Non tutte le persone che vivono in un edificio hanno automaticamente diritto a partecipare e votare nell’assemblea condominiale. Il proprietario è il caso più semplice, ma le regole cambiano in presenza di comproprietari, usufruttuario e nudo proprietario, inquilino, delegato o soggetti esterni come tecnici e avvocati.

Per evitare errori bisogna distinguere tre situazioni: chi deve ricevere la convocazione, chi può essere presente alla riunione e chi può esprimere il voto sul singolo punto all’ordine del giorno. Le tre posizioni non sempre coincidono. Un inquilino, per esempio, può intervenire su alcune questioni ma non votare; l’usufruttuario e il nudo proprietario si alternano nel voto in base alla materia; un consulente può essere ammesso soltanto per il tempo necessario a illustrare uno specifico argomento.

Chi può partecipare all’assemblea condominiale: risposta rapida

Il diritto pieno di intervento spetta normalmente al condomino proprietario oppure al suo rappresentante munito di delega scritta. Accanto a questa regola generale esistono discipline specifiche per comproprietà, usufrutto, locazione e supercondominio.

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Soggetto Può partecipare? Può votare? Condizione principale
Proprietario È titolare dell’unità e viene regolarmente convocato
Comproprietari della stessa unità Tramite un solo rappresentante Un solo voto Il rappresentante è designato dai comproprietari
Usufruttuario Sì, per le materie di sua competenza Ordinaria amministrazione e semplice godimento dei beni e servizi comuni
Nudo proprietario Sì, per le materie di sua competenza Deliberazioni diverse da quelle riservate all’usufruttuario, salvo i casi particolari di legge
Inquilino Sì, nei casi previsti dalla legge Solo in casi limitati Vota al posto del proprietario su spese e gestione di riscaldamento e condizionamento
Delegato Sì, per conto del delegante Delega scritta valida; non può essere l’amministratore
Tecnico, consulente o fornitore Solo se ammesso No Resta per il tempo necessario al punto che richiede il suo intervento
Familiare o convivente non proprietario Non automaticamente No, salvo delega Deve essere titolare di un diritto proprio oppure ricevere delega scritta

Questa sintesi deve sempre essere confrontata con l’ordine del giorno. La stessa persona può avere diritto di voto su un argomento e non averlo su quello successivo. Prima di calcolare presenze e maggioranze, il presidente deve quindi verificare titolo, deleghe e materia sottoposta alla decisione.

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Il proprietario: partecipazione, voto e calcolo dei millesimi

Il proprietario dell’unità immobiliare è condomino e deve essere convocato. Può intervenire, discutere e votare su tutti gli argomenti per i quali il diritto non spetti, in base a una disposizione particolare, a un altro soggetto come l’usufruttuario o il conduttore.

Se possiede più appartamenti nello stesso edificio, ai fini della maggioranza numerica conta come un solo condomino, mentre il valore rappresentato corrisponde alla somma dei millesimi delle sue unità. Non si moltiplicano quindi le “teste” in base al numero degli immobili.

Quando proprietaria è una società, un’associazione o un altro ente, partecipa la persona che ne ha la rappresentanza legale oppure un soggetto dotato di poteri adeguati. È opportuno portare la documentazione che consente al presidente di verificare la qualifica o la procura.

Minore, persona tutelata o amministrazione di sostegno

Se l’unità appartiene a un minore, il diritto viene esercitato da chi ne ha la rappresentanza legale, normalmente il genitore o il tutore. Per una persona sottoposta ad amministrazione di sostegno bisogna controllare il decreto di nomina: la legittimazione dell’amministratore di sostegno dipende dai poteri attribuiti dal giudice e dall’atto da compiere.

La partecipazione alla riunione e il voto non coincidono necessariamente con l’autorizzazione a compiere atti che eccedono l’ordinaria amministrazione. Quando la delibera comporta decisioni patrimoniali rilevanti per una persona incapace, è prudente verificare preventivamente con il professionista incaricato se serva un’autorizzazione.

