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Negato il nulla osta per una bifamiliare nei Castelli Romani. Per il Consiglio di Stato, l’adozione del piano nel 2000 non bastava a ricondurlo alla salvaguardia del PTPR: l’iter si era concluso nel 2009.
Un piano di lottizzazione discusso dal Comune molti anni prima non mette automaticamente al riparo una nuova costruzione dai vincoli paesaggistici intervenuti nel frattempo. Può essere decisiva la differenza tra la data di adozione del piano e quella in cui il procedimento si è effettivamente concluso.
Lo chiarisce il Consiglio di Stato, Sezione IV, nella sentenza n. 7577 del 16 ottobre 2026, relativa al nulla osta per una casa bifamiliare nel Parco dei Castelli Romani. L’appello del proprietario è stato respinto e il diniego dell’Ente Parco è rimasto fermo.
Sommario
Il proprietario faceva parte di un consorzio che aveva proposto un piano di lottizzazione a Velletri. Il Consiglio comunale lo aveva adottato nel settembre 2000. Nel novembre 2022 era stata presentata al Parco la richiesta di nulla osta per realizzare una bifamiliare su uno dei lotti.
L’Ente aveva risposto negativamente nel gennaio 2023, richiamando le misure di salvaguardia dell’area protetta e la classificazione del terreno come «paesaggio naturale di continuità» nel Piano territoriale paesaggistico regionale. Il proprietario riteneva invece applicabile una disposizione che fa salve determinate previsioni urbanistiche precedenti.
La controversia ruotava intorno all’articolo 63, comma 4, delle norme del PTPR Lazio. La disposizione considera gli strumenti urbanistici attuativi approvati dopo l’entrata in vigore della legge regionale 24/1998 e prima della pubblicazione dell’adozione del PTPR, alle ulteriori condizioni di conformità previste.
Il proprietario indicava la deliberazione comunale del 2000 come momento utile per rientrare in quell’intervallo. Il Consiglio di Stato ha però rilevato che quell’atto costituiva una mera adozione: la conclusione dell’iter rilevante nel caso concreto si collocava nel 2009, quando era stata stipulata la convenzione.
Di conseguenza, non bastava richiamare l’atto più risalente per beneficiare della salvaguardia. Occorreva ricostruire il procedimento attraverso i suoi atti effettivi, distinguendo i passaggi preparatori dall’approvazione rilevante ai fini della norma.
Il Collegio ha inoltre richiamato la disciplina del «paesaggio naturale di continuità», contenuta nell’articolo 24 del PTPR, che vieta le nuove costruzioni della tipologia rilevante nella controversia. Il progetto della bifamiliare incontrava dunque una ragione sostanziale di diniego.
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Richiedi informazioni gratisLa decisione riguarda questa specifica disciplina regionale e questo procedimento. Non significa che ogni lottizzazione sia approvata soltanto alla stipula della convenzione, in qualsiasi contesto: mostra perché la sola parola «piano» o la data di una delibera non bastino a definire il regime applicabile.
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Durante il giudizio era emerso un successivo nulla osta del 2025, relativo a opere di completamento delle urbanizzazioni dello stesso piano. Il Consiglio di Stato ne ha acquisito i chiarimenti, ma non lo ha considerato sufficiente per superare il diniego contestato.
Quel provvedimento riguardava infatti il completamento e l’adeguamento di opere già assentite, su particelle diverse. La bifamiliare era un intervento distinto per natura e presupposti autorizzativi. L’autorizzazione a completare le reti e le opere del comparto non equivaleva al via libera per una nuova abitazione.
Per un lotto inserito in una vecchia lottizzazione serve quindi esaminare adozione, approvazione, convenzione, disciplina paesaggistica e autorizzazioni riferite proprio all’edificio previsto. Un nulla osta ottenuto da un altro soggetto o per un’altra opera può avere un contenuto molto più circoscritto di quanto sembri.
Il Consiglio di Stato ha respinto anche le contestazioni sulla risposta alle osservazioni del proprietario: nel caso concreto, la motivazione complessiva del diniego era sufficiente a sostenerlo. L’appello è stato rigettato e le spese del grado compensate.
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