I contratti di partenariato pubblico-privato e di concessione relativi a opere e lavori potrebbero essere considerati indebitamento, con successivi adeguamenti contabili sulla base delle decisioni Eurostat. È la proposta dell’articolo 129 del disegno di legge di Bilancio 2027, che non è ancora legge.

La novità riguarda il modo in cui le operazioni entrano nella programmazione finanziaria degli enti interessati. Per amministrazioni, progettisti e operatori del project financing diventa centrale verificare la struttura dell’operazione e il suo trattamento contabile, senza considerare il ricorso al capitale privato come prova sufficiente dell’assenza di debito pubblico.

Il trattamento proposto per opere e lavori

Il primo intervento modifica l’articolo 3, comma 17, della legge 350/2003, inserendo tra le operazioni che costituiscono indebitamento i contratti di PPP e concessione del libro IV del Codice dei contratti pubblici, quando riguardano opere e lavori.

Il testo prevede poi che gli enti interessati modifichino le scritture contabili sulla base delle decisioni Eurostat che riconducono le operazioni al di fuori del debito della Pubblica Amministrazione, delle quali viene dato conto nel portale di monitoraggio istituito presso la Ragioneria generale dello Stato.

La proposta non dice quindi che qualunque PPP debba rimanere per sempre nel debito pubblico. Definisce un trattamento iniziale e un percorso di adeguamento collegato alla classificazione: è questo rapporto tra contratto, valutazione e contabilità a dover essere ricostruito per la singola iniziativa.

Università e autorità portuali

Regole corrispondenti vengono inserite nella disciplina delle università e in quella delle autorità di sistema portuale. Anche in questi casi il DDL richiama i contratti relativi a opere e lavori e gli adeguamenti delle scritture sulla base delle decisioni Eurostat.

Per tutti e tre gli interventi il documento stabilisce che le modifiche si applichino alle operazioni perfezionate dall’entrata in vigore della legge. Non è quindi corretto descrivere l’articolo come una riclassificazione retroattiva indistinta di ogni contratto già esistente.

La data in cui un’operazione viene perfezionata e l’individuazione del soggetto pubblico coinvolto diventano elementi importanti della verifica. Non basta il nome commerciale dato al progetto o la presenza di un’impresa concessionaria.

Il parere della Ragioneria per le amministrazioni centrali

Un’altra disposizione riguarda le amministrazioni centrali dello Stato e le rispettive società in house. Per i progetti di PPP e concessione relativi a opere e lavori dovrebbero richiedere alla Ragioneria generale un parere obbligatorio sui profili rilevanti per la classificazione Eurostat.

La richiesta deve precedere la pubblicazione del bando di gara. Nelle procedure di finanza di progetto a iniziativa privata, invece, deve arrivare prima dell’approvazione della proposta. Il controllo viene dunque collocato in un momento preparatorio, non rinviato alla sola fase di esecuzione.

Il DDL mantiene fermo il riferimento all’articolo 175, comma 3, del Codice. Non presenta il nuovo parere come sostitutivo di tutte le altre valutazioni richieste per procedere con l’operazione.

Perché il contratto e il piano finanziario contano

Dal punto di vista operativo, la proposta rafforza l’esigenza di coordinare la struttura contrattuale con le valutazioni finanziarie. Un’amministrazione che prepara un nuovo edificio o un intervento infrastrutturale deve poter comprendere l’impatto dell’operazione sui propri vincoli prima di fissare il percorso di affidamento.

Per il soggetto privato questo significa predisporre informazioni coerenti e verificabili sulla proposta, sui flussi e sugli impegni previsti. Non è sufficiente presentare l’operazione come alternativa all’appalto tradizionale per risolverne automaticamente il trattamento ai fini del debito.

Monitoraggio e informazioni ai concessionari

Il DDL consente inoltre alla Ragioneria di chiedere ai concessionari ulteriori elementi necessari al monitoraggio degli obiettivi di finanza pubblica, mantenendo gli obblighi già vigenti. Il DIPE illustra già un sistema di raccolta delle informazioni attraverso il portale condiviso con RGS: la proposta si inserisce in questo ambito di controllo.

Al 4 novembre 2026 resta da seguire l’esame parlamentare. L’articolo non vieta in generale il partenariato pubblico-privato: propone nuove condizioni di lettura contabile e un passaggio preventivo per i soggetti centrali individuati. La preparazione delle iniziative dovrà confrontarsi con la formulazione effettivamente approvata.

Fonti e riferimenti