Casa cointestata: marito e moglie possono partecipare entrambi?

Quando una singola unità è in proprietà indivisa tra più persone, l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione del Codice civile riconosce ai comproprietari un solo rappresentante in assemblea. È il caso frequente dell’appartamento cointestato a marito e moglie, ma la stessa regola vale per fratelli, coeredi e altri comunisti.

I comproprietari possono assistere entrambi soltanto se la riunione lo consente e la presenza ulteriore non crea problemi di riservatezza o di ordine; ai fini della costituzione e del voto, però, l’unità esprime una sola testa e l’intero valore millesimale attraverso il rappresentante scelto. Non possono dividere i millesimi né votare in modo opposto.

La designazione avviene secondo l’articolo 1106 del Codice civile, quindi con la maggioranza calcolata in base al valore delle quote nella comunione. È preferibile comunicare la scelta per iscritto prima dell’apertura dei lavori, soprattutto quando tra i comproprietari esiste un disaccordo.

Se due coniugi sono entrambi proprietari non serve una delega del tipo previsto per rappresentare un altro condomino: occorre individuare il rappresentante della comproprietà. Se invece proprietario è soltanto uno dei due, il coniuge non proprietario può votare solo se riceve una delega scritta.

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Usufruttuario e nudo proprietario: chi deve partecipare e votare

L’usufruttuario esercita il voto negli affari che riguardano l’ordinaria amministrazione e il semplice godimento delle cose e dei servizi comuni. Rientrano normalmente in questo ambito la gestione corrente e le modalità di utilizzo dei servizi condominiali.

Per le altre deliberazioni il voto spetta al nudo proprietario. L’articolo 67 prevede tuttavia casi particolari nei quali l’usufruttuario può esercitare i diritti collegati agli articoli 1006, 985 e 986 del Codice civile, per esempio in relazione a riparazioni rifiutate dal proprietario o a determinati miglioramenti e addizioni.

Non è corretto attribuire automaticamente ogni voto all’usufruttuario solo perché abita nell’immobile, né convocare sempre e soltanto il nudo proprietario. L’amministratore deve esaminare l’ordine del giorno e indirizzare l’avviso al soggetto legittimato; nei casi particolari indicati dalla norma, la convocazione deve essere comunicata a entrambi.

L’inquilino può partecipare all’assemblea condominiale?

Sì, ma non per il semplice fatto di abitare nell’edificio o pagare una parte delle spese. L’articolo 10 della Legge 392/1978 attribuisce al conduttore due diritti precisi:

  • votare, al posto del proprietario, sulle delibere relative alle spese e alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d’aria;
  • intervenire senza diritto di voto sulle delibere relative alla modificazione degli altri servizi comuni.

Il diritto di voto non si estende automaticamente all’approvazione generale del rendiconto, alla nomina dell’amministratore, ai lavori straordinari, alla facciata, al tetto o alle innovazioni. Anche se alcune di queste spese vengono poi ripartite al conduttore secondo il contratto di locazione, il rapporto economico tra proprietario e inquilino non modifica da solo la titolarità del voto condominiale.

Riscaldamento e condizionamento: il voto è al posto del proprietario

Sui punti per i quali la legge attribuisce il voto al conduttore, quest’ultimo interviene in luogo del proprietario. Non sono ammessi due voti sulla stessa unità: il proprietario non può sommare il proprio voto a quello dell’inquilino sulla medesima deliberazione.

Bisogna leggere attentamente il testo della proposta. Una decisione sulle modalità di esercizio del riscaldamento centralizzato rientra nella previsione dell’articolo 10; una completa sostituzione dell’impianto, con opere straordinarie e rilevanti effetti patrimoniali, può presentare profili diversi che richiedono di distinguere le singole deliberazioni.

