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DURC di congruità: obbligatorio dal 1° novembre, cosa cambia

DURC di congruità: obbligatorio dal 1° novembre, cosa cambiaDURC di congruità: obbligatorio dal 1° novembre, cosa cambia
Ultimo Aggiornamento:

A partire dal 1° novembre 2021, tutti i cantieri pubblici e anche quelli privati di valore pari o superiore a 70 mila euro, per essere in regola dovranno presentare una nuova certificazione: il DURC di congruità.

Non si tratta di una modifica al tradizionale DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva), che è mirato a dimostrare la regolarità dei pagamenti in favore dell’INPS, dell’INAIL e della Cassa Edile.

Bensì, stiamo parlando di una certificazione del tutto nuova, che non servirà ad attestare la regolarità nei pagamenti, ma a dimostrare la regolarità dell’incidenza di manodopera in relazione agli interventi da eseguire.

Vediamo di seguito che cos’è, come funziona e come si ottiene il DURC di congruità.

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DURC di congruità: cos’è e a cosa serve

Il DURC di congruità servirà, in poche parole, ad attestare che la quantità di operai assunti per la realizzazione degli interventi edili, non sia superiore o inferiore a quella che realmente servirebbe per eseguirli effettivamente.

L’obbligo di presentazione della certificazione è effettivo a partire dal 1° novembre 2021 per tutti i cantieri pubblici, e per quelli privati di valore pari o superiore a 70 mila euro.

Il nuovo sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera è stato stabilito con il primo Decreto Semplificazioni, quello del Governo Conte II. Successivamente, con l’Accordo collettivo delle Parti Sociali del 10 settembre 2021, sono state previste ulteriori disposizioni e divulgati nuovi chiarimenti.

L’ultimo provvedimento, che ha stabilito invece la strategia di messa in atto del nuovo sistema di verifica, è stato il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 143 del 25 giugno 2021.

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Indici minimi di congruità

La nascita di un DURC di congruità, che possa vigilare sulla manodopera che viene reclutata nei cantieri edili, è finalizzata a combattere il lavoro nero, proprio come il DURC ordinario. Sebbene, lo ribadiamo, le due certificazioni siano effettivamente differenti, in realtà sono intrinsecamente connesse.

Il nuovo DURC di congruità sarà obbligatorio per tutti gli interventi inerenti il settore edile, sia quelli direttamente connessi sia quelli affini. Non sono interessati invece dalle nuove modifiche i lavori riguardanti il progetto di ricostruzione post sisma 2016, in quanto per tali interventi sono già state previste specifiche disposizioni simili a questa dall’apposita Commissione straordinaria del Governo.

In sostanza, il nuovo sistema di verifica della congruità, prevede degli indici minimi di congruità da rispettare, che sono quelli riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo citato sopra.

Le percentuali di incidenza minima calcolate in base al valore dell’opera sono le seguenti:

  1. OG1 – Nuova edilizia civile, compresi Impianti e forniture = 14,28%;
  2. OG1 – Nuova edilizia industriale, esclusi Impianti = 5,36%;
  3. Ristrutturazione di edifici civili = 22%;
  4. Ristrutturazione di edifici industriali, esclusi Impianti = 6,69%;
  5. OG2 – Restauro e manutenzione di beni tutelati = 30%;
  6. OG3 – Opere stradali, ponti, ecc. = 13,77%;
  7. OG4 – Opere d’arte nel sottosuolo = 10,82%;
  8. OG5 – Dighe = 16,07%;
  9. OG6 – Acquedotti e fognature = 14,63%;
  10. OG6 – Gasdotti = 13,66%;
  11. OG6 – Oleodotti = 13,66%;
  12. OG6 – Opere di irrigazione ed evacuazione = 12,48%;
  13. OG7 – Opere marittime = 12,16%;
  14. OG8 – Opere fluviali = 13,31%;
  15. OG9 – Impianti per la produzione di energia elettrica = 14,23%;
  16. OG10 – Impianti per la trasformazione e distribuzione = 5,36%;
  17. OG12 – OG13 – Bonifica e protezione ambientale = 16,47%.
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DURC di congruità: come si ottiene, invio richiesta

Per poter richiedere il DURC di congruità, sarà necessario presentare la domanda presso la Cassa Edile del proprio territorio. A fare la richiesta potrà essere l’impresa che ha preso in carico l’esecuzione delle opere, un soggetto delegato dalla stessa impresa, oppure anche lo stesso committente che ha affidato i lavori.

