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Il Consiglio di Stato ribalta la decisione del TAR sul progetto Montalto Pescia. La valutazione tecnica richiamata dal Ministero affrontava impatto visivo, cumulo e consumo di suolo, con prescrizioni di mitigazione.
Un parere paesaggistico negativo non impedisce sempre una VIA favorevole per un impianto fotovoltaico. Questo non significa che il dissenso possa essere ignorato: devono emergere le valutazioni tecniche che consentono di superarlo e le condizioni previste per contenere gli impatti.
È il punto della sentenza n. 7714 del 22 ottobre 2026 del Consiglio di Stato, Sezione IV, sul progetto «Montalto Pescia», da 65,29 MWp, previsto tra Montalto di Castro e Manciano. Il Collegio ha accolto l’appello della società proponente e confermato la valutazione di impatto ambientale favorevole, precedentemente annullata dal TAR.
Sommario
La VIA era stata rilasciata dal Ministero dell’Ambiente nell’aprile 2025. Il Comune l’aveva contestata e il TAR Lazio aveva accolto il ricorso, ritenendo insufficienti l’istruttoria e la motivazione con cui era stato superato il parere contrario del Ministero della Cultura.
Secondo il giudice di primo grado, il provvedimento si sarebbe appoggiato alla natura non vincolante del parere e al principio favorevole alla diffusione delle rinnovabili, senza confrontarsi adeguatamente con i problemi paesaggistici. Il Consiglio di Stato ha ricostruito diversamente il contenuto della decisione ministeriale.
Nel giudizio era incontestato che il progetto ricadesse in un’area qualificata come idonea secondo la disciplina applicabile al procedimento. In quel quadro, il parere dell’autorità preposta al paesaggio era obbligatorio, ma non vincolante.
Per il Consiglio di Stato, questa natura non poteva giustificare da sola la VIA positiva. Non era però necessaria una motivazione rafforzata che confutasse uno per uno tutti i rilievi del Ministero della Cultura. Era possibile motivare richiamando un altro atto istruttorio, secondo la regola generale della motivazione per relazione.
La decisione riguarda l’idoneità riconosciuta in quel procedimento: non stabilisce che qualsiasi terreno agricolo sia oggi utilizzabile per un impianto analogo.
La VIA richiamava il parere positivo con prescrizioni della Commissione tecnica PNRR-PNIEC. Secondo il Collegio, quel documento aveva esaminato proprio i profili oggetto del dissenso: impatto visivo, inserimento nel contesto, rapporti con il patrimonio storico e archeologico, effetti sul paesaggio e cumulo con altri impianti.
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Richiedi informazioni gratisIl Ministero, quindi, non si era limitato ad affermare che il parere contrario fosse superabile. Aveva fatto proprie valutazioni tecniche diverse, contenute in un documento individuato e richiamato nel provvedimento.
Tra le prescrizioni figurava una siepe perimetrale larga almeno cinque metri, da realizzare con vegetazione riparia in corrispondenza del reticolo idrografico. Per la sentenza, questa condizione mostrava un concreto bilanciamento tra la realizzazione dell’impianto e la riduzione dell’impatto paesaggistico.
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La Commissione aveva inoltre considerato impianti già in esercizio, autorizzati e in corso di autorizzazione. Aveva valutato il consumo di suolo effettivo come limitato, pur riconoscendone l’esistenza, e previsto una misura compensativa a carico della società.
La fascia verde di cinque metri è una prescrizione di questo progetto, non una soluzione automaticamente sufficiente per qualsiasi parco fotovoltaico: dimensioni, visuali e contesto richiedono una valutazione specifica.
Il Consiglio di Stato ha quindi riformato la sentenza del TAR e respinto il ricorso originario del Comune. La valutazione ambientale favorevole, con le sue condizioni, è stata confermata. Le spese dei due gradi di giudizio sono state compensate.
Il richiamo alla diffusione delle rinnovabili, secondo il Collegio, rafforzava una motivazione tecnica già presente: non ne costituiva il sostituto. Il risultato dipende dall’istruttoria e dal contenuto degli atti, non da un automatismo a favore degli impianti.
Per chi segue progetti energetici, il caso evidenzia l’importanza di un’analisi riconoscibile degli impatti e delle mitigazioni. La decisione concerne la VIA contestata; gli ulteriori titoli necessari alla realizzazione dell’intervento seguono la disciplina del relativo procedimento.
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