Chi deve avvisare l’inquilino dell’assemblea

L’articolo 10 riconosce i diritti del conduttore, ma non stabilisce espressamente un obbligo generale dell’amministratore di convocare tutti gli inquilini. Nel rapporto condominiale l’amministratore utilizza l’anagrafe degli aventi diritto; nel rapporto di locazione, il proprietario deve mettere il conduttore in condizione di esercitare i diritti che la legge gli attribuisce, trasmettendogli tempestivamente l’avviso quando l’ordine del giorno contiene materie di sua competenza.

Per prevenire contestazioni, proprietario e inquilino dovrebbero comunicare all’amministratore l’esistenza della locazione e concordare una modalità documentabile per l’inoltro degli avvisi pertinenti. L’omessa informazione del conduttore può generare conseguenze nel rapporto di locazione, ma non equivale automaticamente alla mancata convocazione di un condomino proprietario.

L’inquilino può ricevere una delega più ampia

Il proprietario può scegliere l’inquilino come proprio delegato. In questo caso il conduttore non partecipa soltanto con i limitati diritti dell’articolo 10, ma rappresenta il proprietario entro i limiti della delega e può votare sugli altri punti per conto suo.

È importante tenere distinti i due titoli. Sul verbale dovrebbe risultare se l’inquilino interviene per un diritto attribuitogli direttamente dalla legge oppure come delegato del proprietario.

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Coniuge, figlio, convivente o altro familiare possono entrare?

La residenza nell’appartamento, il legame familiare o la partecipazione alle spese non attribuiscono automaticamente il diritto di intervenire. Un coniuge non proprietario, un figlio maggiorenne o un convivente possono rappresentare il proprietario se ricevono una delega scritta; senza delega sono soggetti estranei alla compagine condominiale.

La situazione cambia quando il familiare è anche comproprietario, usufruttuario o titolare di un altro diritto che gli attribuisce una posizione propria. In tal caso partecipa secondo le regole applicabili a quel titolo, non perché è parente o residente.

Partecipazione con delega: chi può rappresentare il condomino

Ogni condomino può intervenire attraverso un rappresentante munito di delega scritta. Il delegato può essere un altro condomino, un familiare, l’inquilino, un avvocato o un soggetto esterno, salvo eventuali regole ulteriori compatibili con la legge contenute nel regolamento condominiale.

La delega dovrebbe indicare almeno delegante, delegato, condominio e assemblea alla quale si riferisce. È utile precisare eventuali istruzioni o limitazioni, ma tali indicazioni regolano soprattutto il rapporto interno tra delegante e rappresentante: nei confronti dell’assemblea il delegato esercita il voto attribuito alla posizione rappresentata.

L’amministratore non può ricevere deleghe per la partecipazione a nessuna assemblea. Quando i condomini sono più di venti, uno stesso delegato non può rappresentare più di un quinto dei condomini e, contemporaneamente, più di un quinto del valore proporzionale dell’edificio. L’unità rappresentata conta una sola volta: il proprietario non può votare personalmente e anche attraverso il delegato.

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Avvocati, tecnici, fornitori e altri estranei

Una persona estranea non può assistere liberamente all’intera assemblea. Durante la riunione vengono trattati dati personali, morosità, controversie e informazioni economiche che non devono essere comunicate a chi non è legittimato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ammette la presenza di tecnici e consulenti quando i partecipanti la ritengono necessaria per uno specifico punto all’ordine del giorno. Il professionista dovrebbe entrare quando inizia quel punto e lasciare la riunione dopo aver concluso la relazione e risposto alle domande.

Un tecnico incaricato di illustrare un preventivo non vota. Lo stesso vale per il rappresentante di un’impresa, un mediatore, un consulente o un avvocato presente soltanto per fornire assistenza. Se invece l’avvocato è munito di delega scritta, partecipa come rappresentante del condomino e può votare per suo conto.

Si può accompagnare una persona anziana o con disabilità?

L’esigenza di assistenza deve essere gestita contemperando partecipazione e riservatezza. Quando l’accompagnatore è necessario per consentire alla persona di comunicare o seguire la riunione, è opportuno informare preventivamente l’amministratore e far verbalizzare presenza, funzione e accettazione da parte dell’assemblea. Se deve anche votare al posto del condomino, occorre una delega scritta.

