che effetto avrebbe sulla liquidità

Su una base ipotetica soggetta a ritenuta di 10.000 euro, l’1% equivale a 100 euro e il 2% a 200 euro. Il confronto con le aliquote attualmente previste per quelle annualità evidenzia una maggiore anticipazione di 50 euro nel 2028 e di 100 euro dal 2029.

È un esempio aritmetico, riferito alla sola base indicata: non definisce l’imponibile concreto di una fattura né considera altre componenti. Essendo una ritenuta d’acconto, il tema va distinto dall’imposta complessiva dovuta sul reddito; l’effetto immediato riguarda l’importo disponibile all’incasso.

I passaggi ancora necessari

La disposizione di base prevede un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità attuative. Alla verifica di queste istruzioni si aggiunge quella del percorso parlamentare: al 4 novembre 2026 i nuovi valori sono ancora una proposta del DDL.

Per le imprese è utile segnare le decorrenze nei piani finanziari, mantenendo separati ritenute B2B, compensi professionali e bonifici legati ai bonus. L’aggiornamento operativo di procedure e gestionali dovrà seguire la disciplina effettivamente approvata.

Fonti e riferimenti