In particolare:

  • Per le opere pubbliche, la richiesta dovrà essere presentata per mano del committente o dell’impresa affidataria nel momento in cui viene depositato l’ultimo SAL (Stato Avanzamento Lavori);
  • Per le opere private (da 70 mila euro in su), l’impresa affidataria presenterà la richiesta prima dell’erogazione del saldo finale dovuto da parte del committente. L’impresa a quel punto presenterà un’attestazione di congruità che si riferisce all’intera opera eseguita.

Se dalle verifiche risultasse che tutti i valori sono stati rispettati, il DURC di congruità sarà rilasciato in un tempo massimo di 10 giorni.

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Se la posizione non dovesse essere regolarizzata

Nel caso in cui invece si riscontrassero delle incongruità nei dati, la Cassa Edile competente avvierà un meccanismo di regolarizzazione.

Per prima cosa, l’ente inviterà l’impresa (o il committente) a regolarizzare la propria posizione in relazione alle opere da eseguire e alla manodopera necessaria. Il richiedente avrà un tempo di 15 giorni dall’avviso di Edilcassa per versare l’importo dovuto in base alla differenza di costo del lavoro necessaria per rispettare la percentuale di riferimento degli indici minimi di congruità.

Nel caso in cui, passati i 15 giorni, il committente o l’impresa non abbiano provveduto a saldare gli importi dovuti, la Cassa Edile rifiuterà il rilascio del DURC di congruità.

L’esito negativo della verifica di congruità viene comunicato al richiedente attraverso una specifica Comunicazione, nella quale saranno riportati gli importi a debito e i motivi di diniego della richiesta.

A quel punto, se la differenza di scostamento rispetto agli indici è pari o inferiore al 5% e tale mancanza è giustificata da motivi tecnici, l’ente provvederà comunque al rilascio della certificazione, ma sarà necessaria una dichiarazione del direttore dei lavori che possa dimostrare le ragioni dello scostamento.

In caso la percentuale sia superiore e la posizione non è stata regolarizzata, la Cassa Edile provvederà ad iscrivere l’impresa affidataria al registro della BNI (Banca Nazionale delle imprese Irregolari).

Se il motivo del diniego è dato dal fatto che i costi saldati non sono stati registrati presso la Cassa Edile, allora l’impresa avrà la possibilità di dimostrare il raggiungimento delle percentuali richieste mediante la presentazione di documenti validi all’attestazione della regolarità.

Nel caso in cui l’impresa o il committente non provvedano in alcun modo a saldare gli importi dovuti, ciò andrà ad incidere anche sulle prossime verifiche di regolarità contributiva necessarie al rilascio del DURC ordinario online, che è probabile non sarà concesso.

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Differenza tra DURC e DURC di Congruità

Il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) e il DURC di congruità differiscono per l’ambito in cui vengono richiesti e rilasciati.

Il DURC attesta la regolarità contributiva di un’azienda nei confronti degli enti previdenziali e assistenziali come l’INPS e l’INAIL. Questo documento è solitamente richiesto per dimostrare la regolarità dei pagamenti dei contributi previdenziali e assicurativi da parte dell’azienda, sia in appalti pubblici che privati.

Il DURC di congruità, invece, estende l’attestazione del DURC includendo anche la verifica della congruità dei compensi corrisposti dal committente alle imprese appaltatrici o subappaltatrici. In altre parole, certifica che gli importi pagati per l’appalto o il subappalto siano adeguati e rispettino le norme vigenti. Questo tipo di DURC è richiesto principalmente nel contesto delle pubbliche amministrazioni.

In conclusione, la differenza tra DURC e DURC di congruità risiede nel fatto che il primo attesta la regolarità contributiva dell’azienda, mentre il secondo aggiunge anche la verifica della congruità dei compensi nell’ambito degli appalti pubblici.

Leggi anche: “Falsificazione DURC: è reato?



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TAGS: accordo collettivo, cantieri, congruità, decreto semplificazioni, Documento Unico di Regolarità Contributiva, durc, impresa edile, SAL, stato avanzamento lavori

Autore: Redazione Online

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