L’amministratore partecipa e può votare?

L’amministratore convoca normalmente la riunione, prepara la documentazione, illustra la gestione e dà esecuzione alle deliberazioni. La sua presenza è quindi funzionale allo svolgimento dell’assemblea, ma non gli attribuisce una testa o millesimi se non è anche proprietario.

Come stabilisce l’articolo 67, l’amministratore non può essere delegato da un condomino. Se possiede personalmente un’unità nell’edificio, può partecipare in qualità distinta di condomino; quando la deliberazione riguarda direttamente la sua gestione, il suo compenso o una responsabilità personale, deve essere valutato l’eventuale conflitto di interessi e il peso determinante del voto.

Il portiere, un dipendente dello studio o un collaboratore dell’amministratore non hanno un autonomo diritto di presenza. Possono partecipare soltanto quando esiste una ragione collegata alla riunione, con le cautele previste per i soggetti esterni, oppure quando sono validamente delegati da un condomino e non ricorrono divieti.

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Acquirente, venditore ed erede: chi partecipa dopo il trasferimento

Partecipa chi risulta titolare del diritto al momento dell’assemblea. Il semplice promissario acquirente che ha firmato un preliminare non è ancora condomino e può intervenire soltanto con delega del proprietario. Dopo il rogito, invece, il nuovo proprietario deve comunicare tempestivamente all’amministratore i dati necessari per aggiornare l’anagrafe condominiale.

Finché il trasferimento non viene reso noto, possono nascere problemi nell’identificazione dell’avente diritto. Chi acquista non dovrebbe limitarsi a confidare nella comunicazione del venditore o del notaio: è prudente trasmettere direttamente all’amministratore una dichiarazione o la documentazione strettamente necessaria a dimostrare il titolo.

In caso di successione, gli eredi devono comunicare il subentro. Se l’unità rimane in comunione ereditaria, vale la regola del rappresentante unico dei comproprietari. La verifica deve riguardare soltanto i dati necessari a identificare la titolarità, evitando la circolazione di informazioni eccedenti.

Supercondominio: quando partecipa un rappresentante dell’edificio

Nei complessi ai quali si applica l’articolo 1117-bis del Codice civile, se i partecipanti complessivi sono più di sessanta, ogni condominio deve designare un proprio rappresentante per l’assemblea chiamata a gestire in via ordinaria le parti comuni a più edifici e a nominare l’amministratore del supercondominio.

Non si tratta di una normale delega individuale. Il rappresentante agisce per l’intero condominio secondo la disciplina speciale dell’articolo 67 e deve comunicare tempestivamente all’amministratore ordine del giorno e decisioni assunte. Per le materie non comprese nella rappresentanza legale speciale occorre verificare la partecipazione diretta degli aventi diritto.

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Assemblea online o ibrida: le regole sui partecipanti non cambiano

La partecipazione può avvenire in videoconferenza quando ricorrono le condizioni dell’articolo 66 delle disposizioni di attuazione: anche se il regolamento non la prevede espressamente, serve il previo consenso della maggioranza dei condomini. L’avviso deve indicare piattaforma e ora del collegamento.

Il collegamento a distanza non amplia la platea. Devono essere identificati gli aventi diritto e i delegati, deve essere possibile intervenire e votare e vanno protetti i dati discussi. Non è corretto condividere liberamente il link con familiari o estranei. Anche in una riunione ibrida, ogni unità conserva una sola posizione di voto e le deleghe restano scritte.

Controlli da fare prima di iniziare la riunione

Una verifica accurata all’apertura previene gran parte delle contestazioni. Il presidente dovrebbe:

  • identificare presenti e partecipanti collegati da remoto;
  • controllare il titolo di chi interviene e le eventuali deleghe scritte;
  • verificare quale comproprietario rappresenta l’unità indivisa;
  • distinguere, in base all’ordine del giorno, il voto di proprietario, usufruttuario e conduttore;
  • calcolare separatamente teste e millesimi rappresentati;
  • indicare nel verbale i soggetti esterni e il punto per il quale sono ammessi;
  • aggiornare presenze e quorum se qualcuno entra o lascia la riunione.

Il verbale dovrebbe rendere comprensibile chi ha votato e con quale titolo, senza riportare dati personali non necessari. La precisione è particolarmente importante quando cambia il soggetto legittimato tra un punto e l’altro.

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Cosa succede se partecipa o vota la persona sbagliata

L’omessa, tardiva o incompleta convocazione di un avente diritto può rendere la deliberazione annullabile su iniziativa del dissenziente o dell’assente non ritualmente convocato. Per le delibere annullabili, l’articolo 1137 del Codice civile stabilisce in generale un termine di trenta giorni: per il presente o dissenziente decorre dalla deliberazione, per l’assente dalla comunicazione del verbale.

Anche l’ammissione al voto di chi non ne aveva titolo, l’errato conteggio di una comproprietà o una delega irregolare possono incidere sulla validità della decisione, soprattutto quando il voto contestato è stato determinante per raggiungere il quorum. Non ogni irregolarità produce automaticamente lo stesso effetto: bisogna ricostruire materia, maggioranza e incidenza concreta del vizio.

La presenza non autorizzata di estranei pone inoltre un problema di riservatezza. Non rende necessariamente nulla ogni delibera, ma può costituire un trattamento illecito di dati e diventare rilevante se il soggetto ha influenzato la discussione o la votazione.

È obbligatorio partecipare all’assemblea?

No. Il condomino può non partecipare e non è prevista una sanzione per la semplice assenza. Le deliberazioni validamente approvate sono però obbligatorie anche per gli assenti, che rinunciano alla possibilità di discutere, chiedere chiarimenti e incidere sul voto.

Chi non può essere presente può usare una delega scritta. Se preferisce rimanere assente, dovrebbe almeno esaminare l’ordine del giorno e, dopo la riunione, controllare tempestivamente il verbale: i termini per contestare una delibera annullabile non restano aperti indefinitamente.

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Domande frequenti

Un affittuario può partecipare a tutte le riunioni di condominio?

No. Può votare al posto del proprietario su spese e modalità di gestione di riscaldamento e condizionamento e intervenire senza voto sulle modifiche degli altri servizi comuni. Per rappresentare il proprietario sugli altri punti deve ricevere una delega scritta.

Marito e moglie proprietari possono votare entrambi?

No. Se l’appartamento è cointestato, i comproprietari esprimono un solo voto attraverso il rappresentante designato. Se soltanto uno è proprietario, l’altro può rappresentarlo con delega scritta.

Un avvocato può partecipare all’assemblea?

Sì, come delegato di un condomino oppure come consulente ammesso per uno specifico punto. Nel primo caso rappresenta e vota per il delegante; nel secondo assiste alla sola trattazione necessaria e non vota.

L’amministratore può avere la delega di un condomino?

No. L’articolo 67 vieta espressamente di conferire all’amministratore deleghe per la partecipazione a qualunque assemblea.

Chi ha il diritto di controllare le deleghe?

Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, identifica i partecipanti e controlla le deleghe. Le risultanze devono essere riportate nel verbale in modo da consentire il calcolo di teste e millesimi.

Un comproprietario può votare solo per la propria quota?

No. La singola unità in comunione partecipa tramite un unico rappresentante e porta l’intero valore millesimale attribuito all’immobile. Non è possibile frammentare il voto condominiale tra i comproprietari.

Un familiare può assistere senza delega?

Non automaticamente. Se non possiede un titolo proprio, è un soggetto estraneo. Può essere ammesso per una necessità specifica con le cautele sulla riservatezza, oppure partecipare come rappresentante se riceve una delega scritta.

Fonti normative e istituzionali